Art. 6 Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza 1. Il comma 6 dell'art. 4 ed il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 4 e del comma 4-bis dell'art. 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.