Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge, si intende per : 
    a) agricoltura sociale:  l'attivita'  svolta  dagli  imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e/o dai  soggetti  di
cui all'art.  17,  comma  2,  della  l.r.  41/2005,  anche  in  forma
associata  tra  loro,  qualora  integrino  in  modo   sostanziale   e
continuativo  nell'attivita'  agricola  la   fornitura   di   servizi
attinenti alle politiche sociali; 
    b)  podere  sociale:  la  conduzione   di   attivita'   agricole,
zootecniche,  forestali,  florovivaistiche,  di   apicoltura   e   di
acquacoltura e l'uso prevalente di  prodotti  locali,  con  etica  di
responsabilita' verso la comunita' e l'ambiente, secondo  criteri  di
sostenibilita' economica  ed  ecologica,  in  collaborazione  con  le
istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarieta', e con gli  altri
organismi del terzo settore  in  modo  integrato,  per  attivare  sul
territorio relazioni e servizi atti  ad  offrire  risposte  a-bisogni
sociali locali, unitamente a una o piu' delle seguenti attivita': 
    1) attuazione in modo programmato  e  continuativo  di  politiche
attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti  alle
fasce deboli, fatti  salvi  gli  adempimenti  di  legge  relativi  al
collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente; 
    2)  svolgimento  di  percorsi  di  inserimento   socio-lavorativo
attraverso assunzioni, tirocini formativi,  formazione  professionale
"sul posto di lavoro"; 
    3) svolgimento di attivita' educativo-assistenziali e/o formative
a favore  di  soggetti  con  fragilita'  sociale  riconosciute  dagli
strumenti di politica sociale regionale e locale.