Art. 6 
 
           Interpretazione autentica in materia di computo 
        dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza 
 
    1. Il comma 6 dell'art. 4 ed il comma 7 dell'art. 7  della  legge
regionale  15  settembre  1997,  n.  35  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione
del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le
liste che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 4  e  del  comma  4-bis
dell'art. 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.