Art. 8 Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: a) «Art. 2-bis. - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. - 1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale. 2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.»; b) «Art. 2-ter. - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti - 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 3. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco. 4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalita' di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi. 5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. 8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.». 2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «10.000 abitanti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «15.000 abitanti.».