(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010) Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l'agricoltura; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Considerato quanto segue: 1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attivita' che affianca alla tradizionale funzione di produione di beni alimentari la capacita' di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilita' pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversita' e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, e' ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del d.lgs. 228/2001; 2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialita' multifunzionale dell'attivita' agricola, in relazione alla sua capacita' di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale", affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attivita' agricola (prima attivita' dell'uomo, intrinsecita' di valori come la famiglia, la solidarieta', il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuita' famiglia-azienda su cui si fonda l'unita' produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche; 3. La definizione sintetica di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realta' variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione gia' presente in altri paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle 'green care farms' olandesi. In Italia il fenomeno si e' caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto 'terzo settore', con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle 'fattorie didattiche' che gia' costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attivita' di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche; 4. L'agricoltura sociale si e' ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui e' assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 - 2013 opportunita' di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunita' rientra la misura 311 (diversificazione verso attivita' non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all'interno delle aziende agricole "finalizzati allo sviluppo di attivita' e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunita' sociali". Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che e' stata efficacemente individuata come "nuovo modello di welfare locale"; 5. In Toscana insiste una rete di realta', a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto "terzo settore" e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell'agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono gia' impegnati in attivita' agricole all'interno degli istituti; 6. Dall'agricoltura sociale, esercitata attraverso i poderi sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone piu' svantaggiate e marginali e dove piu' difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale. Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima l.r. 41/2005. 2. La Regione diffonde la conoscenza dei "poderi sociali" presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti. 3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualita' dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.