Art. 5 
 
                  Elenco e rete dei poderi sociali 
 
    1. E' istituito l'elenco  dei  poderi  sociali,  nel  quale  sono
iscritti i poderi sociali operanti in  Toscana.  L'elenco  e'  tenuto
presso l'ARSIA ed e' aggiornato annualmente. 
    2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto  da  trasmettere
alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione  e
la tenuta dell'elenco dei poderi sociali. La Giunta regionale formula
la relativa proposta di  deliberazione  al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale  dei
poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza,
informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti  appartenenti
alla  rete  medesima.  La  rete  promuove,  in   collaborazione   con
l'Osservatorio regionale dell'agricoltura  sociale,  azioni  volte  a
favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle
modalita' di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.