Art. 2 Giochi leciti 1. Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale piu' breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne puo' essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il Comune puo' individuare altri luoghi sensibili in cui puo' non essere concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. E' vietata qualsiasi attivita' pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.