Art. 3 Rappresentanza di genere 1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere puo' essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»; b) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere puo' essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».