Allegato 

 
Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni  culturali
  organizzati  dall'Amministrazione  regionale   presso   il   Centro
  regionale  di  catalogazione  e  restauro  dei  beni  culturali  in
  attuazione degli articoli 2 e 9 della legge  regionale  13  ottobre
  2008, n.  10  (Istituto  regionale  del  patrimonio  culturale  del
  Friuli-Venezia Giulia). 


				 
                               Art. 1. 

 
                               Oggetto 

 
    1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli  2  e  9
della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale  del
patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), stabilisce i criteri
e le modalita' per l'organizzazione e lo  svolgimento  dei  corsi  di
conservazione   e   restauro   dei   beni    culturali    organizzati
dell'Amministrazione  regionale  presso  il   Centro   regionale   di
catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin di
Passariano (Udine), di seguito chiamato Centro. 


				 
                               Art. 2. 

 
           Assetto e organizzazione dei corsi di restauro 

 
    1. L'amministrazione regionale  organizza  corsi  quinquennali  a
ciclo unico per la  formazione  di  restauratori  di  beni  culturali
articolati in non meno di 300  crediti  formativi  corrispondenti  ai
crediti dell'ordinamento universitario. Al termine dei corsi, qualora
essi abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art.  29,  comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio), nei modi previsti dagli articoli 2, 3,  4
e 5 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca del  26  maggio  2009,  n.  87  (Regolamento  concernente  la
definizione  dei  criteri  e  livelli  di  qualita'  cui  si   adegua
l'insegnamento   del   restauro,   nonche'   delle    modalita'    di
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti che  impartiscono  tale  insegnamento,  delle  modalita'
della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
dell'esame finale, del titolo accademico  rilasciato  a  seguito  del
superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e  9,  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio), previo superamento di  un
esame finale  avente  valore  di  esame  di  Stato,  abilitante  alla
professione di restauratore di beni culturali,  viene  rilasciato  un
diploma equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro
dei  beni  culturali  -  LMR/02  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  del  2  marzo  2011
(Definizione della classe di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02). 
    2. Il direttore dei corsi e' nominato dal dirigente posto a  capo
della Direzione centrale dell'amministrazione regionale competente in
cultura. In sede di prima applicazione, per l'anno 2012  le  funzioni
del Direttore dei corsi sono svolte dal direttore dei corsi  nominato
ai sensi del decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006,  n.
300 (Regolamento dei corsi  di  restauro  organizzati  dalla  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  presso  il  Centro   regionale   di
catalogazione  e  restauro  dei  beni  culturali  di   Villa   Manin,
Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971,  n.  27  e
successive modifiche e integrazioni). 
    3. Il direttore dei corsi sovrintende e coordina l'organizzazione
generale e lo svolgimento delle attivita' didattiche e  dei  connessi
compiti di  segreteria,  anche  con  riferimento  alle  procedure  di
ammissione degli studenti, alle sedi delle lezioni  e  al  calendario
dei corsi, nomina la Commissione didattica di cui all'art. 6,  adotta
le  necessarie  disposizioni  regolamentari  interne  e  applica  gli
eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi degli studenti. 
    4. Il direttore dei corsi, nella programmazione e  organizzazione
dei corsi stessi, si avvale di  una  Commissione  didattica  da  egli
presieduta, composta da un massimo  di  sei  persone,  scelte  tra  i
docenti dei corsi. 


				 
                               Art. 3. 

 
                         Obiettivi formativi 

 
    1. I corsi hanno l'obbiettivo di far acquisire agli  studenti  le
competenze previste dall'allegato C del decreto del Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  di  concerto  con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009: 
      a)  le  basi  storiche,  scientifiche  e  tecniche   necessarie
all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali; 
      b) una solida preparazione  pratica  fondata  sulle  necessarie
competenze e sulle abilita' manuali; 
      c) un elevato livello di autonomia  professionale,  decisionale
ed operativa in ordine ai problemi di conservazione  e  restauro  dei
beni culturali; 
      d) la capacita' di valutare criticamente i dati  relativi  alla
tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati
alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche  per  risolvere  i
problemi  di   prevenzione,   di   manutenzione   e   dell'intervento
conservativo; 
      e) la capacita' di intervenire nelle  situazioni  di  emergenza
del  patrimonio  culturale  attivando  le  opportune   azioni   nelle
situazioni di catastrofe; 
      f) la capacita' di gestire gli interventi e lo staff di  lavoro
anche sotto il profilo giuridico ed economico; 
      g) la competenza anche informatica utile  alla  gestione  della
documentazione relativa al bene culturale; 
      h) la capacita' di  collaborare  con  le  figure  professionali
specifiche del settore e di  comunicare  con  chiarezza  i  risultati
dell'attivita' svolta; 
      i) la conoscenza dei  principi  deontologici  e  delle  ragioni
etiche che sottendono alle scelte operative; 
      l) la consapevolezza degli orientamenti piu' aggiornati a scala
internazionale in materia di restauro; 
      m)  la  padronanza  scritta  e  orale  di  almeno  una   lingua
dell'Unione europea, oltre all'italiano. 


