Art. 5 
 
     Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza 
 
    1. Il comma 5 dell'art. 2  della  legge  regionale  15  settembre
1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente: 
      «5. Alla lista collegata al sindaco eletto  sono  attribuiti  i
due terzi dei seggi. All'altra lista  che  ha  riportato  il  maggior
numero di voti e' attribuito il restante  terzo  dei  seggi.  Qualora
altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50  per
cento piu' uno dei voti validi, alla stessa e' attribuito il  60  per
cento dei seggi. In tal caso  alla  lista  collegata  al  sindaco  e'
attribuito il  40  per  cento  dei  seggi.  Qualora  piu'  liste  non
collegate al sindaco ottengano lo stesso piu' alto numero di voti  si
procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali;
l'eventuale seggio dispari e' attribuito per sorteggio.». 
    2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
      «5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla
lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti  i  due  terzi  dei
seggi. Alla lista che  e'  collegata  al  candidato  sindaco  che  ha
ottenuto un numero di voti  immediatamente  inferiore  a  quello  del
candidato eletto, e' attribuito il  restante  terzo  dei  seggi.  Nei
medesimi comuni si applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  al
terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».