(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 14 agosto 2009) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 L'art. 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonche' il potenziamento e completamento delle filiere produttive). - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, nonche' sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte e all'architettura contemporanea, l'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione e' autorizzato a concedere contributi e ad attivare, anche nell'ambito del proprio obiettivo specifico 3.1 e dei propri obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalita' in esso previste, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. 2. Ai fini del presente articolo, possono essere concessi contributi, in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, per il recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, di proprieta' pubblica oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le modalita' dell'art. 112 e seguenti del citato decreto legislativo, o di proprieta' privata, previa verifica positiva dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo, nonche' per opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15. Per i beni di proprieta' pubblica regionale l'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere tramite accordi con gli enti interessati. 3. I contributi possono essere altresi' concessi per lo svolgimento di attivita' e di servizi culturali, nonche' di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attivita' concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attivita' artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali. Possono essere concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalita' individuate con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi del successivo comma 4, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1 e dei corrispondenti obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis". 5. L'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione fissa con proprio decreto le modalita', le procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi, nonche' l'individuazione dell'intensita' degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione". 6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo l'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione puo' avvalersi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, al fine di evitare duplicazione dell'attivita' istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita' procedurale. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico dell'asse 7 - Governance, capacita' istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. 7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».