Allegato 

 
Regolamento recante i criteri e le modalita' per la  concessione  dei
  contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e  18,  della
  legge regionale 29 dicembre  2011,  n.  18  a  favore  di  latterie
  condotte in forma di societa' cooperativa nelle  zone  montane  per
  l'esecuzione di  lavori  finalizzati  all'approntamento  di  locali
  destinati  a  ospitare  attivita'  di   carattere   divulgativo   e
  documentazione sulla lavorazione casearia. 


				 
                               Art. 1. 

 
                              Finalita' 

 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15,
16,  17  e  18,  della  legge  regionale  29  dicembre  2011,  n.  18
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della Regione - Legge finanziaria 2012) a favore di latterie condotte
in  forma  di  societa'  cooperativa   nelle   zone   montane,   come
classificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale  20  dicembre
2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani  del  Friuli-Venezia
Giulia), per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento  di
locali destinati a ospitare  attivita'  di  carattere  divulgativo  e
documentazione sulla lavorazione casearia. 


				 
                               Art. 2. 

 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 

 
    1. I beneficiari del contributo sono le  societa'  cooperative  a
mutualita' prevalente attive come latterie, le  quali  svolgono,  tra
l'altro, l'attivita' casearia come previsto  dall'oggetto  sociale  e
sono iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui art.  3,
comma 1, della legge regionale 3 dicembre  2007,  n.  27  (Disciplina
organica  in  materia  di  promozione  e   vigilanza   del   comparto
cooperativo). 
    2. I beneficiari devono essere in regola con le previsioni di cui
all'art. 11 della legge 31  gennaio  1992,  n.  59  (Nuove  norme  in
materia di societa' cooperative). 
    3. I beneficiari  richiedono  il  contributo  esclusivamente  per
lavori relativi ad edifici localizzati  in  una  delle  zone  montane
della Regione. 
    4. I beneficiari sono proprietari degli edifici  interessati  dai
lavori o ne hanno disponibilita', per un periodo superiore  a  quello
del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, a titolo  di
usufrutto, locazione o comodato. 


				 
                               Art. 3. 

 
                       Iniziative finanziabili 

 
    1. Sono finanziabili i lavori riguardanti edifici  esistenti  nei
quali, a conclusione dei lavori, siano riservati uno o piu' locali ad
uso di un'attivita' divulgativa e di documentazione sulla lavorazione
casearia. 
    2.  La  finalita'  del  contributo  si  intende   raggiunta   con
l'approntamento dei locali di cui al comma 1 con arredi, attrezzature
o dotazioni in genere atte a consentire l'attivita' divulgativa  e  a
documentare la lavorazione casearia. 


				 
                               Art. 4. 

 
                          Spese ammissibili 

 
    1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), sono  ammesse  a  contributo
esclusivamente   le   spese   sostenute   per    lavori    realizzati
successivamente alla presentazione della domanda. 
    2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per i lavori  di  cui
all'art. 3, comma 1. 
    3. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui  all'art.  56
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima  del  12  per
cento del costo sostenuto per i lavori come previsto dal decreto  del
Presidente della Regione 20 dicembre 2005,  n.  0453/Pres.  Le  spese
sostenute  prima  della  presentazione  della  domanda,   in   quanto
necessarie per la predisposizione della documentazione allegata  alla
domanda medesima, sono ammissibili. 
    4. Ai sensi dell'art.  41-bis,  commi  4  e  4-bis,  della  legge
regionale n. 7/2000  e'  ammissibile  a  finanziamento  nella  misura
massima dell'1,5 per cento del costo sostenuto  per  i  lavori  e  le
spese tecniche di cui ai commi 2 e 3, la spesa connessa all'attivita'
di certificazione di cui all'art. 16, comma  3,  documentata  secondo
quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Ai fini
del riconoscimento della spesa, la stessa deve essere prevista  nella
domanda di contributo. 


				 
                               Art. 5. 

