Art. 5 Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza 1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti e' attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento piu' uno dei voti validi, alla stessa e' attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco e' attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora piu' liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso piu' alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari e' attribuito per sorteggio.». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente: «5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che e' collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, e' attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».