Art. 8 Ordinamento del BURAS 1. La pubblicazione del BURAS telematico e' a cura della struttura organizzativa della Presidenza della Regione cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del Bollettino ufficiale, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna). 2. Con provvedimento del direttore della struttura amministrativa competente sono determinati la composizione, la veste grafica e i criteri di pubblicazione. 3. Le regole tecniche sono fissate in un apposito manuale di gestione del procedimento di pubblicazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale. In particolare, sono disciplinate le modalita' per la trasmissione elettronica degli atti da pubblicare, le modalita' che garantiscono l'integrita' e l'autenticita' dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di formazione e trasmissione degli atti da pubblicare, le garanzie di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo e della sua operativita' continua.