Art. 8 
 
                 Elezione del sindaco e dei consigli 
  nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti 
 
    1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n.  35,
e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
      a)  «Art.  2-bis.  -  Elezione  del  sindaco  nei  comuni   con
popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. -  1.  Nei  comuni
con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il  sindaco  e'
eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente
all'elezione del consiglio comunale. 
    2. Ciascun candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura  il  collegamento  con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione  ha  efficacia  solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 
    3.  La  scheda  per  l'elezione  del  sindaco  e'  quella  stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i  nomi  e  i
cognomi dei candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro  un
apposito rettangolo, al cui  fianco  sono  riportati  i  contrassegni
della lista o delle liste cui  il  candidato  e'  collegato.  Ciascun
elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per
una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per  una
delle liste di candidati al consiglio non  si  estende  al  candidato
sindaco collegato e  il  voto  espresso  soltanto  per  il  candidato
sindaco non si estende alla lista o al  gruppo  di  liste  collegate.
Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di
sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno
sul relativo rettangolo. 
    4. E' proclamato eletto  sindaco  il  candidato  che  ottiene  il
maggior numero di voti. In caso di parita' si procede ad un turno  di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a  quella  del
primo turno di votazione. In caso di ulteriore parita' e'  proclamato
eletto il piu' anziano di eta'.»; 
      b) «Art. 2-ter. - Elezione del consiglio  comunale  nei  comuni
con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti - 1.  Le  liste
per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere  e  non
inferiore ai  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore
qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
una cifra decimale superiore a 50. 
    2. Il voto alla lista  viene  espresso,  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 2-bis, tracciando un segno  sul  contrassegno  della  lista
prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere  inoltre  un  voto  di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 
    3.  L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'   effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco. 
    4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che  non
hanno conseguito almeno il 5 per cento del  totale  dei  voti  validi
espressi. Al  fine  della  determinazione  del  quoziente  elettorale
circoscrizionale non si tiene conto dei voti  riportati  dalle  liste
non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalita'  di  cui  al
comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per  le  liste
che, ai sensi del presente comma, non sono  ammesse  all'assegnazione
dei seggi. 
    5. Salvo quanto disposto dal  comma  7,  per  l'assegnazione  del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo  di  liste
collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista o  gruppo  di  liste  collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i  quozienti  cosi'
ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello  dei  consiglieri  da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti
ad  essa  appartenenti  compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di
quoziente, nelle cifre intere e decimali,  il  seggio  e'  attribuito
alla lista o gruppo di  liste  che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per  sorteggio.  Se  ad  una
lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi  candidati,  i  seggi
eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine  dei
quozienti. 
    6. Nell'ambito di ciascun gruppo di  liste  collegate,  la  cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati,  e'
divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del  numero  dei  seggi
spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i  quozienti
piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 
    7. Alla lista  o  al  gruppo  di  liste  collegate  al  candidato
proclamato eletto che non abbia gia'  conseguito  almeno  il  60  per
cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque,  il  60  per
cento dei seggi, sempreche' nessun altra  lista  o  gruppo  di  liste
collegate abbia gia' superato il50  per  cento  dei  voti  validi.  I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi  di  liste
collegate, ai sensi del comma 5. Il premio  di  maggioranza  previsto
per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene  attribuito
solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il
40 per cento dei voti validi. 
    8. Sono proclamati eletti consiglieri  comunali  i  candidati  di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive  cifre  individuali.
In caso di parita' di cifra  individuale  sono  proclamati  eletti  i
candidati che precedono nell'ordine di lista.». 
    2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15  settembre  1997,
n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,  le  parole  «10.000
abitanti», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  parole  «15.000
abitanti.».