Allegato 
 
Regolamento per la definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
  concessione dei contributi  finalizzati  al  miglior  perseguimento
  delle   attivita'   istituzionali   delle   associazioni   previste
  dall'articolo  35  della  legge  regionale  9  marzo  1988,  n.  10
  (Riordinamento  istituzionale  della  Regione  e  riconoscimento  e
  devoluzione di funzioni agli Enti locali). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16  dicembre  1996,
n.  48  (Interventi  per  favorire  lo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali delle  associazioni  che  perseguono  la  tutela  e  la
promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e  handicappati),
il presente regolamento disciplina  i  criteri,  le  procedure  e  le
modalita'  di  concessione  ed  erogazione  dei  contributi  previsti
dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento
istituzionale  della  Regione  e  riconoscimento  e  devoluzione   di
funzioni agli Enti locali). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                     Beneficiari dei contributi 
 
    1. I beneficiari dei contributi sono le associazioni  individuate
dall'art. 35, comma  1  della  legge  regionale  10/1988  di  livello
provinciale e sub  provinciale  e  i  rispettivi  comitati  regionali
nonche' le altre associazioni di categoria individuate  dalla  Giunta
regionale,  sentita  la   competente   Commissione   consigliare   in
attuazione dell'art. 35, comma 2, della legge regionale 10/1998. 
    2. Le associazioni, di cui al comma  1,  che  sono  presenti  sul
territorio regionale a livello sub provinciale, devono essere  dotate
di autonomia giuridica e competenza territoriale esclusiva. 
 
                               Art. 3. 
 
 
             Tipologia di spese ammissibili a contributo 
 
    1. I contributi di cui  al  presente  regolamento  consistono  in
incentivi per favorire  il  migliore  perseguimento  delle  attivita'
istituzionali degli  organi  e  delle  strutture  delle  associazioni
indicate all'art. 2 anche mediante l'organizzazione e l'attuazione di
programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione
sociale dei cittadini disabili. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Intensita' dei contributi 
 
    1. Gli importi dei contributi sono  determinati  sulla  base  del
numero di punti ottenuti da ciascun  destinatario.  A  tal  fine,  le
risorse finanziarie annualmente disponibili sono suddivise secondo le
quote di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).  Per  ciascuna
quota il valore di ogni punto e' determinato dividendo la  quota  per
il totale dei  punti  ottenuti  da  ciascun  destinatario  secondo  i
criteri di cui alle seguenti lettere: 
    a) una quota pari al 20 per cento delle risorse e'  ripartita  in
ugual misura  tra  tutte  le  associazioni  che  presentano  regolare
richiesta di finanziamento; 
    b) una quota pari al 35 per cento delle risorse e'  ripartita  in
base al numero di dipendenti. Per ogni dipendente a tempo pieno  sono
attribuiti dieci punti e per ogni dipendente a  tempo  parziale  sono
attribuiti cinque punti. Ai fini  della  presente  lettera,  in  ogni
caso, il punteggio massimo attribuibile e': 
    1) 5 punti per destinatari con meno di 500 soci ordinari; 
    2) 10 punti per destinatari con un numero di  soci  compreso  tra
501 e 1000 soci ordinari; 
    3) 15 punti per destinatari con un numero di soci tra 1001 e 2000
ordinari; 
    4) 20 punti per destinatari con  numero  soci  tra  2001  e  3000
ordinari; 
    5) 25 punti per destinatari con  numero  soci  tra  3001  e  4000
ordinari; 
      c) una quota pari al 10 per  cento  e'  ripartita  in  base  al
numero dei soci ordinari secondo i seguenti parametri: 
    1) fino a 200 soci 10 punti ogni socio 
    2) da 201 a 600 soci: 2000 punti piu' 8 punti ogni socio oltre  i
200 
    3) da 601 a 1000 soci: 5200 punti piu' 6 punti ogni socio oltre i
600 
    4) da 1001 a 2000 soci: 7600 punti piu' 5 punti ogni socio  oltre
i 1000 
    5) da 2001 a 3000 soci: 12600 punti piu'  tre  punti  ogni  socio
oltre i 2000 
    6) oltre 3000 soci: 16000 punti; 
      d) una quota pari al 10 per cento  e'  ripartita  in  relazione
alla sede nella quale viene svolta l'attivita': 
    1) sede di proprieta' dell'associazione: punti 5 
    2) sede in locazione: punti 8 
    3) sede messa a disposizione a titolo gratuito: punti 3; 
      e) una quota pari al  10  per  cento  e'  ripartita  in  misura
proporzionale alla spesa prevista per la promozione  delle  attivita'
istituzionali   dell'associazione,   quali    l'organizzazione    nel
territorio regionale di  eventi,  convegni,  corsi  di  formazione  e
manifestazioni   di   diffusione   di   informazioni   e    materiali
sull'attivita' svolta  dall'associazione  nonche'  le  iniziative  di
studio, ricerca e informazione mirate alla conoscenza dei  servizi  a
favore delle persone disabili; 
      f) una quota pari al  10  per  cento  e'  ripartita  in  misura
proporzionale alla spesa prevista per le attivita' di sostegno  e  di
assistenza  ai  cittadini  minorati,  disabili  e  handicappati.   Le
attivita' vengono valutate in relazione al livello di  programmazione
e realizzazione con modalita'  integrate  con  la  rete  dei  servizi
territoriali e al livello di apporto e di  affiancamento  al  sistema
integrato di interventi e servizi sociali; al grado di sistematicita'
degli interventi nel corso di un anno;  alla  capacita'  di  risposta
ovvero al numero di persone destinatarie del programma di  attivita';
alla capacita' di promozione dell'associazionismo e di coinvolgimento
della comunita' locale. A ciascuno di tali  elementi  di  valutazione
sono attribuiti i seguenti punteggi: 
    1) insufficiente punti 0 
    2) sufficiente punti 4 
    3) buono punti 6 
    4) distinto punti 8 
    5) ottimo punti 10. 
      g) una quota pari al 5  per  cento  e'  ripartita  ai  Comitati
regionali in misura proporzionale alla spesa prevista per le funzioni
di  coordinamento  e  di  supporto  delle  attivita'  delle   proprie
associazioni di riferimento. 
    2. La somma degli importi riferita ad ogni quota  costituisce  il
contributo da assegnare ad ogni associazione. Tale importo  non  deve
in ogni caso superare la percentuale dell'80 per  cento  della  spesa
preventivata per l'esercizio in corso al netto di tutte le  eventuali
entrate di bilancio. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili a contributo le spese  per  le  attivita'
previste alle lettere e) e f), del comma 1 dell'art. 4 riferite a: 
    a) spese gia' rientranti nelle lettere  b)  e  d)  del  comma  1,
dell'art. 4; 
    b)   attivita'   realizzate   in    contesti    residenziali    e
semiresidenziali gia' sostenuti  da  specifici  interventi  economici
pubblici; 
    c) rimborso spese a volontari se non dimostrabili; 
    d) spese relative a  interventi  strutturali  e  di  manutenzione
straordinaria; 
    e) spese per l'acquisto di beni ammortizzabili; 
    f) spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature. 
 
