Art. 12 
 
                   Consulta dei cittadini migranti 
 
    1. I comuni  nel  cui  territorio  siano  presenti  comunita'  di
cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione
europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta  dei
cittadini migranti. A tal fine i comuni  adeguano  i  propri  statuti
alle disposizioni di cui al presente articolo  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In  caso  di
inosservanza l'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica provvede in via sostitutiva.