 
              Spese non ammissibili e divieto di cumulo 

 
    1. Non sono ammissibili le spese per  lavori  o  per  prestazioni
professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un
rapporto  giuridico,  a  qualunque  titolo  instaurato,  con   l'ente
beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante
ai  fini  della  concessione  del  contributo.  Parimenti,  non  sono
ammissibili le spese  per  lavori  e  per  prestazioni  professionali
eseguiti da coniugi, parenti e affini sino  al  secondo  grado  degli
amministratori e soci dell'ente beneficiario. 
    2.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)   non   e'   spesa
ammissibile a contributo. 
    3. Il contributo di cui al presente regolamento non e' cumulabile
con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi  lavori.
L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo. 


				 
                               Art. 6. 

 
          Importo del contributo e spesa minima ammissibile 

 
    1. Il contributo massimo concedibile e' di euro 80.000,00. 
    2. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una  spesa
ammessa inferiore ad euro 40.000,00. 


				 
                               Art. 7. 

 
                Tipologia e ammontare del contributo 

 
    1. Il contributo e' concesso sotto forma di contributo  in  conto
capitale quale aiuto «de minimis» ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28  dicembre  2006,  L379,
nel rispetto del limite massimo di aiuti «de minimis»  concedibili  a
una stessa impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, pari ad euro
200.000,00. 
    2. Il contributo e' concesso nella misura  massima  del  100  per
cento della spesa  ammessa  o  nella  misura  consentita  dal  limite
triennale dell'aiuto «de minimis» a condizione che il contributo  non
sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa. 
    3.  Il  contributo  e'  concesso   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 10, comma 2. 
    4.  Nel  caso  che  una  domanda  di   contributo   non   risulti
finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento,
il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per
tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e  sempre
che il contributo non sia inferiore  al  50  per  cento  della  spesa
ammessa. 
    5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal  comma  4,  a
seguito   della   pubblicazione   della   graduatoria   il   Servizio
coordinamento politiche per  la  montagna  richiede  al  beneficiario
l'assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con  ricevuta
di ricevimento, dando un termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento
della comunicazione, decorso il  quale  procede  con  lo  scorrimento
della graduatoria medesima ai sensi del comma 3. 
    6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma
4 puo' essere integrato,  entro  il  limite  del  contributo  massimo
concedibile,   con   ulteriori   risorse   che   dovessero   rendersi
disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n.
7/2000. 


				 
                               Art. 8. 

 
                     Presentazione della domanda 

 
    1. La domanda di contributo e' presentata alla  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  -  Direzione  centrale  ambiente,  energia  e
politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche  per  la
montagna entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. La consegna della domanda presso gli uffici del
Servizio deve avvenire entro e non oltre le ore 16. 
    2. La domanda puo'  essere  trasmessa,  sempre  entro  lo  stesso
termine di sessanta giorni di cui al comma 1, a  mezzo  raccomandata.
Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale,
purche' la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento  politiche
per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza  del
termine. 
    3. La domanda, redatta secondo il modello di cui  all'allegato  A
del presente regolamento, e' sottoscritta  dal  legale  rappresentate
della societa' cooperativa. Alla domanda e'  allegata  fotocopia  del
documento di identita' in corso di validita' del  sottoscrittore  per
l'autenticita' della firma, ai sensi dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorieta' incluse nella domanda, ai sensi dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    4. La domanda include, in particolare, la dichiarazione  relativa
ad  aiuti  «de  minimis»  ricevuti  dalla  societa'  cooperativa  nel
triennio comprendente  l'esercizio  finanziario  in  corso  e  i  due
esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'art.  3,  paragrafo  1,
del regolamento (CE) n. 1998/2006. 
    5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione,  pena  la
non ammissibilita' della domanda: 
      a) copia degli atti relativi alla disponibilita'  dell'immobile
a titolo di usufrutto, locazione o comodato, secondo quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4; 
      b) progetto dei lavori: 
        1) progetto; 
        2) copia dei  titoli  abilitativi  per  l'avvio  dei  lavori,
oppure copia dei relativi atti e richieste presentati al comune  alla
data della domanda di contributo; 
        3) computo metrico estimativo dei lavori previsti a firma del
progettista, redatto in base al prezzario regionale in  vigore  o  ad
altre fonti di informazione sui  prezzi  indicate  dall'art.  26  del
«Regolamento di  attuazione  della  legge  regionale  n.  14/2002  in
materia di lavori pubblici» emanato con decreto del Presidente  della
Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.; 
      c) dichiarazione, da parte del progettista, di conformita'  dei
lavori alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici; 
      d)   relazione   descrittiva   dell'attivita'   di    carattere
divulgativo e della documentazione  sulla  lavorazione  casearia  che
potranno essere ospitate nei locali della societa' cooperativa a fine
lavori, nonche' dell'approntamento  dei  locali  stessi  con  arredi,
attrezzature o dotazioni in genere, a firma del legale rappresentante
della societa' medesima. 
    6. Nel caso in cui i lavori siano in corso di realizzazione, alla
domanda sono altresi' allegati,  pena  la  non  ammissibilita'  della
domanda, apposita relazione tecnica con documentazione fotografica  -
riprese interne ed esterne -  dello  stato  di  fatto  dell'immobile,
elaborati grafici di progetto e apposito computo  metrico  estimativo
dettagliato sulla base di singole voci unitarie  con  riferimento  al
comma 5, lettera b), numero 3), riferiti  all'intervento  oggetto  di
contributo e da eseguirsi successivamente  alla  presentazione  della
domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1. 
    7. Ai fini della  formazione  della  graduatoria  secondo  quanto
previsto dall'art. 11, comma 2, alla domanda  e'  allegata  anche  la
comunicazione di avvio del lavori. 


