Allegato Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), disciplina le modalita' di concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie in favore delle imprese che formano il distretto industriale della sedia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile). Art. 2. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari sono il Confidimprese FVG e il Confidi Friuli, di Udine. Art. 3. Destinatari finali del finanziamento 1. I destinatari finali del finanziamento sono le imprese che formano il distretto industriale della sedia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 e il distretto industriale del mobile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411, in quanto beneficiarie delle garanzie, in regime de minimis (Aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), in relazione ad operazioni bancarie di finanziamento a breve, medio e lungo termine, finalizzate a sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese stesse. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di finanziamento presentate da Confidimprese FVG e Confidi Friuli, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2011, in conformita' all'art. 2 comma 93 della stessa, alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale sono integrate dalla seguente documentazione: a) dichiarazione attestante i fidi oggetto di delibera di approvazione da parte del Confidi, i fidi garantiti alla data del 31 dicembre 2011 e i fidi garantiti alla data di presentazione della domanda, a favore delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile. Art. 5. Erogazione del finanziamento 1. Il finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli viene erogato in via anticipata al momento della concessione, nella misura del cento per cento del finanziamento concesso ed e' destinato alla copertura delle escussioni delle garanzie rilasciate, nel rispetto delle convenzioni stipulate con le Banche a favore delle imprese di cui all'art. 3 del presente regolamento. Art. 6. Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 1. Le garanzie sono concesse da Confidimprese FVG e Confidi Friuli in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 2. Confidimprese FVG e il Confidi Friuli curano gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'art. 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti. 3. In conformita' a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficolta'. 4. L'importo della garanzia concessa non puo' essere superiore all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione. 5. Per le garanzie concesse ai sensi del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo dell'aiuto in termini Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e' calcolato mediante l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. Art. 7. Modalita' di rendicontazione 1. Confidimprese FVG e Confidi Friuli, pena la revoca del finanziamento concesso, presentano al Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro il 30 luglio di ogni anno, successivamente alla data dell'intervenuta concessione del finanziamento, e fino al completo utilizzo del finanziamento, il rendiconto sulle garanzie concesse e in essere, completo dell'indicazione dello status delle garanzie per mutata rischiosita', le escussioni subite ed i recuperi, unitamente al bilancio consuntivo comprovante l'utilizzo del finanziamento stesso, comprensivo dei fondi liberatisi a seguito del rientro di garanzia. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.