Art. 3 
 
Caratteristiche  tecniche  dei  sottotetti   recuperabili   ai   fini
                              abitativi 
            ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico 
 
    l.  Il  recupero  dei  sottotetti  e'  consentito  per  i  volumi
legittimamente  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  o  in  via  di  realizzazione,  aventi  le  seguenti
caratteristiche tecniche: 
      a) l'altezza media interna netta, intesa come la  distanza  tra
il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale  mediano  tra
il punto piu' alto e quello piu' basso dell'intradosso sovrastante il
solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30  metri  per  gli
spazi ad uso abitazione. Per  gli  spazi  accessori  o  di  servizio,
l'altezza e' riducibile a  2,10  metri.  Per  gli  edifici  siti  nei
territori  montani,  i   limiti   di   cui   sopra   sono   abbassati
rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00
metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto  non
orizzontale, ferme restando  le  predette  altezze  medie,  l'altezza
della parete minima non puo' essere inferiore a 1,50  metri  per  gli
spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e  di
servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per
gli edifici siti  nei  territori  montani.  Gli  eventuali  spazi  di
altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi  mediante
opere murarie o arredi fissi e ne e' consentito l'uso come spazio  di
servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di  chiusura
non interviene quando gli spazi risultino  essere  in  corrispondenza
delle fonti di  luce  diretta  la  chiusura  di  tali  spazi  non  e'
prescrittiva; 
      b) il rapporto  aeroilluminante  sia  pari  o  superiore  a  un
sedicesimo. 
    2. Sono consentite all'interno della superficie  di  copertura  e
comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la
superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di  finestre,  la
realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari. 
    3.  Gli  interventi  finalizzati  al   recupero   abitativo   dei
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione  delle  altezze
di colmo e di gronda  delle  superfici  interessate  dall'intervento,
nonche' delle linee di pendenza delle falde. 
    4. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente
legge, sono consentiti esclusivamente  in  ampliamento  delle  unita'
abitative esistenti e non possono determinare un aumento  del  numero
di esse. 
    5. I progetti di recupero  ai  fini  abitativi  devono  prevedere
idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di
consumi energetici  che  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni
tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti,  nonche'  alle
norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici  e  di
contenimento dei consumi energetici, ad esclusione  degli  interventi
di recupero relativi ai sottotetti gia' conformi alla legge 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico  e  di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). 
    6. I progetti di recupero ai  fini  abitativi  devono  assicurare
prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme
igienico-sanitarie statali.  Gli  strumenti  urbanistici  del  comune
contengono le prescrizioni obbligatorie definite per  garantire  tali
livelli prestazionali, sentite le  aziende  unita'  sanitarie  locali
competenti per territorio.