Art. 2 Modifiche all'art. 3 dela legge regionale n. 20/2002 1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2002 e' inserito il seguente: «7-bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.».