Art. 5 Interventi a favore delle imprese editoriali 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' inserito il seguente: «Art. 31-bis (Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia). - 1. A valere sulle risorse comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i costi di trasporto e deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni, l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non puo' superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis, commisurato alla differenza tra i costi di trasposto e deposito sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia e quelli sostenuti da analoghe aziende operanti nell'area settentrionale del paese.». 2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalita' di applicazione dell'art. 31-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.