Art. 3 Strutture aventi compiti interdipartimentali 1. Le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica del personale in servizio ed in quiescenza, vengono esercitate per ciascun Assessorato regionale da un servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ubicato presso la sede dell'Assessorato di riferimento e funzionalmente dipendente dal Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica. E' fatto divieto di attribuire nei singoli Dipartimenti a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente comma, ad esclusione di quanto previsto per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del comando del Corpo forestale della Regione siciliana.