Art. 2 Modifiche all'art. 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. L'art. 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico). - 1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari dei beni possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attivita' di impresa, in forma singola o associata. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni di cui al presente articolo possono attuare interventi di valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro recupero e gestione. 2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere affidate a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla base delle normative vigenti in materia.».