Allegato Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), stabilisce i criteri e le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dell'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito chiamato Centro. Art. 2. Assetto e organizzazione dei corsi di restauro 1. L'amministrazione regionale organizza corsi quinquennali a ciclo unico per la formazione di restauratori di beni culturali articolati in non meno di 300 crediti formativi corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario. Al termine dei corsi, qualora essi abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 maggio 2009, n. 87 (Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio), previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, viene rilasciato un diploma equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali del 2 marzo 2011 (Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02). 2. Il direttore dei corsi e' nominato dal dirigente posto a capo della Direzione centrale dell'amministrazione regionale competente in cultura. In sede di prima applicazione, per l'anno 2012 le funzioni del Direttore dei corsi sono svolte dal direttore dei corsi nominato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 300 (Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni). 3. Il direttore dei corsi sovrintende e coordina l'organizzazione generale e lo svolgimento delle attivita' didattiche e dei connessi compiti di segreteria, anche con riferimento alle procedure di ammissione degli studenti, alle sedi delle lezioni e al calendario dei corsi, nomina la Commissione didattica di cui all'art. 6, adotta le necessarie disposizioni regolamentari interne e applica gli eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi degli studenti. 4. Il direttore dei corsi, nella programmazione e organizzazione dei corsi stessi, si avvale di una Commissione didattica da egli presieduta, composta da un massimo di sei persone, scelte tra i docenti dei corsi. Art. 3. Obiettivi formativi 1. I corsi hanno l'obbiettivo di far acquisire agli studenti le competenze previste dall'allegato C del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009: a) le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali; b) una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilita' manuali; c) un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali; d) la capacita' di valutare criticamente i dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo; e) la capacita' di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe; f) la capacita' di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico; g) la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale; h) la capacita' di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attivita' svolta; i) la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative; l) la consapevolezza degli orientamenti piu' aggiornati a scala internazionale in materia di restauro; m) la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre all'italiano. Art. 4. Composizione del corpo docente 1. La composizione del corpo docente e' determinata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009. 2. L'amministrazione regionale, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura liberta' di insegnamento ai docenti fatte salve le esigenze di coordinamento e programmazione. Art. 5. Accesso ai corsi quinquennali 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'allegato A del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009, l'accesso ai corsi avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche. 2. Per l'ammissione alla selezione preliminare e' richiesto: a) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero; b) idoneita' fisica alle attivita' che il percorso di studio comporta. 3. Il percorso formativo professionalizzante, il numero massimo di studenti da ammettere, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, il contenuto specifico delle prove di accesso e le modalita' di formazione della graduatoria sono stabiliti mediante bando. Art. 6. Commissione didattica e commissione giudicatrice 1. La commissione didattica formula proposte ed esprime pareri in merito alla promozione degli studenti agli anni di corso successivi, all'organizzazione di stages formativi in Italia e all'estero, al conferimento di borse di studio, all'assegnazione delle tesi di diploma e ai provvedimenti in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. 2. La Commissione didattica esercita inoltre le funzioni di Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi quinquennali. 3. La Commissione giudicatrice definisce i contenuti delle prove di ammissione, ne segue lo svolgimento valutandone i risultati e ammette alla frequenza dei corsi i concorrenti risultati idonei. 4. La Commissione giudicatrice e' affiancata da un dipendente dell'amministrazione regionale in funzione di segretario verbalizzante e puo' inoltre avvalersi del contributo di membri esterni in possesso di specifiche professionalita'. Art. 7. Attivita' didattica 1. L'attivita' didattica inizia di norma a ottobre e si conclude a settembre: gli orari vengono definiti dal direttore dei corsi. 2. Sono previste lezioni teoriche, esercitazioni nei laboratori scientifici, applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e stages formativi. 3. L'attivita' viene svolta prevalentemente presso i laboratori e le strutture didattiche di Villa Manin di Passariano (Udine), ovvero presso istituzioni esterne di adeguato livello qualitativo con le quali possono essere stabilite apposite intese e convenzioni. 