Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2002 
 
    1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 5. - Allenamento ed addestramento dei cani. 
    1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani e'  consentito,  nei
giorni fissati all'art.  30,  comma  10,  della  legge  regionale  12
gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992,  n.  157
«Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio»), dalla terza  domenica  di  agosto  al  giovedi'
precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole  alle
ore 11  e  dalle  ore  14  alle  ore  19  (ora  legale),  sull'intero
territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.  L'allenamento
e l'addestramento dei cani e' consentito ai soli cacciatori  iscritti
all'ambito   territoriale   di   caccia   (ATC).   L'allenamento    e
l'addestramento  non  e'  consentito  nelle  aree  interessate  dalle
produzioni agricole soggette a danneggiamento  di  cui  all'art.  42,
comma 2, della legge regionale n. 3/1994  e  alla  deliberazione  del
Consiglio regionale 20 dicembre  1994  n.  588,  anche  se  prive  di
tabellazione.».