Allegato
Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di
concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento
delle attivita' istituzionali delle associazioni previste
dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e
devoluzione di funzioni agli Enti locali).
Art. 1.
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1996,
n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attivita'
istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la
promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati),
il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le
modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti
dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento
istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di
funzioni agli Enti locali).
Art. 2.
Beneficiari dei contributi
1. I beneficiari dei contributi sono le associazioni individuate
dall'art. 35, comma 1 della legge regionale 10/1988 di livello
provinciale e sub provinciale e i rispettivi comitati regionali
nonche' le altre associazioni di categoria individuate dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consigliare in
attuazione dell'art. 35, comma 2, della legge regionale 10/1998.
2. Le associazioni, di cui al comma 1, che sono presenti sul
territorio regionale a livello sub provinciale, devono essere dotate
di autonomia giuridica e competenza territoriale esclusiva.
Art. 3.
Tipologia di spese ammissibili a contributo
1. I contributi di cui al presente regolamento consistono in
incentivi per favorire il migliore perseguimento delle attivita'
istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni
indicate all'art. 2 anche mediante l'organizzazione e l'attuazione di
programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione
sociale dei cittadini disabili.
Art. 4.
Intensita' dei contributi
1. Gli importi dei contributi sono determinati sulla base del
numero di punti ottenuti da ciascun destinatario. A tal fine, le
risorse finanziarie annualmente disponibili sono suddivise secondo le
quote di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g). Per ciascuna
quota il valore di ogni punto e' determinato dividendo la quota per
il totale dei punti ottenuti da ciascun destinatario secondo i
criteri di cui alle seguenti lettere:
a) una quota pari al 20 per cento delle risorse e' ripartita in
ugual misura tra tutte le associazioni che presentano regolare
richiesta di finanziamento;
b) una quota pari al 35 per cento delle risorse e' ripartita in
base al numero di dipendenti. Per ogni dipendente a tempo pieno sono
attribuiti dieci punti e per ogni dipendente a tempo parziale sono
attribuiti cinque punti. Ai fini della presente lettera, in ogni
caso, il punteggio massimo attribuibile e':
1) 5 punti per destinatari con meno di 500 soci ordinari;
2) 10 punti per destinatari con un numero di soci compreso tra
501 e 1000 soci ordinari;
3) 15 punti per destinatari con un numero di soci tra 1001 e 2000
ordinari;
4) 20 punti per destinatari con numero soci tra 2001 e 3000
ordinari;
5) 25 punti per destinatari con numero soci tra 3001 e 4000
ordinari;
c) una quota pari al 10 per cento e' ripartita in base al
numero dei soci ordinari secondo i seguenti parametri:
1) fino a 200 soci 10 punti ogni socio
2) da 201 a 600 soci: 2000 punti piu' 8 punti ogni socio oltre i
200
3) da 601 a 1000 soci: 5200 punti piu' 6 punti ogni socio oltre i
600
4) da 1001 a 2000 soci: 7600 punti piu' 5 punti ogni socio oltre
i 1000
5) da 2001 a 3000 soci: 12600 punti piu' tre punti ogni socio
oltre i 2000
6) oltre 3000 soci: 16000 punti;
d) una quota pari al 10 per cento e' ripartita in relazione
alla sede nella quale viene svolta l'attivita':
1) sede di proprieta' dell'associazione: punti 5
2) sede in locazione: punti 8
3) sede messa a disposizione a titolo gratuito: punti 3;
e) una quota pari al 10 per cento e' ripartita in misura
proporzionale alla spesa prevista per la promozione delle attivita'
istituzionali dell'associazione, quali l'organizzazione nel
territorio regionale di eventi, convegni, corsi di formazione e
manifestazioni di diffusione di informazioni e materiali
sull'attivita' svolta dall'associazione nonche' le iniziative di
studio, ricerca e informazione mirate alla conoscenza dei servizi a
favore delle persone disabili;
f) una quota pari al 10 per cento e' ripartita in misura
proporzionale alla spesa prevista per le attivita' di sostegno e di
assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati. Le
attivita' vengono valutate in relazione al livello di programmazione
e realizzazione con modalita' integrate con la rete dei servizi
territoriali e al livello di apporto e di affiancamento al sistema
integrato di interventi e servizi sociali; al grado di sistematicita'
degli interventi nel corso di un anno; alla capacita' di risposta
ovvero al numero di persone destinatarie del programma di attivita';
alla capacita' di promozione dell'associazionismo e di coinvolgimento
della comunita' locale. A ciascuno di tali elementi di valutazione
sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) insufficiente punti 0
2) sufficiente punti 4
3) buono punti 6
4) distinto punti 8
5) ottimo punti 10.
