Art. 11 
 
          Relazione sullo stato di attuazione del programma 
 
    1. All'art. 17 della legge regionale  26  agosto  1992,  n.  7  e
successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto  il
seguente: 
      «2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata
alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.».