				 
                               Art. 9. 

 
          Termini e comunicazione di avvio del procedimento 

 
    1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione  del
contributo e'  fissato  in  centocinquanta  giorni  a  decorrere  dal
termine finale per la presentazione della domanda  di  contributo  di
cui all'art. 8, comma 1. 
    2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione
ed  erogazione  del  contributo  e'  fissato  in  sessanta  giorni  a
decorrere dalla data di presentazione della domanda  di  liquidazione
ed erogazione di cui all'art. 13. 
    3. I suddetti termini sono prorogati  o  sospesi  secondo  quanto
previsto dalla legge. 
    4. Il  Servizio  coordinamento  politiche  per  la  montagna  da'
comunicazione dell'avvio  del  procedimento  ai  soggetti  che  hanno
presentato domanda di contributo ai sensi  degli  articoli  13  e  14
della legge regionale n. 7/2000. 


				 
                              Art. 10. 

 
                      Procedimento contributivo 

 
    1.  La  concessione  del  contributo  avviene  a  seguito   della
conclusione di una procedura valutativa svolta secondo  la  modalita'
del procedimento a graduatoria, ai sensi  dell'art.  36  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    2. La graduatoria e' approvata con decreto del direttore centrale
ambiente,  energia  e  politiche  per  la  montagna.  Il  decreto  e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    3. Con il decreto del direttore centrale di cui al comma  2  sono
altresi' dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei
requisiti di ammissibilita' ai sensi dell'art.  5,  commi  14  e  15,
della legge regionale n. 18/2011 e del presente regolamento,  per  le
quali non  si  da'  corso  alla  valutazione  secondo  i  criteri  di
selezione definiti dall'art. 11. 
    4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria
e nei limiti delle risorse prenotate, e' disposta dal  direttore  del
Servizio coordinamento politiche per la  montagna,  il  quale  assume
contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario. 


				 
                              Art. 11. 

