Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale 1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualita' dei servizi offerti dai poderi sociali; b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale nonche' gli studi e le ricerche. 2. L'osservatorio e' costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalita' definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento. 3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio e' gratuita.