                               Art. 6. 
 
 
           Cumulabilita' e divieto di doppia contribuzione 
 
    1.  I  contributi  di  cui  al  presente  regolamento  non   sono
cumulabili con i contributi provinciali previsti dall'art.  34  della
legge regionale  10/1988  nonche'  con  altre  provvidenze  regionali
aventi le medesime finalita'. 
 
                               Art. 7. 
 
 
       Modalita' di presentazione delle domande di contributo 
 
    1. Le domande di contributo, redatte secondo il  modello  di  cui
all'allegato A e munite di bollo qualora il beneficiario non  rientri
fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di
bollo), sono presentate alla Direzione centrale competente in materia
di politiche sociali, a pena di inammissibilita', entro il 31 gennaio
di ogni anno. 
    2.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante, e' corredata dalla seguente documentazione: 
      a) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  resa  dal
legale rappresentante dell'associazione ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa) attestante: 
    1) solo per le associazioni, il numero dei soci ordinari; 
    2) il numero dei  dipendenti  e  la  tipologia  del  rapporto  di
lavoro; 
    3) l'individuazione della sede, specificando se occupata a titolo
di proprieta', locazione o a titolo  gratuito  indicando,  in  questo
caso, il soggetto che ne ha consentito l'uso gratuito; 
      b) solo per  le  associazioni,  relazione  sulle  attivita'  di
promozione  dell'associazione  e  sull'attivita'  di  sostegno  e  di
assistenza  ai  cittadini  minorati,  disabili  e  handicappati   con
dettaglio delle spese previste; 
      c) solo per i comitati regionali, relazione sulle attivita'  di
coordinamento e di supporto delle  attivita'  delle  associazioni  di
riferimento; 
    d) bilancio preventivo, con specifica evidenza  delle  previsioni
di contribuzione diverse da quella richiesta ai  sensi  del  presente
regolamento; 
    e)    relazione    sull'attivita'    svolta     dall'associazione
nell'esercizio precedente; 
    f) indicazione modalita' di pagamento del contributo. 
    3. Sono inammissibili le domande di contributo: 
    a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2; 
    b) riguardanti finalita' diverse da quelle indicate all'art. 3; 
    c) prive della firma del legale rappresentante. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
    1. La Direzione centrale competente  svolge  l'istruttoria  delle
domande  presentate  e  chiede  eventuali  integrazioni  che   devono
pervenire  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla   richiesta,
trascorso inutilmente  il  quale  la  domanda  viene  dichiarata  non
accoglibile. 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1.  I  contributi  sono  concessi  con  decreto   del   Direttore
competente. 
    2. Il decreto di concessione dispone altresi' la liquidazione  di
un importo  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  del  contributo
concesso  e  stabilisce  il  termine  per  la   presentazione   della
rendicontazione. 
    3. Il saldo del contributo viene erogato a seguito della verifica
di ammissibilita' della documentazione prevista all'art. 11. 
    4. I contributi concessi sono  utilizzati  per  la  realizzazione
delle attivita' previste e  indicate  nella  documentazione  allegata
alla richiesta di finanziamento.  Eventuali  variazioni  o  modifiche
sono preventivamente autorizzati. Non sono ammissibili  variazioni  a
consuntivo non autorizzate preventivamente. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. I beneficiari degli incentivi, entro i termini  stabiliti  nel
decreto  di  concessione,  presentano  rendiconto  con  le  modalita'
stabilite all'art. 43 della legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso); 
    2. Alla documentazione di cui al comma  1  deve  essere  altresi'
allegato: 
    a) bilancio consuntivo dell'anno per il quale  il  contributo  e'
stato concesso; 
    b)  relazione  descrittiva  delle  attivita'   svolte   nell'anno
medesimo. 
    3. In sede di rendicontazione devono essere  indicati  gli  altri
contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti  per  la  stessa
attivita' la cui  somma  non  deve  superare  l'ammontare  dei  costi
effettivamente  rimasti  a  carico  del  beneficiario,  salvo  quanto
previsto dall'art. 6. 
    4. La Direzione centrale competente puo' effettuare in  qualsiasi
momento ispezioni e controlli, anche a campione,  per  verificare  la
veridicita' delle dichiarazioni e  delle  informazioni  prodotte  dai
beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                   Spese ammesse a rendicontazione 
 
