Art. 5 
 
            Interventi a favore delle imprese editoriali 
 
    1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32,
e' inserito il seguente: 
    «Art. 31-bis (Interventi a favore delle  imprese  editoriali  che
stampano  quotidiani  in  Sicilia).  -  1.  A  valere  sulle  risorse
comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i  costi  di  trasporto  e
deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano
quotidiani in Sicilia da almeno cinque  anni,  l'assessore  regionale
per i beni culturali, ambientali e  per  la  pubblica  istruzione  e'
autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un  contributo  per
spese di funzionamento che nel triennio non puo'  superare  i  limiti
previsti dalla  normativa  comunitaria  per  gli  aiuti  de  minimis,
commisurato alla differenza tra  i  costi  di  trasposto  e  deposito
sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia  e  quelli  sostenuti  da
analoghe aziende operanti nell'area settentrionale del paese.». 
    2.  Con  decreto,  da  emanarsi  entro  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge, l'assessore regionale per i  beni
culturali, ambientali e per  la  pubblica  istruzione  stabilisce  le
modalita' di applicazione dell'art. 31-bis della legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 32,  come  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo.