Art. 3 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. Ogni violazione delle disposizioni  contenute  nella  presente
legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria
per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni
qualvolta ne  ricorrano  gli  estremi,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo
di euro 5.000,00. 
    2. All'accertamento  delle  violazioni  e  all'irrogazione  delle
sanzioni di cui alla presente legge provvedono il  Comune  competente
per territorio e gli altri soggetti di cui  all'art.  6  della  legge
regionale 2 dicembre 1982, n.  45  (Norme  per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione  o  di
enti da  essa  individuati,  delegati  o  subdelegati)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita'  stabilite  dalla
stessa.