Art. 8 
 
                        Ordinamento del BURAS 
 
    1.  La  pubblicazione  del  BURAS  telematico  e'  a  cura  della
struttura organizzativa della Presidenza della Regione cui  competono
la  direzione,  la  redazione  e  l'amministrazione  del   Bollettino
ufficiale, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19  maggio  1949,  n.  250  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna). 
    2. Con provvedimento del direttore della struttura amministrativa
competente sono determinati la composizione, la  veste  grafica  e  i
criteri di pubblicazione. 
    3. Le regole tecniche sono fissate  in  un  apposito  manuale  di
gestione   del   procedimento   di   pubblicazione,   approvato   con
deliberazione  della   Giunta   regionale.   In   particolare,   sono
disciplinate le modalita' per la trasmissione elettronica degli  atti
da  pubblicare,  le  modalita'  che   garantiscono   l'integrita'   e
l'autenticita' dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a tutela
della sicurezza delle procedure di formazione  e  trasmissione  degli
atti da pubblicare, le garanzie di manutenzione e  aggiornamento  del
sistema informativo e della sua operativita' continua.