g) una quota pari al 5 per cento e' ripartita ai Comitati
regionali in misura proporzionale alla spesa prevista per le funzioni
di coordinamento e di supporto delle attivita' delle proprie
associazioni di riferimento.
2. La somma degli importi riferita ad ogni quota costituisce il
contributo da assegnare ad ogni associazione. Tale importo non deve
in ogni caso superare la percentuale dell'80 per cento della spesa
preventivata per l'esercizio in corso al netto di tutte le eventuali
entrate di bilancio.
Art. 5.
Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili a contributo le spese per le attivita'
previste alle lettere e) e f), del comma 1 dell'art. 4 riferite a:
a) spese gia' rientranti nelle lettere b) e d) del comma 1,
dell'art. 4;
b) attivita' realizzate in contesti residenziali e
semiresidenziali gia' sostenuti da specifici interventi economici
pubblici;
c) rimborso spese a volontari se non dimostrabili;
d) spese relative a interventi strutturali e di manutenzione
straordinaria;
e) spese per l'acquisto di beni ammortizzabili;
f) spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature.
Art. 6.
Cumulabilita' e divieto di doppia contribuzione
1. I contributi di cui al presente regolamento non sono
cumulabili con i contributi provinciali previsti dall'art. 34 della
legge regionale 10/1988 nonche' con altre provvidenze regionali
aventi le medesime finalita'.
Art. 7.
Modalita' di presentazione delle domande di contributo
1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui
all'allegato A e munite di bollo qualora il beneficiario non rientri
fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di
bollo), sono presentate alla Direzione centrale competente in materia
di politiche sociali, a pena di inammissibilita', entro il 31 gennaio
di ogni anno.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale
rappresentante, e' corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dal
legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) attestante:
1) solo per le associazioni, il numero dei soci ordinari;
2) il numero dei dipendenti e la tipologia del rapporto di
lavoro;
3) l'individuazione della sede, specificando se occupata a titolo
di proprieta', locazione o a titolo gratuito indicando, in questo
caso, il soggetto che ne ha consentito l'uso gratuito;
b) solo per le associazioni, relazione sulle attivita' di
promozione dell'associazione e sull'attivita' di sostegno e di
assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati con
dettaglio delle spese previste;
c) solo per i comitati regionali, relazione sulle attivita' di
coordinamento e di supporto delle attivita' delle associazioni di
riferimento;
d) bilancio preventivo, con specifica evidenza delle previsioni
di contribuzione diverse da quella richiesta ai sensi del presente
regolamento;
e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione
nell'esercizio precedente;
f) indicazione modalita' di pagamento del contributo.
3. Sono inammissibili le domande di contributo:
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2;
b) riguardanti finalita' diverse da quelle indicate all'art. 3;
c) prive della firma del legale rappresentante.
Art. 8.
Attivita' istruttoria
1. La Direzione centrale competente svolge l'istruttoria delle
domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono
pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,
trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata non
accoglibile.
Art. 9.
Concessione ed erogazione dei contributi
1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore
competente.
2. Il decreto di concessione dispone altresi' la liquidazione di
un importo pari all'80 per cento dell'ammontare del contributo
concesso e stabilisce il termine per la presentazione della
rendicontazione.
