Art. 3 
 
                         Modalita' operative 
 
    1. Le attivita' relative  all'agricoltura  sociale  sono  attuate
mediante: 
    a) le  politiche  attive  di  inserimento  in  ambito  educativo,
lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati  di  cui  al  titolo  V
della legge regionale 41/2005; 
    b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.