Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 3 dela legge regionale n. 20/2002 
 
    1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale  n.  20/2002
e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  Le  province  nell'ambito   del   calendario   venatorio
provinciale possono decidere che la  caccia  alla  beccaccia  avvenga
esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da  ferma  o
da cerca.».