Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per : a) agricoltura sociale: l'attivita' svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 41/2005, anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attivita' agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali; b) podere sociale: la conduzione di attivita' agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilita' verso la comunita' e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilita' economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarieta', e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a-bisogni sociali locali, unitamente a una o piu' delle seguenti attivita': 1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente; 2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale "sul posto di lavoro"; 3) svolgimento di attivita' educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilita' sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale.