Art. 2 Sistema di elezione dei consigli provinciali 1. All'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. 8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.». 2. All'art. 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: «3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, e' compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto piu' alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parita' di resti, il seggio e' attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parita', il collegio e' individuato per sorteggio; 4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti; 5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.».