				 
                               Art. 4. 

 
                   Composizione del corpo docente 

 
    1. La composizione del corpo docente e'  determinata  sulla  base
dei criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto  del  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  di  concerto  con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009. 
    2. L'amministrazione regionale, nel perseguimento dei propri fini
istituzionali, assicura liberta' di  insegnamento  ai  docenti  fatte
salve le esigenze di coordinamento e programmazione. 


				 
                               Art. 5. 

 
                    Accesso ai corsi quinquennali 

 
    1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'allegato A  del  decreto
del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  n.
87/2009,  l'accesso  ai  corsi  avviene  attraverso   una   selezione
preliminare con prove  attitudinali  di  contenuto  tecnico  e  prove
teoriche. 
    2. Per l'ammissione alla selezione preliminare e' richiesto: 
      a) il possesso del diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo
grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero; 
      b) idoneita' fisica alle attivita' che il  percorso  di  studio
comporta. 
    3. Il percorso formativo professionalizzante, il  numero  massimo
di studenti da ammettere, i termini e le modalita'  di  presentazione
delle domande, il contenuto specifico delle prove  di  accesso  e  le
modalita' di formazione della  graduatoria  sono  stabiliti  mediante
bando. 


				 
                               Art. 6. 

 
          Commissione didattica e commissione giudicatrice 

 
    1. La commissione didattica formula proposte ed esprime pareri in
merito alla promozione degli studenti agli anni di corso  successivi,
all'organizzazione di stages formativi in  Italia  e  all'estero,  al
conferimento di borse  di  studio,  all'assegnazione  delle  tesi  di
diploma e ai provvedimenti in materia disciplinare nei riguardi degli
studenti. 
    2. La Commissione  didattica  esercita  inoltre  le  funzioni  di
Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi quinquennali. 
    3. La Commissione giudicatrice definisce i contenuti delle  prove
di ammissione, ne segue lo  svolgimento  valutandone  i  risultati  e
ammette alla frequenza dei corsi i concorrenti risultati idonei. 
    4. La Commissione giudicatrice e'  affiancata  da  un  dipendente
dell'amministrazione   regionale   in    funzione    di    segretario
verbalizzante e puo'  inoltre  avvalersi  del  contributo  di  membri
esterni in possesso di specifiche professionalita'. 


				 
                               Art. 7. 

 
                         Attivita' didattica 

 
    1. L'attivita' didattica inizia di norma a ottobre e si  conclude
a settembre: gli orari vengono definiti dal direttore dei corsi. 
    2. Sono previste lezioni teoriche, esercitazioni  nei  laboratori
scientifici, applicazioni  pratiche  nei  laboratori  di  restauro  e
stages formativi. 
    3. L'attivita' viene svolta prevalentemente presso i laboratori e
le strutture didattiche di Villa Manin di Passariano (Udine),  ovvero
presso istituzioni esterne di adeguato  livello  qualitativo  con  le
quali possono essere stabilite apposite intese e convenzioni. 
    4. I manufatti oggetto di insegnamento e di intervento diretto di
conservazione e restauro  in  laboratorio  sono,  per  almeno  l'80%,
qualificabili come beni  culturali  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e  del  paesaggio,  per  il  trattamento  dei  quali  viene
richiesta, caso per caso, l'autorizzazione dell'organo di  competenza
territoriale preposto alla  tutela  con  specifico  riferimento  alla
compatibilita'  dell'intervento  conservativo  con   lo   svolgimento
dell'attivita' formativa. 
    5. Nell'attivita' didattica di laboratorio di restauro il  numero
degli studenti per docente non puo' essere superiore a cinque. 
    6. La frequenza e' obbligatoria e le assenze non possono superare
il 15% delle ore previste. 


				 
                               Art. 8. 

 
                                Esami 

 
    1.  L'esito  degli  esami  e'   espresso   in   trentesimi,   con
possibilita' di lode. 
    2. In caso di insufficienza, ovvero di voto inferiore  a  18,  lo
studente puo' ripetere l'esame in una  data  successiva;  l'ulteriore
insufficienza determina l'esclusione dal corso quinquennale. 
    3.  L'ammissione  alla  frequenza  per   l'anno   successivo   e'
deliberata direttore dei corsi,  sentita  la  Commissione  didattica,
previa  valutazione  dei  risultati  ottenuti  dallo  studente  nelle
attivita' previste dal piano di studi verificando  inoltre  che  egli
non abbia superato la quota di assenze stabilita dall'art.  7,  comma
6. 


				 
                               Art. 9. 

