Art. 7 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 e' sostituito dal seguente: «5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e' consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalita' stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.». 2. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 e' sostituito dal seguente: «6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all' art. 30, comma 6, della legge regionale n. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo puo' avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo e' consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedi' e il venerdi'.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 febbraio 2010 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010. (Omissis).