Art. 4 
 
                      Divieto di frazionamento 
 
    1. I volumi e  le  superfici  recuperati  a  fini  abitativi  per
effetto  della  presente  legge  non  potranno  essere   oggetto   di
successivi frazionamenti. 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 8 febbraio 2010 
 
                               MARTINI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 27 gennaio 2010. 
    (Omissis).