Art. 7 Mozioni di sfiducia 1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «dal 65 per cento» sono sostituite dalle parole «da due terzi»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non puo' essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato ne' negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.».