Art. 6 Misure di sostegno 1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito: a) ai poderi sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti; b) la Regione si adopera affinche' gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poderi sociali i beni dei rispettivi patrimoni. 2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinche' nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali. 3. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.