Art. 2 
 
  Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 
 
    1. Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale n. 16
del 1984 e' inserito il seguente: 
      «La fecondazione artificiale della specie equina con l'utilizzo
di materiale seminale fresco, refrigerato e  congelato,  deve  essere
praticata  dai  veterinari,   iscritti   all'albo   professionale   e
autorizzati ai  sensi  dell'art.  8,  presso  le  stazioni  di  monta
naturale, le stazioni  di  inseminazione  artificiale,  i  centri  di
produzione dello sperma e  i  singoli  allevamenti.  La  domanda  per
ottenere l'autorizzazione e' accompagnata, oltre  a  quanto  previsto
dall'art. 8, anche da copia delle convenzioni per  la  fornitura  del
materiale seminale stipulate con le stazioni di monta  naturale  o  i
centri di produzione dello sperma. Nel caso di fecondazione presso  i
singoli allevamenti il veterinario operatore garantisce che l'origine
del materiale seminale derivi da centri di produzione o  da  recapiti
autorizzati  riportando  i  dati  sul   certificato   di   intervento
fecondativo (CIF).  La  commissione  zootecnica  provinciale  di  cui
all'art. 11 puo' deliberare direttive per disciplinare la materia.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 3 marzo 2010 
 
                               DELLAI