Art. 2 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge  si  fa
fronte, per l'anno 2011, con le autorizzazioni di spesa gia' disposte
in bilancio sull'unita' previsionale  di  base  15.5.120  (Oneri  per
esercizi e spese generali) per  i  fini  dell'art.  39-septies  della
legge provinciale n. 3 del 2006; per gli anni successivi la  relativa
spesa e' determinata dalla legge finanziaria provinciale.