Art. 6 
 
                         Misure di sostegno 
 
    1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poderi sociali dei
beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito: 
    a) ai poderi sociali possono essere dati in  concessione  i  beni
del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti; 
    b) la Regione si adopera  affinche'  gli  enti  locali  ed  altri
soggetti pubblici e privati possano dare  in  concessione  ai  poderi
sociali i beni dei rispettivi patrimoni. 
    2. La Regione si impegna ad individuare e adottare  le  opportune
misure affinche' nelle mense gestite dall'Azienda  regionale  per  il
diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende  sanitarie,
sia  promossa  la  somministrazione   dei   prodotti   agroalimentari
provenienti dai poderi sociali. 
    3.  Nell'ambito  delle  strategie  e  degli  interventi  volti  a
promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna  a  favorire  la
commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.