Art. 10 
 
Revoca del presidente  del  consiglio  provinciale  e  del  consiglio
                              comunale 
 
    1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:A 
      «Art. 11-bis. - Revoca del presidente del consiglio provinciale
e del consiglio comunale. -  1.  Nei  confronti  del  presidente  del
consiglio provinciale e del presidente del  consiglio  comunale  puo'
essere presentata,  secondo  le  modalita'  previste  nei  rispettivi
statuti, una mozione motivata  di  revoca.  La  mozione,  votata  per
appello nominale ed approvata da almeno i due  terzi  dei  componenti
del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.». 
    2. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i comuni e le province regionali  adeguano  i  propri
statuti  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  11-bis  della   legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.