Art. 9 Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: a) «Art. 4-bis. - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale - 1. Il presidente del consiglio circoscrizionale e' eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio. 2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilita', incompatibilita', sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale e' eletto con l'applicazione del sistema proporzionale. 3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresi' dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione. 4. La scheda per l'elezione del presidente e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato e' collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 5. E' proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.»; b) «Art. 4 ter. - Elezione del consiglio circoscrizionale. - 1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4. 2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente e' sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non piu' di settecento elettori. 3. Non e' necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. 4. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione della lista.». 2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall' art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole «ed e' eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.». 4. E' abrogato il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.