Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Questa legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 19 luglio 2011 
 
                               DELLAI