Art. 4 
 
          Composizione della giunta comunale e provinciale 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto  1992,
n. 7, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «4.  La  giunta  e'  composta   in   modo   da   garantire   la
rappresentanza di entrambi i generi. La carica  di  componente  della
giunta e' compatibile con quella di consigliere comunale.  La  giunta
non puo' essere composta da  consiglieri  in  misura  superiore  alla
meta' dei propri componenti.». 
    2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto  1992,
n. 7, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «6.  Non  possono  far  parte  della  giunta  il  coniuge,  gli
ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino  al  secondo
grado,  del  sindaco,  di  altro  componente  della  giunta   e   dei
consiglieri comunali.». 
    3. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n.
9,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
      «3.  La  giunta  e'  composta   in   modo   da   garantire   la
rappresentanza di entrambi i generi. La carica  di  componente  della
giunta e' compatibile  con  quella  di  consigliere  provinciale.  La
giunta non puo' essere composta da consiglieri  in  misura  superiore
alla meta' dei propri componenti.». 
    4. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n.
9,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
      «5.  Non  possono  far  parte  della  giunta  il  coniuge,  gli
ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino  al  secondo
grado, del presidente della  provincia,  di  altro  componente  della
giunta e dei consiglieri provinciali.». 
    5. All'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale  11  dicembre
1991, n. 48 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  sostituito
dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.  22,  dopo  le
parole «che non deve essere superiore al 20 per cento dei  componenti
dell'organo elettivo di riferimento» sono aggiunte le seguenti parole
«e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore
a 4.».