 
         Criteri di selezione e formazione della graduatoria 

 
    1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che  presentano
i requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 5, commi  14  e  15,
della legge regionale n. 18/2011 e dal presente regolamento. 
    2. La graduatoria delle domande ammissibili e' formata applicando
i seguenti criteri di selezione: 
      a) intervento localizzato in zona omogenea A o zone alla stessa
assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici
della stessa zona A del piano urbanistico generale comunale ed in cui
e'  previsto  il  controllo  della   qualita'   edilizia   attraverso
l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero  di  norme
tipologiche diversamente individuate: punti 35; 
      b) interventi su immobili di particolare valore  architettonico
nei quali siano previsti  unicamente  interventi  di  restauro  o  di
conservazione tipologica, come previsto dal PRGC vigente: punti 25; 
    c) intervento che riguarda un edificio utilizzato  anche  per  lo
svolgimento  di  attivita'  non  commerciali  di  valenza  sociale  o
culturale, anche da parte di soggetti diversi dal beneficiario: punti
20; 
    d) cantierabilita' degli interventi (comunicazione di  avvio  dei
lavori): punti 10; 
    e) intervento localizzato in un comune interessato all'attuazione
dell'attivita'  4.2.a  («Valorizzazione  e  fruizione  delle  risorse
naturali,  culturali  e  del  patrimonio  esistente»)  del  POR  FESR
2007-2013 Competitivita' regionale e occupazione, linea di intervento
2 (decreti del direttore centrale ambiente, energia e  politiche  per
la montagna n. 2824 del 4 novembre 2010 e n. 79 del 24 gennaio  2011,
pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 46 del 17  novembre  2010  e
nel B.U.R. n. 5 del 2 febbraio 2011) e linea di intervento 5 (decreti
del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la  montagna
n. 3133 del 6 dicembre 2010 e n. 971 del 10 maggio  2011,  pubblicati
rispettivamente nel B.U.R. n. 50 del 15 dicembre 2010 e nel B.U.R. n.
21 del 25 maggio 2011)): punti 10; per un massimo di 100 punti. 
    3. Per la formazione della graduatoria, in  caso  di  parita'  di
punteggio, e' data priorita' alla domanda che ha ricevuto  punti  con
il criterio di cui al comma 2,  lettera  c).  In  caso  di  ulteriore
parita', la priorita' e' determinata considerando la domanda  che  ha
ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera a); quindi,
operando  il  sorteggio  in  seduta  precedentemente  comunicata   ai
presentatori delle domande  alle  quali  sia  stato  attribuito  pari
punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo  di
persone a cio' delegate. 
    4. Il sorteggio di cui al comma 3 e' effettuato dal direttore del
Servizio coordinamento politiche per la montagna, coadiuvato  da  due
dipendenti del servizio, uno dei quali provvede alla  verbalizzazione
delle operazioni. 
    5. I punti del criterio di  cui  al  comma  2,  lettera  d)  sono
assegnati se alla domanda e' allegata copia  della  comunicazione  di
avvio dei lavori. 


				 
                              Art. 12. 

 
             Inizio e conclusione dei lavori finanziati 

 
    1. Il beneficiario puo' dare  inizio  ai  lavori  finanziati  dal
giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 1. 
    2. I lavori devono essere conclusi entro tre anni dalla data  del
decreto di concessione del contributo. 
    3.  Le  date  di   inizio   e   conclusione   dei   lavori   sono
tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento
politiche per la montagna. 
    4. Il termine di  cui  al  comma  2  puo'  essere  prorogato  dal
Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata istanza,
presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo.
Non sono ammesse istanze a sanatoria. 


				 
                              Art. 13. 

 
       Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo 

 
    1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel
modo seguente: 
      a)   anticipazione   del   50   per   cento   del    contributo
contestualmente  all'atto  di  concessione  del  contributo,  secondo
quanto previsto dall'art. 60,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
14/2002; 
      b) saldo a  presentazione  della  domanda  di  liquidazione  ed
erogazione, corredata della rendicontazione  della  spesa  sostenuta.
All'erogazione   si   provvede   ad   avvenuta   approvazione   della
rendicontazione ai sensi dell'art. 16, comma 2. 


				 
                              Art. 14. 

 
                      Obblighi del beneficiario 

 
    1. Il beneficiario e' tenuto  all'osservanza  delle  norme  sulla
sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi. 
    2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione  dei
beni immobili oggetto di intervento per  la  durata  di  cinque  anni
dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento
del vincolo di destinazione riguarda  sia  il  beneficiario,  che  ha
l'obbligo di  non  alienare  o  cedere  l'immobile  per  il  suddetto
periodo, sia  i  beni,  i  quali  devono  essere  utilizzati  per  le
finalita' del contributo. 
    3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo  quanto  previsto
dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui  al
comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000  e
soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto. 
    4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3
comporta  l'effettuazione  di  controlli   e   ispezioni   da   parte
dell'amministrazione regionale. 
    5. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere
un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione
con la  dicitura  «Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia»;  legge
regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo. 
    6.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a  fornire  con   sollecitudine
all'Amministrazione  regionale  le  informazioni  ad  esso  richieste
sull'avanzamento dell'intervento. 


