Art. 6 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. Con l'adozione del presente  provvedimento,  l'Amministrazione
si avvale della potesta' di cui all'articolo 41, comma 1,  lett.  a),
del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della
dirigenza. In particolare, i contratti dei Dirigenti  generali,  gia'
preposti  ai  Dipartimenti  previsti  dall'articolo  1  della   legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si  intendono  risolti  alla  data
dell'1 gennaio 2010. 
    2. I Dirigenti preposti alle  strutture  di  massima  dimensione,
previste dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19, sono nominati con le modalita' di  cui  all'art.  9  della  legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10,  e  provvedono,  a  loro  volta,  al
conferimento  degli  ulteriori  incarichi   dirigenziali   scaturenti
dall'applicazione del presente regolamento,  previa  risoluzione  dei
precedenti contratti individuali  di  lavoro,  ai  sensi  del  citato
articolo 41, comma 1, lett.  a),  del  vigente  Contratto  collettivo
regionale di lavoro per l'area della dirigenza,  fatto  salvo  quanto
specificato nei successivi commi. 
    3. Il trasferimento delle funzioni  e  delle  attribuzioni  dalle
strutture intermedie esistenti alla data  di  adozione  del  presente
regolamento alle  strutture  intermedie  costituite  in  forza  dello
stesso e' completato entro il termine del 30 aprile 2010, prorogabile
per una sola volta per ulteriori giorni  sessanta,  con  decreto  del
Presidente della Regione da adottarsi in presenza di motivate ragioni
organizzative. 
    4. Per evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle
attivita' dell'Amministrazione regionale, fino alla data  di  cui  al
precedente comma 3, i Dirigenti preposti  alle  strutture  intermedie
esistenti  alla  data  di  adozione  del  presente  regolamento   ed,
altresi',  i  Dirigenti  preposti  alle  unita'  operative  di  base,
mantengono il proprio incarico - che si intende comunque prorogato  -
operando in via transitoria nell'ambito dei Dipartimenti istituiti ai
sensi del medesimo regolamento. 
    5. A tal fine, entro il termine  perentorio  di  quindici  giorni
dalla loro nomina, i Dirigenti generali preposti  alle  strutture  di
massima dimensione, istituite ai sensi dell'articolo  8  della  legge
regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  provvedono  alla  individuazione
delle strutture intermedie delle quali si avvalgono durante  la  fase
transitoria, dandone  comunicazione  all'organismo  di  coordinamento
costituito ai sensi del precedente art. 5. La mancata  individuazione
di tali strutture intermedie nel termine assegnato comporta, ai sensi
dell'articolo  6  della  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,
l'attribuzione in  capo  al  Dirigente  della  struttura  di  massima
dimensione della qualita' di responsabile del procedimento, per tutti
gli ambiti di attivita' affidati al Dipartimento interessato. 
    6. Tutte le attivita'  da  porre  in  essere  in  attuazione  del
presente regolamento,  nonche'  la  ripartizione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 66 del Contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  per
l'area  della  dirigenza  e  del  Fondo  di  amministrazione  per  il
miglioramento delle prestazioni per  il  comparto  non  dirigenziale,
vengono esercitate nel rispetto dei Contratto collettivo regionale di
lavoro vigenti al tempo della loro effettuazione. 
    7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso  della
sua pubblicazione. 
      Palermo, 5 dicembre 2009. 
 
                              LOMBARDO 
 
    (Omissis)