Art. 2 
 
     Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didatti 
 
    1.  L'assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la   formazione
professionale, con la collaborazione delle  universita'  siciliane  e
dei centri studi siciliani specializzati nella ricerca  filologica  e
linguistica, con proprio decreto, da emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
della competente  commissione  legislativa  dell'assemblea  regionale
siciliana, stabilisce gli indirizzi di  attuazione  degli  interventi
didattici aventi ad oggetto la storia la letteratura e il  patrimonio
linguistico siciliano, dall'eta' antica sino ad oggi con  particolare
riferimento agli approfondimenti critici ai confronti  fra  le  varie
epoche   e   civilta',   agli   orientamenti    storiografici    piu'
significativi, dall'Unita' d'Italia fino alla fine del XX  secolo  ed
all'evoluzione dell'Istituzione regionale anche attraverso lo  studio
dello statuto della Regione.