Art. 12 Consulta dei cittadini migranti 1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunita' di cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.