(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010) 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
                            ha approvato 
 
 
                     Il Presidente della Giunta 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  concernente
linee di  orientamento  e  modernizzazione  dei  settori  riguardanti
l'agricoltura; 
    Vista la legge 8 novembre 2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 
    Vista la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (Sistema
integrato di interventi e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale). 
    Considerato quanto segue: 
    1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore  evidenza  come
attivita' che affianca alla tradizionale  funzione  di  produione  di
beni alimentari  la  capacita'  di  generare  servizi  connessi,  sia
orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di  utilita'
pubblica   di   assoluto   rilievo.    Il    ruolo    multifunzionale
dell'agricoltura,  che  comprende  anche  la  caratterizzazione   del
paesaggio  rurale,  il  mantenimento   della   biodiversita'   e   il
contribuire alla conservazione delle  risorse  ambientali,  e'  ormai
pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei  principali
strumenti della legislazione comunitaria e  nazionale,  a  cominciare
dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo,  introdotta  nel
nostro Paese con l'articolo 1 del d.lgs. 228/2001; 
    2. Lo sviluppo di molteplici esperienze  diffuse  sul  territorio
nazionale   sta   mettendo   in   luce   un'ulteriore   potenzialita'
multifunzionale  dell'attivita'  agricola,  in  relazione  alla   sua
capacita' di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da  fasce
vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi
innovativi  che  possono  rispondere  efficacemente  alla  crisi  dei
tradizionali  sistemi  di  assistenza  sociale.  Queste   esperienze,
comunemente  indicate  con   l'espressione   "agricoltura   sociale",
affondano   le   loro   radici   nella    caratterizzazione    stessa
dell'attivita' agricola (prima attivita' dell'uomo, intrinsecita'  di
valori come la famiglia, la solidarieta', il contatto con la natura e
con i suoi ritmi) e nella peculiare continuita'  famiglia-azienda  su
cui si fonda l'unita' produttiva del settore primario  per  esaltarne
il  carattere  sociale  e  proporsi  come  luogo  per  l'integrazione
nell'agricoltura  di   pratiche   rivolte   alla   terapia   e   alla
riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento  lavorativo  e
all'inclusione  sociale  di  soggetti  svantaggiati,  all'offerta  di
servizi educativi,  culturali,  di  supporto  alle  famiglie  e  alle
istituzioni didattiche; 
    3. La definizione sintetica di  "agricoltura  sociale"  racchiude
pertanto una realta' variegata ed in fase di crescita  non  solo  sul
territorio nazionale, con una sperimentazione gia' presente in  altri
paesi membri dell'Unione europea, dove risalta  in  particolare,  per
diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle  'green
care farms' olandesi. In Italia il fenomeno si e' caratterizzato  per
una forte presenza di soggetti promotori  che  provengono  dal  mondo
dell'intervento  sociale  e  dal  cosiddetto  'terzo  settore',   con
particolare riferimento a quella forma di cooperazione  sociale  nata
per promuovere l'integrazione  lavorativa  di  fasce  svantaggiate  e
disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n.  381  (Disciplina  delle
cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche  l'impegno
degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente  che
in forma associata con operatori del terzo settore,  con  particolare
riferimento  all'esperienza  delle  'fattorie  didattiche'  che  gia'
costituisce in  alcune  aree  un  riferimento  significativo  per  le
attivita' di supporto all'educazione  promosse  dai  comuni  e  dalle
istituzioni scolastiche;  
    4. L'agricoltura sociale si e' ad oggi sviluppata in  assenza  di
un definito quadro di riferimento legislativo,  che  appare  pertanto
necessario costruire a  partire  dal  livello  cui  e'  assegnata  la
competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La  Toscana  e
Regioni come Lazio, Campania, Veneto,  Sardegna,  Valle  d'Aosta,  ha
previsto nel piano di sviluppo rurale 2007  -  2013  opportunita'  di
finanziamenti per  enti  locali  e  aziende  agricole  anche  per  la
realizzazione  di  progetti  di  agricoltura  sociale.   Fra   queste
opportunita' rientra la misura 311 (diversificazione verso  attivita'
non  agricole)  che  ha  come   beneficiari   imprenditori   agricoli
professionali  e  finanzia  interventi  all'interno   delle   aziende
agricole  "finalizzati  allo  sviluppo  di  attivita'  e  prestazioni
socio-assistenziali che  vanno  ad  arricchire  la  rete  locale  dei
servizi e delle opportunita' sociali". Tali scelte rientrano  appieno
in quella concezione di sviluppo rurale che  e'  stata  efficacemente
individuata come "nuovo modello di welfare locale"; 
    5. In Toscana insiste una rete di  realta',  a  cominciare  dagli
istituti carcerari e dai centri di salute mentale,  senza  contare  i
molti soggetti  operanti  nel  cosiddetto  "terzo  settore"  e  nella
cooperazione,  che  ben  si  presta  alla  pratica   dell'agricoltura
sociale,  considerando  anche  che  molti   detenuti   ed   internati
provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni  casi  sono  gia'
impegnati in attivita' agricole all'interno degli istituti; 
    6.  Dall'agricoltura  sociale,  esercitata  attraverso  i  poderi
sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo  e  di
reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le  zone  piu'
svantaggiate  e  marginali  e  dove  piu'  difficile  appare  trovare
manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e
ricavo finale. 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione, nel perseguimento  delle  finalita'  di  cui  alla
legge regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale), promuove l'agricoltura sociale  quale  ulteriore  strumento
per l'attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58,
60 e 61 della medesima 
    l.r. 41/2005. 
    2.  La  Regione  diffonde  la  conoscenza  dei  "poderi  sociali"
presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti. 
    3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualita' dell'offerta dei
servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi  sociali,
anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.