Art. 11 Relazione sullo stato di attuazione del programma 1. All'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.».