Art. 5 Elenco e rete dei poderi sociali 1. E' istituito l'elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L'elenco e' tenuto presso l'ARSIA ed e' aggiornato annualmente. 2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto da trasmettere alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poderi sociali. La Giunta regionale formula la relativa proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalita' di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.