Art. 3 
 
                      Rappresentanza di genere 
 
    1. Alla legge regionale 15 settembre 1997,  n.  35  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente: 
        «Art. 1-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del
consiglio comunale nessun genere puo' essere rappresentato in  misura
superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»; 
      b) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente: 
        «Art. 6-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del
consiglio provinciale nessun  genere  puo'  essere  rappresentato  in
misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».