Art. 7 

				 
    1. Al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario del bilancio
regionale, l'assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di
cui all'allegato  alla  presente  legge  "Reiscrizioni  derivanti  da
economie su stanziamenti di  spesa  finanziati  da  assegnazioni  con
vincolo  di  destinazione",  e'  subordinata  alla   verifica   della
sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel
bilancio regionale. 
    2. Dalla verifica di cui al  comma  1  sono  escluse  le  risorse
derivanti  da  finanziamenti   comunitari   inclusa   la   quota   di
cofinanziamento nazionale.