Art. 7 1. Al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario del bilancio regionale, l'assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all'allegato alla presente legge "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione", e' subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale. 2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.