Art. 2 
 
               Disciplina degli interventi di recupero 
 
    1. Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti
gli interventi di  recupero  dei  sottotetti  a  fini  abitativi  nel
rispetto delle  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  quando
espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali. 
    2.  Gli  interventi  diretti  al  recupero  dei  sottotetti  sono
classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi  dell'art.  79,
comma 2, lettera d), della legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.  1
(Norme per il governo del territorio) e sono  sottoposti  pertanto  a
denuncia di inizio dell'attivita'. 
    3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente
legge, sono assoggettati all'obbligo della corresponsione degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche'  del  contributo  di
cui all'art. 119 della legge regionale n. 1/2005, calcolati come  per
le nuove costruzioni. 
    4. Agli  interventi  di  recupero  dei  sottotetti  di  cui  alla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui  al  titolo  VIII
della legge regionale n. 1/2005.