    1. Sono ammesse a rendicontazione le spese, ritenute ammissibili,
indicate  nella  richiesta  di   finanziamento   e   riguardanti   la
realizzazione delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere  e)
ed f). 
    2. Ai fini della rendicontazione  dei  contributi  relativi  alle
quote di cui all'art. 4, comma 1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  sono
ammesse a rendicontazione le spese sostenute per: 
    a) il costo del personale nei  limiti  di  quanto  previsto  alla
lettera b), del comma 1, dell'art. 4; 
    b) il costo di un accompagnatore o mediatore della comunicazione,
esclusivamente per le  associazioni  che  perseguono  la  tutela  dei
cittadini minorati della vista e dell'udito; 
    c) la consulenza fiscale; 
    d) la cancelleria e i valori postali e bollati; 
    e) le spese per l'affitto e l'assicurazione  dei  locali  ove  ha
sede l'associazione; 
    f) il rimborso delle spese sostenute da volontari e documentate; 
    g) le spese per  la  pulizia  e  la  manutenzione  ordinaria  dei
locali; 
    h) la manutenzione e l'acquisto di  materiale  informatico  e  di
fotoriproduzione; 
    i) le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento; 
    j) le bollette telefoniche per  telefonia  fissa  oppure  di  una
utenza di telefonia mobile; 
    k) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e
documentate, fino a un massimo di € 2.000,00; 
    l) le consulenze connesse all'attivita' dell'associazione. 
    3. Ai fini della rendicontazione  dei  contributi  relativi  alle
quote di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  g)  sono  ammesse  a
rendicontazione le spese sostenute per: 
    a) le spese per la sede del Comitato  regionale,  se  diversa  da
quella delle associazioni provinciali; 
    b) le spese per l'organizzazione di eventi e convegni di  rilievo
regionale; 
    c) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e
documentate, fino a un massimo di € 2.000,00; 
    d) le bollette telefoniche per  telefonia  fissa  oppure  di  una
utenza di telefonia mobile; 
    e) il costo di una unita' di personale impiegata a part-time  per
lo svolgimento delle attivita' del Comitato; 
    f) le consulenze connesse all'attivita' dell'associazione. 
    4.  Sono  ammissibili  a  rendiconto  esclusivamente   le   spese
sostenute  nell'anno  solare  di  presentazione  della   domanda   di
finanziamento. 
    5. L'ammissibilita' a rendicontazione delle  spese  sostenute  e'
subordinata al rispetto dei principi  di  diretta  riferibilita',  di
stretta  inerenza  e  di  proporzionalita'  rispetto  alle  finalita'
indicate all'art. 3. 
 
                              Art. 12. 
 
 
              Revoca e rideterminazione dei contributi 
 
    1. Il contributo concesso e' rideterminato,  con  recupero  delle
somme  gia'  erogate  in  eccedenza,  nel  caso  in  cui   le   spese
rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori alla spesa ammessa
o, limitatamente alle associazioni  di  volontariato,  al  contributo
concesso. 
    2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma  1
dell'art. 10 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile  per
una sola volta, comporta la revoca  del  contributo  e  l'obbligo  di
restituzione delle somme percepite ai sensi dell'art. 49 della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                              Art. 13. 
 
 
                      Modifiche degli allegati 
 
    1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente
regolamento, sono disposte con decreto del Direttore  competente,  da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1.  Il  presente  regolamento  non  si  applica  ai  procedimenti
contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 
    2. Per il  finanziamento  dell'attivita'  istituzionale  riferita
all'anno 2012, le domande sono presentate entro 45 giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).