Art. 3 
 
            Strutture aventi compiti interdipartimentali 
 
    1. Le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica  del
personale in  servizio  ed  in  quiescenza,  vengono  esercitate  per
ciascun  Assessorato  regionale  da  un  servizio  del   Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, ubicato presso  la
sede dell'Assessorato di riferimento e funzionalmente dipendente  dal
Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica. E' fatto
divieto  di  attribuire  nei  singoli  Dipartimenti  a  strutture  di
qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di  cui  al  presente
comma, ad esclusione di quanto previsto per il Dipartimento regionale
della funzione pubblica e  del  comando  del  Corpo  forestale  della
Regione siciliana.