Art. 9 
 
    Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente 
 
    1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n.  35,
e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
      a)  «Art.  4-bis.  -  Elezione  del  presidente  del  consiglio
circoscrizionale - 1. Il presidente del consiglio circoscrizionale e'
eletto  a  suffragio  universale  e  diretto  in   un   unico   turno
contestualmente alla elezione del consiglio. 
    2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si  applicano  le
norme che disciplinano i requisiti per la candidatura,  le  cause  di
ineleggibilita', incompatibilita', sospensione e  decadenza  previste
per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale e' eletto  con
l'applicazione del sistema proporzionale. 
    3. Ciascun candidato alla carica di  presidente  deve  dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura  il  collegamento  con
una o  piu'  liste  presentate  per  la  elezione  del  consiglio  di
circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa  dai  delegati  delle  liste  interessate.
All'atto della presentazione della lista  o  delle  liste  collegate,
ciascun candidato alla carica di presidente deve altresi'  dichiarare
di non avere accettato la candidatura alla  stessa  carica  in  altra
circoscrizione. 
    4. La scheda per  l'elezione  del  presidente  e'  quella  stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La  scheda
reca i nomi e i cognomi dei  candidati  alla  carica  di  presidente,
scritti in un apposito rettangolo, al cui  fianco  sono  riportati  i
contrassegni della lista o delle liste alle  quali  il  candidato  e'
collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto  per
il candidato presidente e per una delle liste ad esso  collegate;  il
voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al  consiglio
non si estende al candidato presidente collegato e il  voto  espresso
soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista  o  al
gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresi' votare  per
un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 
    5. E' proclamato eletto presidente il candidato  che  ottiene  il
maggior numero di voti validi.  In  caso  di  parita'  e'  proclamato
eletto il piu' anziano di eta'.»; 
      b) «Art. 4 ter. - Elezione del consiglio circoscrizionale. - 1.
Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione  i
commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4. 
    2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati  al
consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla  carica
di presidente e' sottoscritta da non meno di trecentocinquanta  e  da
non piu' di settecento elettori. 
    3. Non e' necessaria la  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
presentazione della lista e della collegata candidatura  alla  carica
di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella  per
l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. 
    4.  Ciascun  elettore  non  puo'  sottoscrivere   piu'   di   una
dichiarazione di presentazione della lista.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre  1997,
n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 
    3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge 8  giugno  1990,  n.  142,
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall' art. 11, comma 1, della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le  parole  «ed  e'
eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per  l'elezione
dei consigli comunali con sistema proporzionale.». 
    4. E' abrogato il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dall'art. 1, comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1,
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.