Allegato Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012) a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia. Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti 1. I beneficiari del contributo sono le societa' cooperative a mutualita' prevalente attive come latterie, le quali svolgono, tra l'altro, l'attivita' casearia come previsto dall'oggetto sociale e sono iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui art. 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). 2. I beneficiari devono essere in regola con le previsioni di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative). 3. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per lavori relativi ad edifici localizzati in una delle zone montane della Regione. 4. I beneficiari sono proprietari degli edifici interessati dai lavori o ne hanno disponibilita', per un periodo superiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, a titolo di usufrutto, locazione o comodato. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili i lavori riguardanti edifici esistenti nei quali, a conclusione dei lavori, siano riservati uno o piu' locali ad uso di un'attivita' divulgativa e di documentazione sulla lavorazione casearia. 2. La finalita' del contributo si intende raggiunta con l'approntamento dei locali di cui al comma 1 con arredi, attrezzature o dotazioni in genere atte a consentire l'attivita' divulgativa e a documentare la lavorazione casearia. Art. 4. Spese ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda. 2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per i lavori di cui all'art. 3, comma 1. 3. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima del 12 per cento del costo sostenuto per i lavori come previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in quanto necessarie per la predisposizione della documentazione allegata alla domanda medesima, sono ammissibili. 4. Ai sensi dell'art. 41-bis, commi 4 e 4-bis, della legge regionale n. 7/2000 e' ammissibile a finanziamento nella misura massima dell'1,5 per cento del costo sostenuto per i lavori e le spese tecniche di cui ai commi 2 e 3, la spesa connessa all'attivita' di certificazione di cui all'art. 16, comma 3, documentata secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Ai fini del riconoscimento della spesa, la stessa deve essere prevista nella domanda di contributo. Art. 5. Spese non ammissibili e divieto di cumulo 1. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario. 2. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) non e' spesa ammissibile a contributo. 3. Il contributo di cui al presente regolamento non e' cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi lavori. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo. Art. 6. Importo del contributo e spesa minima ammissibile 1. Il contributo massimo concedibile e' di euro 80.000,00. 2. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa ammessa inferiore ad euro 40.000,00. Art. 7. Tipologia e ammontare del contributo 1. Il contributo e' concesso sotto forma di contributo in conto capitale quale aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L379, nel rispetto del limite massimo di aiuti «de minimis» concedibili a una stessa impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, pari ad euro 200.000,00. 2. Il contributo e' concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa o nella misura consentita dal limite triennale dell'aiuto «de minimis» a condizione che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa. 3. Il contributo e' concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 10, comma 2. 4. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa. 5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, a seguito della pubblicazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l'assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con ricevuta di ricevimento, dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 3. 6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 4 puo' essere integrato, entro il limite del contributo massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000. Art. 8. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' presentata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La consegna della domanda presso gli uffici del Servizio deve avvenire entro e non oltre le ore 16. 2. La domanda puo' essere trasmessa, sempre entro lo stesso termine di sessanta giorni di cui al comma 1, a mezzo raccomandata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, e' sottoscritta dal legale rappresentate della societa' cooperativa. Alla domanda e' allegata fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore per l'autenticita' della firma, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' incluse nella domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 4. La domanda include, in particolare, la dichiarazione relativa ad aiuti «de minimis» ricevuti dalla societa' cooperativa nel triennio comprendente l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006. 5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilita' della domanda: a) copia degli atti relativi alla disponibilita' dell'immobile a titolo di usufrutto, locazione o comodato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4; b) progetto dei lavori: 1) progetto; 2) copia dei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori, oppure copia dei relativi atti e richieste presentati al comune alla data della domanda di contributo; 3) computo metrico estimativo dei lavori previsti a firma del progettista, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'art. 26 del «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici» emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.; c) dichiarazione, da parte del progettista, di conformita' dei lavori alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici; d) relazione descrittiva dell'attivita' di carattere divulgativo e della documentazione sulla lavorazione casearia che potranno essere ospitate nei locali della societa' cooperativa a fine lavori, nonche' dell'approntamento dei locali stessi con arredi, attrezzature o dotazioni in genere, a firma del legale rappresentante della societa' medesima. 6. Nel caso in cui i lavori siano in corso di realizzazione, alla domanda sono altresi' allegati, pena la non ammissibilita' della domanda, apposita relazione tecnica con documentazione fotografica - riprese interne ed esterne - dello stato di fatto dell'immobile, elaborati grafici di progetto e apposito computo metrico estimativo dettagliato sulla base di singole voci unitarie con riferimento al comma 5, lettera b), numero 3), riferiti all'intervento oggetto di contributo e da eseguirsi successivamente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1. 7. Ai fini della formazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, alla domanda e' allegata anche la comunicazione di avvio del lavori. Art. 9. Termini e comunicazione di avvio del procedimento 1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo e' fissato in centocinquanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 8, comma 1. 2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo e' fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'art. 13. 3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge. 4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna da' comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Procedimento contributivo 1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalita' del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000. 2. La graduatoria e' approvata con decreto del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Il decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Con il decreto del direttore centrale di cui al comma 2 sono altresi' dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilita' ai sensi dell'art. 5, commi 14 e 15, della legge regionale n. 18/2011 e del presente regolamento, per le quali non si da' corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dall'art. 11. 4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, e' disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario. Art. 11. Criteri di selezione e formazione della graduatoria 1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 5, commi 14 e 15, della legge regionale n. 18/2011 e dal presente regolamento. 