Art. 7 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 
 
    1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  20/2002  e'
sostituito dal seguente: 
      «5.  Dalla  terza  domenica  di  settembre  al  31  gennaio  e'
consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di  terreno  coperto
da neve, secondo le modalita' stabilite dal regolamento regionale. Le
province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.». 
    2. Il comma 6 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  20/2002  e'
sostituito dal seguente: 
      «6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui  all'  art.
30,  comma  6,  della  legge  regionale  n.   3/1994,   le   province
predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno,
forme  di  prelievo  sulla  base  di  piani  di  assestamento   delle
popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano
di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia  stessa,
nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento  presentati
dal concessionario. Il prelievo  puo'  avvenire  anche  nel  caso  di
terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto -  terza  domenica  di
settembre e 1° febbraio - 15 marzo  il  prelievo  e'  consentito  per
cinque giorni la settimana escluso il martedi' e il venerdi'.». 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 3 febbraio 2010 
 
                               MARTINI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 27 gennaio 2010. 
    (Omissis).