Art. 2 Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didatti 1. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle universita' siciliane e dei centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall'eta' antica sino ad oggi con particolare riferimento agli approfondimenti critici ai confronti fra le varie epoche e civilta', agli orientamenti storiografici piu' significativi, dall'Unita' d'Italia fino alla fine del XX secolo ed all'evoluzione dell'Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello statuto della Regione.