2. La graduatoria delle domande ammissibili e' formata applicando i seguenti criteri di selezione: a) intervento localizzato in zona omogenea A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A del piano urbanistico generale comunale ed in cui e' previsto il controllo della qualita' edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate: punti 35; b) interventi su immobili di particolare valore architettonico nei quali siano previsti unicamente interventi di restauro o di conservazione tipologica, come previsto dal PRGC vigente: punti 25; c) intervento che riguarda un edificio utilizzato anche per lo svolgimento di attivita' non commerciali di valenza sociale o culturale, anche da parte di soggetti diversi dal beneficiario: punti 20; d) cantierabilita' degli interventi (comunicazione di avvio dei lavori): punti 10; e) intervento localizzato in un comune interessato all'attuazione dell'attivita' 4.2.a («Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente») del POR FESR 2007-2013 Competitivita' regionale e occupazione, linea di intervento 2 (decreti del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2824 del 4 novembre 2010 e n. 79 del 24 gennaio 2011, pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 46 del 17 novembre 2010 e nel B.U.R. n. 5 del 2 febbraio 2011) e linea di intervento 5 (decreti del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 3133 del 6 dicembre 2010 e n. 971 del 10 maggio 2011, pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 50 del 15 dicembre 2010 e nel B.U.R. n. 21 del 25 maggio 2011)): punti 10; per un massimo di 100 punti. 3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parita' di punteggio, e' data priorita' alla domanda che ha ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera c). In caso di ulteriore parita', la priorita' e' determinata considerando la domanda che ha ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera a); quindi, operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a cio' delegate. 4. Il sorteggio di cui al comma 3 e' effettuato dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, coadiuvato da due dipendenti del servizio, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni. 5. I punti del criterio di cui al comma 2, lettera d) sono assegnati se alla domanda e' allegata copia della comunicazione di avvio dei lavori. Art. 12. Inizio e conclusione dei lavori finanziati 1. Il beneficiario puo' dare inizio ai lavori finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 1. 2. I lavori devono essere conclusi entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo. 3. Le date di inizio e conclusione dei lavori sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna. 4. Il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria. Art. 13. Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo 1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente: a) anticipazione del 50 per cento del contributo contestualmente all'atto di concessione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 14/2002; b) saldo a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta. All'erogazione si provvede ad avvenuta approvazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 16, comma 2. Art. 14. Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario e' tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi. 2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalita' del contributo. 3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto. 4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'amministrazione regionale. 5. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo. 6. Il beneficiario e' tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento. Art. 15. Variazioni all'intervento 1. Le varianti ai lavori devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla variante e da una relazione illustrativa della variante stessa. 2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti che comportano modifiche del quadro economico dei lavori pari o inferiori al 10 per cento della singola voce di spesa, fermo restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo. 3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. 4. Sono previamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna anche le variazioni che riguardano l'approntamento dei locali destinati ad ospitare l'attivita' divulgativa e la documentazione sulla lavorazione casearia, rispetto alla descrizione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo di cui all'art. 8, comma 5, lettera d). 5. Con il decreto di concessione del contributo potranno essere individuati singolarmente i casi che esentano il beneficiario dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 4 fermo restando il mantenimento della finalita' del contributo. Art. 16. Rendicontazione 1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, secondo le modalita' previste dagli articoli 41, commi 1 e 2, e 41-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000 e specificate nel decreto di concessione. 2. La rendicontazione e' approvata previo accertamento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna della conformita' dei lavori al progetto finanziato e alle varianti autorizzate o ammesse ai sensi dell'art. 15, e del conseguimento della finalita' del contributo, cosi' come specificata dall'art. 3, comma 2, anche mediante sopralluogo. 3. In caso di rendicontazione certificata ai sensi dell'art. 41-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000, il soggetto certificatore da' conto dell'esame dei titoli di spesa e della documentazione a supporto degli stessi ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale parte integrante e sostanziale l'elenco dei titoli e della documentazione vagliati, e attesta l'osservanza dell'art. 17 del presente regolamento. 4. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria. Art. 17. Documentazione giustificativa della spesa 1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 16 la spesa e' documentata dalle fatture quietanzate o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, prodotte in originale o in copia non autenticata nella forma prevista dall'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. 2. Nel caso di certificazione resa ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, il soggetto certificatore esamina i documenti originali. 3. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al beneficiario e dimostrare: a) l'attinenza della spesa con l'intervento finanziato; b) l'avvenuto pagamento. A tal fine si richiede che il pagamento avvenga esclusivamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale. Nella causale del pagamento, il beneficiario deve indicare gli estremi della fattura o di altra documentazione di pari valore probatorio. 4. E' facolta' dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformita' tra la spesa sostenuta e l'intervento finanziato. Art. 18. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato per: a) rinuncia del beneficiario; b) mancato conseguimento della finalita' del contributo; c) superamento da parte del beneficiario, per effetto del contributo concesso, del massimale di euro 200.000,00 consentito nel triennio di riferimento per il ricevimento di aiuti «de minimis»; d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 3; e) mancato rispetto dell'obbligo di rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui all'art. 14, comma 1; f) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2; g) mancato mantenimento della qualifica di societa' cooperativa a mutualita' prevalente per il periodo del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, e cancellazione della societa' cooperativa, prima della scadenza del vincolo medesimo, dal Registro regionale delle cooperative, scioglimento per atto dell'autorita' e liquidazione coatta amministrativa; h) accertamento della falsita' delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; i) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici. 2. A condizione che sia stata conseguita la finalita' del contributo, la difformita' dell'intervento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilita' delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo. 3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. Art. 20. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 21. Trattamento dei dati personali 1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, l'obbligo di informativa e' assolto con le seguenti indicazioni: a) i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalita' inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a cio' legittimati a norma di legge; b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo; c) titolare del trattamento e' la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Art. 22. Rinvio a norme 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato. 2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, oltre al presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, come previsto dall'art. 3, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dagli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della stessa legge regionale n. 14/2002. 3. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento e' da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il presidente: Tondo