Art. 4 
 
           Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale 
 
    1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale  per  lo  sviluppo  e
l'innovazione  in  agricoltura  (ARSIA),   l'Osservatorio   regionale
dell'agricoltura  sociale,  di   seguito   denominato   osservatorio.
L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
    a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai  poderi  sociali  e
sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo  delle
produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della
qualita' dei servizi offerti dai poderi sociali; 
    b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito  dell'agricoltura
sociale nonche' gli studi e le ricerche. 
    2. L'osservatorio e' costituito entro sessanta giorni dalla  data
di  insediamento  del  Consiglio  regionale  secondo   le   modalita'
definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale,  che  ne
determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento. 
    3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio e' gratuita.