Art. 2 
 
            Sistema di elezione dei consigli provinciali 
 
    1. All'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997,  n.  35  e
successive modifiche ed integrazioni, i  commi  5,  6,  7  e  8  sono
sostituiti dai seguenti: 
      «5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per  l'assegnazione  del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo  di  liste
collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente  della
provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di
liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza
del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si  scelgono,  fra  i
quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a  quello  dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste avra'  tanti  rappresentanti  quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella  graduatoria.  A
parita' di quoziente, nelle cifre intere e  decimali,  il  seggio  e'
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto  la  maggiore
cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.  Se  ad
una lista spettano piu' seggi di quanti  sono  i  suoi  candidati,  i
seggi  eccedenti  sono  distribuiti,  fra  le  altre  liste,  secondo
l'ordine dei quozienti. 
    6. Nell'ambito di ciascun gruppo di  liste  collegate,  la  cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati  nel
primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ...,  sino  a  concorrenza  del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in  tal
modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei  seggi  spettanti
ad ogni lista. 
    7. Alla lista  o  al  gruppo  di  liste  collegate  al  candidato
proclamato eletto che non abbia gia'  conseguito  almeno  il  60  per
cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque,  il  60  per
cento dei seggi, sempreche' nessun'altra  lista  o  gruppo  di  liste
collegate abbia gia' superato il 50 per  cento  dei  voti  validi.  I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi  di  liste
collegate, ai sensi del comma 5. Il premio  di  maggioranza  previsto
per la lista o le  liste  collegate  al  presidente  della  provincia
eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la  lista
o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. 
    8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei  seggi  spettanti  alle
singole liste nei vari collegi, si  procede  ai  sensi  dell'art.  18
della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche  ed
integrazioni.». 
    2. All'art. 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969,
n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3),  4)  e  5)
sono sostituiti dai seguenti: 
      «3) procede alla distribuzione nei singoli  collegi  dei  seggi
assegnati alle varie liste. A tal  fine:  si  ordinano  le  liste  ad
iniziare da quella che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra  elettorale
provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista,  ottenuto
dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna  lista  per  il
numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei  commi  5  e  6
dell'art. 7  della  legge  regionale  15  settembre  1997,  n.  35  e
successive  modifiche  ed  integrazioni;  si   determina   la   cifra
elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma  dei
voti validi riportati dalla lista  nel  collegio;  si  assegnano,  in
ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti  seggi
quante  volte  il  quoziente   elettorale   di   lista,   trascurando
l'eventuale parte frazionaria, e' compreso nella cifra elettorale che
ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla  concorrenza  dei
seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in  cui
la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e,  via
via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali  immediatamente
inferiori. Completate tali operazioni  con  riferimento  a  tutte  le
liste,  gli  eventuali  seggi  non  assegnati  sono  attribuiti  alle
relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista  ha
il resto piu' alto,  sino  all'attribuzione  dei  seggi  spettanti  a
ciascun collegio  e  fino  all'esaurimento  dei  seggi  attribuiti  a
ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parita' di  resti,  il
seggio e' attribuito nel collegio in cui  la  lista  ha  ottenuto  la
maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parita', il  collegio
e' individuato per sorteggio; 
      4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato,
in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti; 
      5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna  lista  a
seconda delle  rispettive  cifre  individuali.  A  parita'  di  cifra
individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.».