Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 34 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. L'art. 34 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 34 (Finanza di progetto e recupero dei  beni  di  interesse
storico artistico). - 1. Al fine di valorizzare o di recuperare o  di
gestire i  beni  pubblici  di  interesse  artistico,  architettonico,
etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed  archeologico,  con
particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o
abbandono, i soggetti pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio  2004,  n.  42,  titolari  dei  beni  possono  affidarli   in
concessione  a  soggetti  privati,  anche  su  loro  iniziativa,  per
l'esercizio di attivita' di impresa, in forma singola o associata.  I
soggetti  aggiudicatari  possono  beneficiare  degli  aiuti  previsti
dall'art. 33 a condizione che non vi sia  stato  apporto  finanziario
pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni
di  cui  al  presente  articolo   possono   attuare   interventi   di
valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro  recupero
e gestione. 
    2. Le concessioni di cui  al  presente  articolo  possono  essere
affidate a condizione  che  il  soggetto  concessionario  sia  scelto
mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla  base  delle
normative vigenti in materia.».