Art. 4 
 
                 Trasferimenti di funzioni e compiti 
 
    1. Entro i termini di cui al successivo articolo 6,  comma  3,  i
Dirigenti generali interessati, preposti ai Dipartimenti istituiti in
forza dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,
provvedono al trasferimento di tutta  la  documentazione  inerente  a
funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro  dipartimento  per
effetto del presente decreto. A tal fine possono delegare, in ragione
dei  rispettivi  ambiti  di  competenza  i  dirigenti  preposti  alle
strutture intermedie che avevano gia' in carico i relativi affari. 
    2. Nell'effettuare i  relativi  trasferimenti  va  data  assoluta
priorita' ai procedimenti ancora in corso e  per  gli  stessi  devono
venire  evidenziati  nell'ambito  del  verbale  di   consegna   dalla
struttura cedente lo stato  delle  relative  pratiche  ed  i  termini
perentori in procinto di scadenza, nonche'  ogni  ulteriore  dato  od
informazione  necessari  o  utili  alla  continuita',  efficienza  ed
efficacia dell'azione amministrativa nella materia. 
    3. La tempestiva  ed  ordinata  conclusione  delle  procedure  di
trasferimento costituisce prioritario  elemento  di  valutazione  dei
comportamenti organizzativi nei confronti dei dirigenti interessati. 
    4. Il Ragioniere generale della Regione provvedera' ad adottare i
provvedimenti necessari affinche'  sia  assicurata,  per  le  singole
materie, la continuita' della gestione, anche per i residui attivi  e
passivi, da parte delle nuove strutture competenti.