Art. 2
Disciplina degli interventi di recupero
1. Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti
gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, quando
espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono
classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 79,
comma 2, lettera d), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) e sono sottoposti pertanto a
denuncia di inizio dell'attivita'.
3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente
legge, sono assoggettati all'obbligo della corresponsione degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' del contributo di
cui all'art. 119 della legge regionale n. 1/2005, calcolati come per
le nuove costruzioni.
4. Agli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII
della legge regionale n. 1/2005.