4. I manufatti oggetto di insegnamento e di intervento diretto di conservazione e restauro in laboratorio sono, per almeno l'80%, qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il trattamento dei quali viene richiesta, caso per caso, l'autorizzazione dell'organo di competenza territoriale preposto alla tutela con specifico riferimento alla compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. Nell'attivita' didattica di laboratorio di restauro il numero degli studenti per docente non puo' essere superiore a cinque. 6. La frequenza e' obbligatoria e le assenze non possono superare il 15% delle ore previste. Art. 8. Esami 1. L'esito degli esami e' espresso in trentesimi, con possibilita' di lode. 2. In caso di insufficienza, ovvero di voto inferiore a 18, lo studente puo' ripetere l'esame in una data successiva; l'ulteriore insufficienza determina l'esclusione dal corso quinquennale. 3. L'ammissione alla frequenza per l'anno successivo e' deliberata direttore dei corsi, sentita la Commissione didattica, previa valutazione dei risultati ottenuti dallo studente nelle attivita' previste dal piano di studi verificando inoltre che egli non abbia superato la quota di assenze stabilita dall'art. 7, comma 6. Art. 9. Riconoscimento della carriera pregressa 1. Lo studente ha facolta' di presentare istanza per il riconoscimento della carriera pregressa gia' maturata nell'istruzione terziaria, fino a concorrenza del numero di crediti previsto dal piano di studi, indicando il possesso dei crediti formativi di cui si chiede il riconoscimento nonche' l'eventuale valutazione conseguita al termine della prova. 2. Conformemente ai criteri di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali del 2 marzo 2011, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati, che devono in ogni caso risultare pari o superiori a quelli previsti dal piano di studio per il corrispondente insegnamento. 3. L'esame delle istanze spetta al direttore dei corsi che, sentito il parere della Commissione didattica, valuta l'accoglimento delle domande sulla base dei seguenti criteri: a) nel caso di insegnamenti con identica denominazione e stesso settore scientifico disciplinare, vengono riconosciuti direttamente i crediti formativi acquisiti nel corso di provenienza; b) nel caso di insegnamenti con diversa denominazione o altro settore scientifico disciplinare, possono essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti nel corso di provenienza previa verifica dell'affinita' sostanziale dei contenuti, anche mediante il riconoscimento contestuale di due o piu' crediti distinti, a valere sul medesimo insegnamento del piano di studio; c) il riconoscimento di attivita' formative non corrispondenti ad insegnamenti avviene valutando caso per caso l'affinita' sostanziale dei contenuti, la coerenza con gli obiettivi del corso e la congruita' dei contenuti delle attivita' svolte, entro e non oltre il numero dei crediti formativi previsti dal piano di studio per le attivita' formative a scelta; d) il riconoscimento di attivita' formative autonomamente scelti dallo studente nell'ambito delle culture di contesto e della formazione interdisciplinare avviene valutando caso per caso la coerenza con gli obiettivi del corso e la congruita' dei contenuti, entro e non oltre il numero dei crediti formativi previsti dal piano di studio per le attivita' formative in ambiti affini o integrativi. 4. Il direttore dei corsi procede d'ufficio all'eventuale trasformazione dei voti qualora i sistemi in cui sono espressi risultino difformi da quello adottato. 5. Il direttore dei corsi puo' ricorrere a colloqui individuali finalizzati all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente in termini di coerenza con gli obiettivi formativi, valutando caso per caso l'obsolescenza delle conoscenze acquisite nei precedenti corsi di studi sulla base dell'anno in cui sono state sostenute le relative prove. 6. Il mancato riconoscimento dei crediti e' motivato. Art. 10. Esame finale e diploma 1. Il diploma e' rilasciato a seguito del superamento di un esame finale costituito da un intervento diretto su un bene culturale e dall'elaborazione e discussione pubblica di una tesi scritta connotata da aspetti tecnico operativi, sperimentali e scientifici, che costituisce parte integrante ed essenziale del percorso formativo. 2. Il direttore dei corsi, sentita la Commissione didattica, assegna uno o piu' relatori sulla base delle professionalita' maggiormente coinvolte nell'argomento di tesi, nonche' uno o piu' eventuali correlatori. 3. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali nonche' due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 87/2009. 4. Ai membri esterni della Commissione per l'esame finale e' corrisposto un gettone di presenza per ogni sessione dell'esame finale, determinato con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, in sede di nomina della stessa. Ai membri esterni compete altresi' il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 5. Il direttore dei corsi, sentita la Commissione didattica, stabilisce il voto di ammissione all'esame finale sulla base della media pesata dei voti conseguiti dallo studente nel quinquennio. 6. Il voto finale, attribuito in centodecimi, e' costituito dal voto di ammissione a cui possono aggiungersi fino a 8 punti attribuiti dalla Commissione per l'esame finale al termine della discussione pubblica. La prova e' superata se lo studente ottiene una valutazione non inferiore a 66/110. Qualora il voto risultante sia 110, la Commissione puo' attribuire, con voto unanime, la lode. Art. 11. Abrogazioni 1. E' abrogato il Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0300/Pres. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo