Art. 7 
 
                         Mozioni di sfiducia 
 
    1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n.  35  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 1 le parole «dal  65  per  cento»  sono  sostituite
dalle parole «da due terzi»; 
      b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti  del  sindaco  o
del presidente della provincia regionale  non  puo'  essere  proposta
prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio  del  mandato  ne'
negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.».