Art. 4 Orari di vendita e riposo settimanale 1. Gli esercenti l'attivita' della panificazione determinano gli orari di vendita al pubblico entro i limiti stabiliti dal comune. 2. I panifici osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto previsto al comma 3. Sono consentite la panificazione e la vendita di pane nelle giornate domenicali e festive quando, nelle medesime, il comu ne autorizza le aperture straordinarie degli esercizi commerciali al dettaglio. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il comune, per comprovate necessita' tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettivita' o per ragioni di pubblica utilita', puo' consentire l'apertura domenicale e festiva del panificio, coordinandosi con i comuni limitrofi. 4. I panifici garantiscono la produzione e la vendita del pane in caso di due o piu' festivita' consecutive, secondo le modalita' stabilite dal comune.