Art. 5 Coordinamento di attivita' e conflitti di competenza 1. Al fine di garantire l'ordinato e celere trasferimento di funzioni e compiti tra strutture dell'Amministrazione regionale in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e' costituito un Comitato tecnico, coordinato dal Presidente della Regione o da Assessore regionale a tal uopo delegato e composto dal Segretario generale, dall'Avvocato generale, dal Ragioniere generale, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Tale organismo fornira' indicazioni operative ai Dirigenti generali per la concreta attuazione delle disposizioni del presente regolamento avvalendosi dell'apporto degli stessi; a tal fine saranno adottate, ove necessarie, apposite circolari del Presidente della Regione. 2. Nei casi in cui un affare od una serie di affari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura intermedia, il Dirigente generale del Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicita', responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, omogeneita' ed adeguatezza. 3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo dell'Amministrazione regionale, l'Assessore preposto allo stesso ramo individua la struttura di massima dimensione competente nel rispetto dei principi di cui al precedente comma. 4. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi tra diversi rami dell'Amministrazione regionale, sugli stessi si pronunzia la Giunta regionale nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.