				 
                              Art. 15. 

 
                      Variazioni all'intervento 

 
    1.  Le  varianti  ai   lavori   devono   essere   preventivamente
autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna,  al
quale  il  beneficiario  indirizza  la  richiesta  di  autorizzazione
accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla variante e da
una relazione illustrativa della variante stessa. 
    2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti che comportano
modifiche del quadro economico dei lavori pari o inferiori al 10  per
cento della singola voce di spesa, fermo restando  i  prezzi  unitari
del computo metrico estimativo. 
    3. Le varianti non comportano in alcun modo  la  rideterminazione
in aumento del contributo concesso. 
    4.  Sono  previamente  autorizzate  dal  Servizio   coordinamento
politiche  per  la  montagna  anche  le  variazioni  che   riguardano
l'approntamento  dei  locali  destinati   ad   ospitare   l'attivita'
divulgativa e la documentazione sulla lavorazione casearia,  rispetto
alla descrizione contenuta nella relazione allegata alla  domanda  di
contributo di cui all'art. 8, comma 5, lettera d). 
    5. Con il decreto di concessione del contributo  potranno  essere
individuati singolarmente i casi che  esentano  il  beneficiario  dal
richiedere l'autorizzazione di cui  al  comma  4  fermo  restando  il
mantenimento della finalita' del contributo. 


				 
                              Art. 16. 

 
                           Rendicontazione 

 
    1.  Il  beneficiario  presenta  la  rendicontazione  della  spesa
sostenuta entro  sei  mesi  dalla  data  di  conclusione  dei  lavori
comunicata ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 41, commi 1 e 2, e 41-bis, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 7/2000 e specificate nel decreto di concessione. 
    2. La rendicontazione e' approvata previo accertamento  da  parte
del  Servizio  coordinamento  politiche   per   la   montagna   della
conformita'  dei  lavori  al  progetto  finanziato  e  alle  varianti
autorizzate o ammesse ai sensi  dell'art.  15,  e  del  conseguimento
della finalita' del contributo, cosi' come specificata  dall'art.  3,
comma 2, anche mediante sopralluogo. 
    3. In caso di  rendicontazione  certificata  ai  sensi  dell'art.
41-bis, commi 1 e 2, della legge regionale  n.  7/2000,  il  soggetto
certificatore da' conto  dell'esame  dei  titoli  di  spesa  e  della
documentazione a supporto degli stessi  ai  sensi  dell'art.  41-bis,
comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale
parte  integrante  e  sostanziale  l'elenco  dei   titoli   e   della
documentazione vagliati, e  attesta  l'osservanza  dell'art.  17  del
presente regolamento. 
    4. Proroghe al termine  di  presentazione  della  rendicontazione
possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche  per  la
montagna,  su  istanza  motivata  del  beneficiario,  presentata  dal
beneficiario prima dello  scadere  del  termine  medesimo.  Non  sono
ammesse istanze a sanatoria. 


				 
                              Art. 17. 

 
              Documentazione giustificativa della spesa 

 
    1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 16 la  spesa  e'
documentata dalle fatture quietanzate o da documentazione fiscalmente
valida di pari valore probatorio, prodotte in originale  o  in  copia
non autenticata nella forma prevista dall'art.  41,  comma  2,  della
legge regionale n. 7/2000. 
    2. Nel caso di certificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  41-bis
della legge regionale n. 7/2000, il soggetto certificatore esamina  i
documenti originali. 
    3. La  documentazione  giustificativa  della  spesa  deve  essere
intestata al beneficiario e dimostrare: 
      a) l'attinenza della spesa con l'intervento finanziato; 
      b)  l'avvenuto  pagamento.  A  tal  fine  si  richiede  che  il
pagamento avvenga  esclusivamente  con  bonifico  bancario,  ricevuta
bancaria, versamento su conto  corrente  postale  o  vaglia  postale.
Nella causale  del  pagamento,  il  beneficiario  deve  indicare  gli
estremi della fattura  o  di  altra  documentazione  di  pari  valore
probatorio. 
    4.  E'  facolta'  dell'Amministrazione  regionale   chiedere   al
beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la
conformita' tra la spesa sostenuta e l'intervento finanziato. 


