(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione  Siciliana
                      n. 38 del 14 agosto 2009) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 33 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    L'art. 33 della legge regionale  23  dicembre  2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 33 (Aiuti per la valorizzazione, la gestione  innovativa  e
la  fruizione  dei  beni  culturali,  nonche'  il   potenziamento   e
completamento delle filiere produttive). - 1. Al fine  di  migliorare
la qualita' dell'offerta integrata tra  la  valorizzazione  dei  beni
culturali e le dinamiche del  turismo,  potenziare  e  completare  le
filiere  produttive  connesse  al  patrimonio   e   alla   produzione
culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle  risorse
culturali,  nonche'  sperimentare  e  sviluppare  azioni  volte  alla
produzione, divulgazione e fruizione  delle  nuove  forme  artistiche
legate  all'arte  e  all'architettura  contemporanea,   l'assessorato
regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica  istruzione
e'  autorizzato  a  concedere  contributi  e   ad   attivare,   anche
nell'ambito  del  proprio  obiettivo  specifico  3.1  e  dei   propri
obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale
del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR
2007-2013), approvato con decisione C (2007)  4249  del  7  settembre
2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalita' in
esso previste, regimi di aiuti  conformi  alle  condizioni  e  limiti
previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. 
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  possono  essere  concessi
contributi, in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, per  il
recupero, restauro e conservazione del patrimonio  culturale  di  cui
agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, di proprieta'  pubblica
oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le  modalita'  dell'art.
112 e seguenti  del  citato  decreto  legislativo,  o  di  proprieta'
privata, previa verifica positiva dell'interesse culturale, ai  sensi
dell'art. 12  del  citato  decreto  legislativo,  nonche'  per  opere
dell'architettura contemporanea dichiarate  di  importante  carattere
artistico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della  legge  regionale  14
aprile 2006, n. 15. Per  i  beni  di  proprieta'  pubblica  regionale
l'assessorato  regionale  dei  beni  culturali,  ambientali  e  della
pubblica istruzione e' autorizzato a procedere  tramite  accordi  con
gli enti interessati. 
    3.  I  contributi  possono  essere  altresi'  concessi   per   lo
svolgimento  di  attivita'  e  di  servizi  culturali,   nonche'   di
produzione artistica e culturale a prescindere  dagli  interventi  di
recupero, a condizione che l'attivita' concerna  immobili  di  pregio
storico-artistico   o   contesti   architettonici,   urbanistici    e
paesaggistici connessi alle attivita' artistiche contemporanee ovvero
finalizzati  alla  fruizione  dei  beni  culturali.  Possono   essere
concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalita'  individuate
con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali
e per la pubblica  istruzione,  ai  sensi  del  successivo  comma  4,
nell'ambito  dell'obiettivo  specifico  3.1  e   dei   corrispondenti
obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento  "Requisiti
di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal comitato  di
sorveglianza  del  12  dicembre  2007  e   successive   modifiche   e
integrazioni. 
    4. I contributi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
concessi anche alle condizioni e  limiti  previsti  dalla  disciplina
comunitaria per gli aiuti "de minimis". 
    5. L'assessore regionale per i beni culturali, ambientali  e  per
la pubblica istruzione fissa con proprio  decreto  le  modalita',  le
procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la
concessione dei contributi, nonche' l'individuazione  dell'intensita'
degli aiuti e la tipologia  delle  spese  ammissibili  e  ogni  altra
disposizione   necessaria   all'attuazione   degli   interventi,   in
esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di
intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di
ammissibilita' e criteri di selezione". 
    6. Per la concessione dei contributi di cui al presente  articolo
l'assessorato  regionale  dei  beni  culturali,  ambientali  e  della
pubblica istruzione puo' avvalersi delle procedure previste dall'art.
4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20,  e  di  un
soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, sulla  base  di
un'apposita convenzione, predisposta  dallo  stesso  assessorato,  al
fine di evitare duplicazione dell'attivita' istruttoria ed assicurare
snellezza  e  rapidita'  procedurale.  Gli  oneri   derivanti   dalla
convenzione  sono  a  carico  dell'asse  7  -  Governance,  capacita'
istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. 
    7. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1  del
PO  FESR  2007-2013  e  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  aree
sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.».