Allegato 
 
Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2
  milioni di euro, suddiviso in  parti  uguali,  a  integrazione  del
  fondo rischi di Confidimprese FVG e di  Confidi  Friuli,  ai  sensi
  dell'art. 2, commi da 91 a  94,  della  legge  regionale 11  agosto
  2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio  2011  e  del  bilancio
  pluriennale per gli anni 2011-2013  ai  sensi  dell'art.  34  della
  legge regionale 21/2007). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 30, comma  1,
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso)  e
dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto  2011,
n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2011-2013  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale
21/2007), disciplina le modalita' di concessione di un  finanziamento
straordinario di 2 milioni di euro,  suddiviso  in  parti  uguali,  a
integrazione del fondo rischi  di  Confidimprese  FVG  e  di  Confidi
Friuli da destinare al rilascio di garanzie in favore  delle  imprese
che formano  il  distretto  industriale  della  sedia,  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007,  n.  59  (Legge
regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14  della  legge
regionale 4/2005. Individuazione  del  "distretto  industriale  della
sedia"),  e  il  distretto  industriale  del  mobile,  di  cui   alla
deliberazione della Giunta regionale 2  marzo  2007,  n.  411  (Legge
regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14  della  legge
regionale  4/2005.  Individuazione  del  distretto  industriale   del
mobile). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. I soggetti beneficiari sono il Confidimprese FVG e il  Confidi
Friuli, di Udine. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                Destinatari finali del finanziamento 
 
    1. I destinatari finali del finanziamento  sono  le  imprese  che
formano  il  distretto  industriale  della   sedia,   di   cui   alla
deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio  2007,  n.  59  e  il
distretto industriale del mobile, di  cui  alla  deliberazione  della
Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411, in quanto  beneficiarie  delle
garanzie, in regime de minimis (Aiuti ai sensi del  regolamento  (CE)
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), in relazione ad
operazioni bancarie di finanziamento a breve, medio e lungo  termine,
finalizzate a sostenere il  rafforzamento,  il  consolidamento  e  il
sostegno finanziario delle imprese stesse. 
 
                               Art. 4. 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. Le domande di finanziamento presentate da Confidimprese FVG  e
Confidi Friuli, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale 11/2011, in conformita' all'art.  2  comma  93  della
stessa, alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive  -  Servizio
marketing territoriale e  promozione  internazionale  sono  integrate
dalla seguente documentazione: 
      a) dichiarazione attestante  i  fidi  oggetto  di  delibera  di
approvazione da parte del Confidi, i fidi garantiti alla data del  31
dicembre 2011 e i fidi garantiti alla  data  di  presentazione  della
domanda, a favore delle imprese che formano il distretto  industriale
della sedia e il distretto industriale del mobile. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Erogazione del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso
in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG
e di Confidi Friuli viene erogato in via anticipata al momento  della
concessione, nella misura  del  cento  per  cento  del  finanziamento
concesso ed  e'  destinato  alla  copertura  delle  escussioni  delle
garanzie rilasciate, nel rispetto delle convenzioni stipulate con  le
Banche a  favore  delle  imprese  di  cui  all'art.  3  del  presente
regolamento. 
 
                               Art. 6. 
 
 
     Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 
 
    1. Le garanzie sono  concesse  da  Confidimprese  FVG  e  Confidi
Friuli in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE)
n.  1998/2006  della  Commissione  del  15  dicembre  2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  CE  agli  aiuti
d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 
    2. Confidimprese FVG e il Confidi Friuli curano  gli  adempimenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine  di  garantire  il
rispetto  delle   disposizioni   ivi   stabilite,   con   particolare
riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto  conto  del  disposto
dell'art. 2, paragrafo 4, del predetto  regolamento  (CE)  1998/2006,
agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti. 
    3. In conformita' a quanto stabilito  all'art.  1,  paragrafo  1,
lettera h), del regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  sono  escluse  dai
benefici le imprese in difficolta'. 
    4. L'importo della garanzia concessa non  puo'  essere  superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione. 
    5. Per le garanzie concesse ai sensi del de  minimis  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  l'importo  dell'aiuto  in  termini
Equivalente   Sovvenzione   Lordo   (ESL)   e'   calcolato   mediante
l'applicazione del "Metodo  nazionale  per  calcolare  l'elemento  di
aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato  dal
Ministero dello Sviluppo economico  ed  approvato  dalla  Commissione
europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. Confidimprese  FVG  e  Confidi  Friuli,  pena  la  revoca  del
finanziamento concesso, presentano al Servizio marketing territoriale
e promozione  internazionale,  entro  il  30  luglio  di  ogni  anno,
successivamente   alla   data   dell'intervenuta   concessione    del
finanziamento, e fino al  completo  utilizzo  del  finanziamento,  il
rendiconto  sulle   garanzie   concesse   e   in   essere,   completo
dell'indicazione dello status delle garanzie per mutata rischiosita',
le escussioni subite ed i recuperi, unitamente al bilancio consuntivo
comprovante l'utilizzo  del  finanziamento  stesso,  comprensivo  dei
fondi liberatisi a seguito del rientro di garanzia. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione.