Art. 6 1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilita' interno", la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, cosi' come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria. 2. Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilita' interno" alla gestione della cassa, la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unita' previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.