Art. 10 Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:A «Art. 11-bis. - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. - 1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale puo' essere presentata, secondo le modalita' previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.». 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.