Art. 3 
 
    Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 20/2002 
 
    1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 20/2002 e' inserito  il
seguente: 
      «Art. 4-bis. - Sicurezza nell'esercizio venatorio. 
    1. Tutti i cacciatori partecipanti  alle  battute  di  caccia  al
cinghiale devono indossare indumenti ad  alta  visibilita'  ed  avere
idonea  formazione  sulle  regole  di  comportamento   in   sicurezza
nell'esercizio venatorio.».