Art. 2 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte, per l'anno 2011, con le autorizzazioni di spesa gia' disposte in bilancio sull'unita' previsionale di base 15.5.120 (Oneri per esercizi e spese generali) per i fini dell'art. 39-septies della legge provinciale n. 3 del 2006; per gli anni successivi la relativa spesa e' determinata dalla legge finanziaria provinciale.