Art. 4 Composizione della giunta comunale e provinciale 1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. La giunta e' composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta e' compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non puo' essere composta da consiglieri in misura superiore alla meta' dei propri componenti.». 2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.». 3. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. La giunta e' composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta e' compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non puo' essere composta da consiglieri in misura superiore alla meta' dei propri componenti.». 4. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.». 5. All'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole «che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento» sono aggiunte le seguenti parole «e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4.».