Art. 5 
 
        Coordinamento di attivita' e conflitti di competenza 
 
    1. Al fine di garantire  l'ordinato  e  celere  trasferimento  di
funzioni e compiti tra strutture  dell'Amministrazione  regionale  in
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  Titolo  II  della  legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e' costituito un Comitato tecnico,
coordinato dal Presidente della Regione o da  Assessore  regionale  a
tal uopo delegato e composto dal Segretario  generale,  dall'Avvocato
generale,  dal  Ragioniere  generale,  dal  Dirigente  generale   del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.  Tale
organismo fornira' indicazioni operative ai Dirigenti generali per la
concreta  attuazione  delle  disposizioni  del  presente  regolamento
avvalendosi dell'apporto degli stessi; a tal fine  saranno  adottate,
ove necessarie, apposite circolari del Presidente della Regione. 
    2. Nei casi in cui un affare od una serie di affari,  nell'ambito
di  un  Dipartimento,  non  siano  univocamente  riconducibili   alla
competenza di una struttura intermedia,  il  Dirigente  generale  del
Dipartimento  interessato  individua  la  struttura  competente   nel
rispetto dei principi di  completezza,  efficienza  ed  economicita',
responsabilita'  ed  unicita'  dell'amministrazione,  omogeneita'  ed
adeguatezza. 
    3. Nei casi in cui  sorgano  o  possano  insorgere  conflitti  di
competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti  appartenenti  allo
stesso ramo dell'Amministrazione regionale, l'Assessore preposto allo
stesso ramo individua la struttura di massima  dimensione  competente
nel rispetto dei principi di cui al precedente comma. 
    4. Nei casi in cui  sorgano  o  possano  insorgere  conflitti  di
competenza, positivi o negativi tra diversi rami dell'Amministrazione
regionale, sugli stessi si pronunzia la Giunta regionale nel rispetto
dei principi di cui al precedente comma.