Art. 4 
 
                Orari di vendita e riposo settimanale 
 
    1. Gli esercenti l'attivita' della panificazione determinano  gli
orari di vendita al pubblico entro i limiti stabiliti dal comune. 
    2. I panifici osservano la chiusura domenicale e  festiva,  salvo
quanto previsto al comma 3. Sono consentite  la  panificazione  e  la
vendita di pane nelle giornate domenicali  e  festive  quando,  nelle
medesime, il  comu  ne  autorizza  le  aperture  straordinarie  degli
esercizi commerciali al dettaglio. 
    3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  il  comune,  per
comprovate necessita' tecniche, per rilevanti  esigenze  di  servizio
alla  collettivita'  o  per  ragioni  di  pubblica   utilita',   puo'
consentire   l'apertura   domenicale   e   festiva   del   panificio,
coordinandosi con i comuni limitrofi. 
    4. I panifici garantiscono la produzione e la vendita del pane in
caso di due o  piu'  festivita'  consecutive,  secondo  le  modalita'
stabilite dal comune.