Art. 4 Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica 1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica). - 1. Al fine di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell'intero territorio regionale l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare a favore delle imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non puo' superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis. 2. L'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato, altresi', ad erogare contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, per investimenti e per l'innovazione tecnologica alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (CE) 800-2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.». 2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalita' di applicazione dell'art. 30-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.