(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  24,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
della Regione (Legge finanziaria 2010)», ed in particolare l'art.  9,
comma  48,  il  quale  prevede  il   sostegno   della   Regione   per
l'inserimento lavorativo,  anche  a  tempo  determinato,  di  persone
disoccupate prive di ammortizzatori  sociali  tramite  iniziative  di
lavoro di pubblica utilita'  prestato  a  favore  di  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto  il  comma  49  del  medesimo  art.  9,  secondo  cui   con
regolamento regionale sono determinati i requisiti  delle  iniziative
di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e  le  modalita'  di
sostegno delle medesime; 
    Ritenuto di sostenere, in particolare,  l'inserimento  lavorativo
attuato tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato  a
favore di amministrazioni pubbliche rivolte a soggetti disoccupati; 
    Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme  regionali
per l'occupazione, la tutela e la qualita'  del  lavoro»,  che  nella
seduta del 10 maggio 2012  ha  esaminato  lo  schema  di  regolamento
all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012,
n. 838, con la quale e' stato approvato il «Regolamento concernente i
requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita'  nonche'  i
criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi  dell'art.
9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre  2009,  n.  24
(Legge finanziaria 2010)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato  il  «Regolamento  concernente  i  requisiti  delle
iniziative di lavoro di pubblica utilita'  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi  48,
49 e 50  della  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  24  (Legge
finanziaria 2010)», nel testo allegato al presente  provvedimento  di
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO