Art. 4 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2002 1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - Allenamento ed addestramento dei cani. 1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani e' consentito, nei giorni fissati all'art. 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dalla terza domenica di agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani e' consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non e' consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.».