3. Il saldo del contributo viene erogato a seguito della verifica
di ammissibilita' della documentazione prevista all'art. 11.
4. I contributi concessi sono utilizzati per la realizzazione
delle attivita' previste e indicate nella documentazione allegata
alla richiesta di finanziamento. Eventuali variazioni o modifiche
sono preventivamente autorizzati. Non sono ammissibili variazioni a
consuntivo non autorizzate preventivamente.
Art. 10.
Rendicontazione
1. I beneficiari degli incentivi, entro i termini stabiliti nel
decreto di concessione, presentano rendiconto con le modalita'
stabilite all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso);
2. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresi'
allegato:
a) bilancio consuntivo dell'anno per il quale il contributo e'
stato concesso;
b) relazione descrittiva delle attivita' svolte nell'anno
medesimo.
3. In sede di rendicontazione devono essere indicati gli altri
contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la stessa
attivita' la cui somma non deve superare l'ammontare dei costi
effettivamente rimasti a carico del beneficiario, salvo quanto
previsto dall'art. 6.
4. La Direzione centrale competente puo' effettuare in qualsiasi
momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare la
veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai
beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.
Art. 11.
Spese ammesse a rendicontazione
1. Sono ammesse a rendicontazione le spese, ritenute ammissibili,
indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la
realizzazione delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere e)
ed f).
2. Ai fini della rendicontazione dei contributi relativi alle
quote di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono
ammesse a rendicontazione le spese sostenute per:
a) il costo del personale nei limiti di quanto previsto alla
lettera b), del comma 1, dell'art. 4;
b) il costo di un accompagnatore o mediatore della comunicazione,
esclusivamente per le associazioni che perseguono la tutela dei
cittadini minorati della vista e dell'udito;
c) la consulenza fiscale;
d) la cancelleria e i valori postali e bollati;
e) le spese per l'affitto e l'assicurazione dei locali ove ha
sede l'associazione;
f) il rimborso delle spese sostenute da volontari e documentate;
g) le spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei
locali;
h) la manutenzione e l'acquisto di materiale informatico e di
fotoriproduzione;
i) le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento;
j) le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure di una
utenza di telefonia mobile;
k) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e
documentate, fino a un massimo di € 2.000,00;
l) le consulenze connesse all'attivita' dell'associazione.
3. Ai fini della rendicontazione dei contributi relativi alle
quote di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) sono ammesse a
rendicontazione le spese sostenute per:
a) le spese per la sede del Comitato regionale, se diversa da
quella delle associazioni provinciali;
b) le spese per l'organizzazione di eventi e convegni di rilievo
regionale;
c) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e
documentate, fino a un massimo di € 2.000,00;
d) le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure di una
utenza di telefonia mobile;
e) il costo di una unita' di personale impiegata a part-time per
lo svolgimento delle attivita' del Comitato;
f) le consulenze connesse all'attivita' dell'associazione.
4. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese
sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di
finanziamento.
5. L'ammissibilita' a rendicontazione delle spese sostenute e'
subordinata al rispetto dei principi di diretta riferibilita', di
stretta inerenza e di proporzionalita' rispetto alle finalita'
indicate all'art. 3.
Art. 12.
Revoca e rideterminazione dei contributi
1. Il contributo concesso e' rideterminato, con recupero delle
somme gia' erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese
rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori alla spesa ammessa
o, limitatamente alle associazioni di volontariato, al contributo
concesso.
2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1
dell'art. 10 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile per
una sola volta, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di
restituzione delle somme percepite ai sensi dell'art. 49 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 13.
Modifiche degli allegati
1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente
regolamento, sono disposte con decreto del Direttore competente, da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14.
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.
Art. 15.
Norma transitoria
1. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti
contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Per il finanziamento dell'attivita' istituzionale riferita
all'anno 2012, le domande sono presentate entro 45 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.
(Omissis).