				 
                              Art. 18. 

 
               Revoca del provvedimento di concessione 
                  e rideterminazione del contributo 

 
    1. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  revocato
per: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) mancato conseguimento della finalita' del contributo; 
      c) superamento da  parte  del  beneficiario,  per  effetto  del
contributo concesso, del massimale di euro 200.000,00 consentito  nel
triennio di riferimento per il ricevimento di aiuti «de minimis»; 
      d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 3; 
      e) mancato rispetto dell'obbligo di rispetto delle norme  sulla
sicurezza nei cantieri di cui all'art. 14, comma 1; 
      f) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art.
14, comma 2; 
      g) mancato mantenimento della qualifica di societa' cooperativa
a mutualita' prevalente per il periodo del vincolo di destinazione di
cui all'art. 14, comma 2, e cancellazione della societa' cooperativa,
prima della scadenza del vincolo  medesimo,  dal  Registro  regionale
delle   cooperative,   scioglimento   per   atto   dell'autorita'   e
liquidazione coatta amministrativa; 
      h)   accertamento   della    falsita'    delle    informazioni,
dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; 
      i) violazioni di norme espressamente sanzionate con  la  revoca
dei finanziamenti pubblici. 
    2. A  condizione  che  sia  stata  conseguita  la  finalita'  del
contributo, la  difformita'  dell'intervento  realizzato  rispetto  a
quello  finanziato  comporta  la  non  ammissibilita'   delle   spese
sostenute per  i  lavori  eseguiti  in  maniera  non  conforme  e  la
conseguente riduzione del contributo. 
    3.  La  revoca  e  la  riduzione  del  contributo  comportano  la
restituzione da parte  del  beneficiario  delle  somme  eventualmente
percepite, secondo quanto previsto dal  Titolo  III,  Capo  II  della
legge regionale n. 7/2000. 


				 
                              Art. 19. 

 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 

 
    1. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa ricorrendo  le
circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale  n.
7/2000. 


				 
                              Art. 20. 

 
                        Ispezioni e controlli 

 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  n.  7/2000,
l'Amministrazione  regionale  puo'  disporre  in  qualsiasi   momento
ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione
dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del
beneficiario e la  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte dal beneficiario. 


				 
                              Art. 21. 

 
                   Trattamento dei dati personali 

 
    1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali  trovano
applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
    2. Ai sensi dell'art. 13 del  decreto  legislativo  n.  196/2003,
l'obbligo di informativa e' assolto con le seguenti indicazioni: 
      a) i dati personali forniti con le domande di contributo  e  la
documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche
mediante  strumenti  informatici,  per  le  finalita'   inerenti   al
procedimento di finanziamento di cui  al  presente  bando  e  possono
essere comunicati ai soggetti a cio' legittimati a norma di legge; 
      b) all'interessato spettano i diritti previsti  dall'art.  7  e
seguenti del citato decreto legislativo; 
      c)  titolare   del   trattamento   e'   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 


				 
                              Art. 22. 

 
                           Rinvio a norme 

 
    1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio
alle disposizioni normative che disciplinano le materie e  i  settori
interessati dall'intervento finanziato. 
    2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo,  oltre  al
presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, come previsto
dall'art. 3, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), dagli articoli 59, 60, 61,
62 e 64 della stessa legge regionale n. 14/2002. 
    3. Il rinvio a norme contenuto nel  presente  regolamento  e'  da
intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime. 


				 
                              Art. 23. 

 
                          Entrata in vigore 

 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    (Omissis). 


				 
                     Visto, il presidente: Tondo