Art. 2 Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 1. Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 e' inserito il seguente: «La fecondazione artificiale della specie equina con l'utilizzo di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, deve essere praticata dai veterinari, iscritti all'albo professionale e autorizzati ai sensi dell'art. 8, presso le stazioni di monta naturale, le stazioni di inseminazione artificiale, i centri di produzione dello sperma e i singoli allevamenti. La domanda per ottenere l'autorizzazione e' accompagnata, oltre a quanto previsto dall'art. 8, anche da copia delle convenzioni per la fornitura del materiale seminale stipulate con le stazioni di monta naturale o i centri di produzione dello sperma. Nel caso di fecondazione presso i singoli allevamenti il veterinario operatore garantisce che l'origine del materiale seminale derivi da centri di produzione o da recapiti autorizzati riportando i dati sul certificato di intervento fecondativo (CIF). La commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 puo' deliberare direttive per disciplinare la materia.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 3 marzo 2010 DELLAI