Art. 6 Norme finali e transitorie 1. Con l'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione si avvale della potesta' di cui all'articolo 41, comma 1, lett. a), del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza. In particolare, i contratti dei Dirigenti generali, gia' preposti ai Dipartimenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si intendono risolti alla data dell'1 gennaio 2010. 2. I Dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione, previste dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono nominati con le modalita' di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e provvedono, a loro volta, al conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali scaturenti dall'applicazione del presente regolamento, previa risoluzione dei precedenti contratti individuali di lavoro, ai sensi del citato articolo 41, comma 1, lett. a), del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza, fatto salvo quanto specificato nei successivi commi. 3. Il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni dalle strutture intermedie esistenti alla data di adozione del presente regolamento alle strutture intermedie costituite in forza dello stesso e' completato entro il termine del 30 aprile 2010, prorogabile per una sola volta per ulteriori giorni sessanta, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi in presenza di motivate ragioni organizzative. 4. Per evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' dell'Amministrazione regionale, fino alla data di cui al precedente comma 3, i Dirigenti preposti alle strutture intermedie esistenti alla data di adozione del presente regolamento ed, altresi', i Dirigenti preposti alle unita' operative di base, mantengono il proprio incarico - che si intende comunque prorogato - operando in via transitoria nell'ambito dei Dipartimenti istituiti ai sensi del medesimo regolamento. 5. A tal fine, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro nomina, i Dirigenti generali preposti alle strutture di massima dimensione, istituite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, provvedono alla individuazione delle strutture intermedie delle quali si avvalgono durante la fase transitoria, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento costituito ai sensi del precedente art. 5. La mancata individuazione di tali strutture intermedie nel termine assegnato comporta, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l'attribuzione in capo al Dirigente della struttura di massima dimensione della qualita' di responsabile del procedimento, per tutti gli ambiti di attivita' affidati al Dipartimento interessato. 6. Tutte le attivita' da porre in essere in attuazione del presente regolamento, nonche' la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 66 del Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il comparto non dirigenziale, vengono esercitate nel rispetto dei Contratto collettivo regionale di lavoro vigenti al tempo della loro effettuazione. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Palermo, 5 dicembre 2009. LOMBARDO (Omissis)