Art. 6 

				 
    1. Con  riferimento  agli  adempimenti  disposti  dal  "Patto  di
stabilita' interno", la Giunta regionale e' autorizzata ad  assumere,
nel corso del 2012, le  misure  necessarie  ad  assicurare  il  pieno
rispetto dei vincoli, in termini sia  di  competenza  che  di  cassa,
cosi' come prescritti dalla  normativa  statale  vigente  in  materia
finanziaria. 
    2. Con riferimento ai  limiti  posti  dal  "Patto  di  stabilita'
interno"  alla  gestione  della  cassa,  la   Giunta   regionale   e'
autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni  di  tipo
compensativo tra unita' previsionali di base, anche non  appartenenti
alla  medesima  classificazione  economica  o   funzione   obiettivo,
relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto
dal comma 2,  lettera  b,  dell'art.  22  della  legge  regionale  29
novembre 2001, n. 39.