(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana 
                 Parte I n. 16 dell'11 aprile 2011) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Modalita' di espressione del voto per l'elezione 
            del sindaco e del presidente della provincia 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 2  della  legge  regionale  15  settembre
1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente: 
      «3. La scheda per  l'elezione  del  sindaco  e'  quella  stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La  scheda  reca  i
nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro
un apposito rettangolo, al cui fianco e'  riportato  il  contrassegno
della lista cui il candidato e' collegato. Ciascun  elettore  esprime
separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso
collegata; il voto espresso soltanto per la  lista  di  candidati  al
consiglio non si estende al candidato sindaco collegato  ed  il  voto
espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla  lista
collegata. Ciascun elettore puo' altresi'  votare  per  un  candidato
alla carica di sindaco, anche non  collegato  alla  lista  prescelta,
tracciando un segno sul relativo rettangolo.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  35/1997  e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
      «3. La scheda per  l'elezione  del  sindaco  e'  quella  stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i  nomi  e  i
cognomi dei candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro  un
apposito rettangolo, al cui  fianco  sono  riportati  i  contrassegni
della lista o delle liste cui  il  candidato  e'  collegato.  Ciascun
elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per
una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per  una
delle liste di candidati al consiglio non  si  estende  al  candidato
sindaco collegato e  il  voto  espresso  soltanto  per  il  candidato
sindaco non si estende alla lista o al  gruppo  di  liste  collegate.
Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di
sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno
sul relativo rettangolo.». 
    3. Il comma 2 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.  35/1997  e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
      «2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia  e'
quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca
i nomi e i cognomi dei candidati  alla  carica  di  presidente  della
provincia scritti entro un apposito rettangolo, al  cui  fianco  sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste cui  il  candidato
e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto  per  il
candidato presidente della provincia e per una delle  liste  ad  esso
collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati
al consiglio non si estende al candidato presidente  della  provincia
collegato e il voto espresso soltanto  per  il  candidato  presidente
della provincia non si estende  alla  lista  o  al  gruppo  di  liste
collegate. Ciascun elettore puo' altresi'  votare  per  un  candidato
alla carica di presidente della provincia, anche non  collegato  alla
lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».