Art. 4 
 
      Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale 
                 della stampa quotidiana e periodica 
 
    1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32,
e' inserito il seguente: 
    «Art. 30-bis (Interventi a favore delle imprese di  distribuzione
locale della  stampa  quotidiana  e  periodica).  -  1.  Al  fine  di
incentivare  la  diffusione  delle   opere   editoriali   nell'intero
territorio regionale l'assessore  regionale  per  i  beni  culturali,
ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad  erogare  a
favore delle imprese di distribuzione della  stampa,  non  gestite  o
partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano  in
Sicilia  da  almeno  cinque  anni,  un  contributo   per   spese   di
funzionamento che nel triennio non puo' superare  i  limiti  previsti
dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis. 
    2. L'assessore regionale per i beni culturali, ambientali  e  per
la  pubblica  istruzione  e'  autorizzato,   altresi',   ad   erogare
contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma  1,
per investimenti e per l'innovazione tecnologica alle  condizioni  ed
entro  i  limiti  previsti  dal  regolamento  (CE)   800-2008   della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.». 
    2.  Con  decreto,  da  emanarsi  entro  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge, l'assessore regionale per i  beni
culturali, ambientali e per  la  pubblica  istruzione  stabilisce  le
modalita' di applicazione dell'art. 30-bis della legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 32,  come  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo.