Art. 4 Trasferimenti di funzioni e compiti 1. Entro i termini di cui al successivo articolo 6, comma 3, i Dirigenti generali interessati, preposti ai Dipartimenti istituiti in forza dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, provvedono al trasferimento di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro dipartimento per effetto del presente decreto. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano gia' in carico i relativi affari. 2. Nell'effettuare i relativi trasferimenti va data assoluta priorita' ai procedimenti ancora in corso e per gli stessi devono venire evidenziati nell'ambito del verbale di consegna dalla struttura cedente lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, nonche' ogni ulteriore dato od informazione necessari o utili alla continuita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia. 3. La tempestiva ed ordinata conclusione delle procedure di trasferimento costituisce prioritario elemento di valutazione dei comportamenti organizzativi nei confronti dei dirigenti interessati. 4. Il Ragioniere generale della Regione provvedera' ad adottare i provvedimenti necessari affinche' sia assicurata, per le singole materie, la continuita' della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti.