Art. 3
Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini
abitativi
ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico
l. Il recupero dei sottotetti e' consentito per i volumi
legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:
a) l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra
il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra
il punto piu' alto e quello piu' basso dell'intradosso sovrastante il
solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli
spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio,
l'altezza e' riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei
territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati
rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00
metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non
orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza
della parete minima non puo' essere inferiore a 1,50 metri per gli
spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di
servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per
gli edifici siti nei territori montani. Gli eventuali spazi di
altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante
opere murarie o arredi fissi e ne e' consentito l'uso come spazio di
servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura
non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza
delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non e'
prescrittiva;
b) il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un
sedicesimo.
2. Sono consentite all'interno della superficie di copertura e
comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la
superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la
realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.
3. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze
di colmo e di gronda delle superfici interessate dall'intervento,
nonche' delle linee di pendenza delle falde.
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente
legge, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unita'
abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero
di esse.
5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere
idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di
consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni
tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonche' alle
norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di
contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi
di recupero relativi ai sottotetti gia' conformi alla legge 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
6. I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare
prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme
igienico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici del comune
contengono le prescrizioni obbligatorie definite per garantire tali
livelli prestazionali, sentite le aziende unita' sanitarie locali
competenti per territorio.