(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana Parte I n. 16 dell'11 aprile 2011) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modalita' di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco e' riportato il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.». 2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.». 3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».