(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)», ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato a favore di amministrazioni pubbliche; Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime; Ritenuto di sostenere, in particolare, l'inserimento lavorativo attuato tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato a favore di amministrazioni pubbliche rivolte a soggetti disoccupati; Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», che nella seduta del 10 maggio 2012 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 838, con la quale e' stato approvato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO