Art. 3 Articolazione del BURAS 1. Il BURAS si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi 3, 4 e 5. Per atti complessi o per omogeneita' di materia, a discrezione della redazione, e' prevista la pubblicazione di supplementi alla parte prima e seconda. 2. Sono pubblicati nella parte I del BURAS: a) le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e le norme di attuazione dello Statuto; b) le leggi e i regolamenti regionali; c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione e a leggi statali incidenti sulla normativa regionale; le decisioni relative a conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione, nonche' i ricorsi della Giunta regionale e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimita' costituzionale; le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimita' delle leggi regionali; d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia; e) le deliberazioni e i decreti emanati dagli organi del Consiglio regionale; f) i decreti del Presidente della Regione; g) i decreti assessorili; h) le deliberazioni della Giunta regionale; i) le determinazioni degli organi di direzione amministrativa della Regione; j) comunicati o avvisi del Presidente della Regione, del Consiglio regionale e degli assessori di interesse generale; k) comunicati o avvisi dei dirigenti e ogni altro atto della Regione la cui pubblicazione e' prevista in leggi o regolamenti statali o regionali; l) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare. 3. Sono pubblicati nella parte II del BURAS gli annunci e gli altri avvisi prescritti da leggi e regolamenti vigenti nella Regione. 4. Sono pubblicati nella parte III del BURAS: a) i bandi di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici; b) i bandi e gli avvisi di gara della Regione, delle agenzie regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni, borse e in genere di benefici economici o finanziari, nonche' gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi; c) gli annunci e gli avvisi per i quali era prevista la pubblicazione nel Foglio annunzi legali delle province.