Art. 2 
 
                            Giochi leciti 
 
    1. Ai fini della presente legge,  l'autorizzazione  all'esercizio
di cui all'art. 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773
(Approvazione del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza)  e
successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso
di ubicazione in un raggio di 300 metri,  misurati  per  la  distanza
pedonale piu' breve,  da  istituti  scolastici  di  qualsiasi  grado,
luoghi di  culto,  impianti  sportivi  e  centri  giovanili  o  altri
istituti  frequentati   principalmente   da   giovani   o   strutture
residenziali  o  semiresidenziali  operanti  in  ambito  sanitario  o
socio-assistenziale ed  inoltre  strutture  ricettive  per  categorie
protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e  ne  puo'
essere chiesto il rinnovo dopo la  scadenza.  Per  le  autorizzazioni
esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
    2. Il Comune puo' individuare altri luoghi sensibili in cui  puo'
non essere concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto  conto
dell'impatto della stessa  sul  contesto  urbano  e  sulla  sicurezza
urbana,  nonche'   dei   problemi   connessi   con   la   viabilita',
l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 
    3.  E'  vietata  qualsiasi   attivita'   pubblicitaria   relativa
all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.