Art. 4
Divieto di frazionamento
1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per
effetto della presente legge non potranno essere oggetto di
successivi frazionamenti.
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 8 febbraio 2010
MARTINI
La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 27 gennaio 2010.
(Omissis).