 
               Riconoscimento della carriera pregressa 

 
    1.  Lo  studente  ha  facolta'  di  presentare  istanza  per   il
riconoscimento della carriera pregressa gia' maturata nell'istruzione
terziaria, fino a concorrenza del  numero  di  crediti  previsto  dal
piano di studi, indicando il possesso dei crediti formativi di cui si
chiede il riconoscimento nonche' l'eventuale  valutazione  conseguita
al termine della prova. 
    2. Conformemente ai criteri di  cui  all'art.  2,  comma  6,  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali del 2 marzo 2011, viene assicurato  il  riconoscimento  del
maggior numero possibile dei crediti gia'  maturati,  che  devono  in
ogni caso risultare pari o superiori a quelli previsti dal  piano  di
studio per il corrispondente insegnamento. 
    3. L'esame delle istanze  spetta  al  direttore  dei  corsi  che,
sentito il parere della Commissione didattica, valuta  l'accoglimento
delle domande sulla base dei seguenti criteri: 
      a) nel caso di insegnamenti con identica denominazione e stesso
settore scientifico disciplinare, vengono riconosciuti direttamente i
crediti formativi acquisiti nel corso di provenienza; 
      b) nel caso di insegnamenti con diversa denominazione  o  altro
settore  scientifico  disciplinare,  possono  essere  riconosciuti  i
crediti formativi acquisiti nel corso di provenienza previa  verifica
dell'affinita'  sostanziale  dei   contenuti,   anche   mediante   il
riconoscimento contestuale di due o piu' crediti distinti,  a  valere
sul medesimo insegnamento del piano di studio; 
      c) il riconoscimento di attivita' formative non  corrispondenti
ad  insegnamenti  avviene  valutando  caso   per   caso   l'affinita'
sostanziale dei contenuti, la coerenza con gli obiettivi del corso  e
la congruita' dei contenuti delle attivita' svolte, entro e non oltre
il numero dei crediti formativi previsti dal piano di studio  per  le
attivita' formative a scelta; 
      d)  il  riconoscimento  di  attivita'  formative  autonomamente
scelti dallo studente nell'ambito delle culture di contesto  e  della
formazione interdisciplinare  avviene  valutando  caso  per  caso  la
coerenza con gli obiettivi del corso e la congruita'  dei  contenuti,
entro e non oltre il numero dei crediti formativi previsti dal  piano
di studio per le attivita' formative in ambiti affini o integrativi. 
    4.  Il  direttore  dei  corsi  procede  d'ufficio   all'eventuale
trasformazione dei voti  qualora  i  sistemi  in  cui  sono  espressi
risultino difformi da quello adottato. 
    5. Il direttore dei corsi puo' ricorrere a  colloqui  individuali
finalizzati   all'accertamento   delle   conoscenze    effettivamente
possedute dallo studente in termini di  coerenza  con  gli  obiettivi
formativi, valutando caso per caso  l'obsolescenza  delle  conoscenze
acquisite nei precedenti corsi di studi sulla base dell'anno  in  cui
sono state sostenute le relative prove. 
    6. Il mancato riconoscimento dei crediti e' motivato. 


				 
                              Art. 10. 

 
                       Esame finale e diploma 

 
    1. Il diploma e' rilasciato a seguito del superamento di un esame
finale costituito da un intervento diretto su  un  bene  culturale  e
dall'elaborazione  e  discussione  pubblica  di  una   tesi   scritta
connotata da aspetti tecnico operativi, sperimentali  e  scientifici,
che  costituisce  parte  integrante  ed   essenziale   del   percorso
formativo. 
    2. Il direttore dei  corsi,  sentita  la  Commissione  didattica,
assegna  uno  o  piu'  relatori  sulla  base  delle  professionalita'
maggiormente coinvolte nell'argomento di tesi,  nonche'  uno  o  piu'
eventuali correlatori. 
    3. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette  membri
e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali nonche' due docenti  universitari  designati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, del decreto del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali di concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009. 
    4. Ai membri esterni della  Commissione  per  l'esame  finale  e'
corrisposto un gettone  di  presenza  per  ogni  sessione  dell'esame
finale, determinato con decreto del direttore centrale competente  in
materia di cultura, in sede di nomina della stessa. Ai membri esterni
compete altresi' il rimborso delle spese nelle misure previste per  i
dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 
    5. Il direttore dei  corsi,  sentita  la  Commissione  didattica,
stabilisce il voto di ammissione all'esame finale  sulla  base  della
media pesata dei voti conseguiti dallo studente nel quinquennio. 
    6. Il voto finale, attribuito in centodecimi, e'  costituito  dal
voto  di  ammissione  a  cui  possono  aggiungersi  fino  a  8  punti
attribuiti dalla Commissione per  l'esame  finale  al  termine  della
discussione pubblica. La prova e' superata se lo studente ottiene una
valutazione non inferiore a 66/110. Qualora il  voto  risultante  sia
110, la Commissione puo' attribuire, con voto unanime, la lode. 


				 
                              Art. 11. 

 
                             Abrogazioni 

 
    1. E' abrogato il Regolamento dei corsi di  restauro  organizzati
dalla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  presso  il   Centro
regionale di catalogazione e restauro dei  beni  culturali  di  Villa
Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971,  n.
27 e successive modifiche e integrazioni,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0300/Pres. 


				 
                              Art. 12. 

 
                          Entrata in vigore 

 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 


				 
                     Visto, il presidente: Tondo