Art. 3 Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 20/2002 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 20/2002 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. - Sicurezza nell'esercizio venatorio. 1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilita' ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.».