Allegato 
 
Regolamento concernente i requisiti delle  iniziative  di  lavoro  di
  pubblica utilita' nonche' i criteri  e  le  modalita'  di  sostegno
  delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della  legge
  regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative
di lavoro di pubblica utilita', i  criteri  e  le  modalita'  per  il
sostegno delle medesime, ai sensi dell'art. 9,  commi  48,  49  e  50
della legge regionale 30 dicembre  2009,  n.  24  (Legge  finanziaria
2010)  e  in  conformita'  con  quanto  stabilito   dalla   normativa
comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti: 
      a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio  dell'11  luglio
2006 recante disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di  coesione  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
      b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 5 luglio 2006  relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 
      c) regolamento  (CE)  n.  1828/2006  della  commissione  dell'8
dicembre  2006  che  stabilisce   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio  recante  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE)  n.  1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo  europeo  di
sviluppo regionale. 
    2. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo  anche  a  tempo
determinato di persone disoccupate prive di  ammortizzatori  sociali,
la Regione Friuli-Venezia Giulia: 
      a) assicura in via temporanea una occupazione a  lavoratori  in
stato di disoccupazione ai sensi del regolamento recante indirizzi  e
procedure in materia  di  azioni  volte  a  favorire  l'incontro  tra
domanda e offerta di lavoro e  a  contrastare  la  disoccupazione  di
lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n.  25
luglio 2006, n. 227; 
      b) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale  nella
direzione   dell'attivazione   dell'occupabilita'   di   persone   in
condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in  adesione
ai principi di coesione sociale e della responsabilita' etico sociale
delle imprese; 
      c)  incentiva  il  sostegno  e  l'accesso   a   iniziative   di
inserimento occupazionale che, nell'interesse generale,  svolgono  un
ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i  valori  comuni
dell'unione  che  comprendono  in  particolare  un  alto  livello  di
qualita',  sicurezza  e  accessibilita'  economica,  la  parita'   di
trattamento e la promozione dell'accesso  universale  e  dei  diritti
dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
      d) promuove e sostiene l'impegno convergente delle  istituzioni
pubbliche e del tessuto produttivo locale  a  favore  del  lavoro  in
coerenza con le indicazioni strategiche del programma  operativo  del
Fondo sociale europeo 2007-2013. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 2 la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia trasferisce ai  soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  2  le
risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali  per
iniziative di lavoro  di  pubblica  utilita',  nella  misura  di  cui
all'art. 9 e nei limiti della disponibilita' di cui all'art. 14. 
    4. Il contributo previsto dall'art. 3,  comma  4,  ha  natura  di
contributo  erogato  a  fondo  perduto  a   copertura   delle   spese
effettivamente sostenute e documentate  dai  soggetti  attuatori  per
realizzare  i  progetti  territoriali  di  iniziative  di  lavoro  di
pubblica utilita', destinate a soggetti in condizione  di  svantaggio
occupazionale individuati quali beneficiari dell'intervento. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Soggetti proponenti 
 
    1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro  di  pubblica
utilita' le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche) aventi sede  o  uffici  periferici  nel  territorio  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di
pubblica utilita'. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                         Soggetti attuatori 
 
    1.  Sono  soggetti  attuatori  dei  progetti   territoriali   per
iniziative di lavoro di pubblica utilita' le imprese, ivi comprese le
cooperative sociali e le cooperative di produzione e  lavoro  e  loro
consorzi o raggruppamenti temporanei, e le associazioni  riconosciute
purche': 
      a) abbiano sede legale o unita'  locale  nel  territorio  della
Regione Friuli-Venezia Giulia; 
      b) dispongano  di  un'attrezzatura  idonea  all'attuazione  dei
progetti territoriali per iniziative di lavoro di  pubblica  utilita'
proposti dal soggetto proponente; 
      c) siano sufficientemente strutturate a  livello  organizzativo
per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali  per
iniziative di lavoro  di  pubblica  utilita'  proposti  dal  soggetto
proponente; 
      d) assicurino ai soggetti beneficiari gli  elementi  essenziali
di formazione in  materia  di  sicurezza  nello  specifico  luogo  di
lavoro; 
      e) prevedano nell'oggetto sociale attivita'  che  rientrano  in
uno dei settori d'intervento di cui all'art. 7, comma 2, punto c). 
    2. Per la realizzazione dei progetti territoriali per  iniziative
di lavoro di pubblica utilita', i  soggetti  attuatori  utilizzano  i
soggetti beneficiari di cui all'art. 4. 
    3. Tra il soggetto  attuatore  ed  i  soggetti  beneficiari  sono
instaurati  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  parziale   e
determinato compresi tra un minimo di quattro ed un massimo  di  otto
mesi. La prestazione lavorativa del soggetto  beneficiario  non  puo'
integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore  di  societa'
cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione  della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio  lavoratore).  I  rapporti  di  lavoro  sono
disciplinati dal contratto collettivo di lavoro multiservizi. 
    4. I soggetti proponenti concedono il contributo a fondo  perduto
ai  soggetti  attuatori  a  copertura  delle   spese   effettivamente
sostenute e documentate per l'attuazione di progetti territoriali per
iniziative di lavoro di pubblica utilita'. 
    5.  I  soggetti  proponenti   scelgono   i   soggetti   attuatori
utilizzando criteri di selezione che tengono conto  dei  principi  di
trasparenza, parita' di trattamento e  non  discriminazione  mediante
avvisi pubblici. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono soggetti beneficiari dell'intervento  i  residenti  nella
Regione Friuli-Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi del
decreto del Presidente della Regione n. 227/2006, i quali: 
      a) siano in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi; 
      b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale; 
      c) siano inseriti nelle liste di disponibilita' di cui all'art.
5. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6,  tutti
i requisiti sono posseduti dal soggetto beneficiario  all'atto  della
presentazione  della  domanda  di  inserimento  nelle  liste  di  cui
all'art. 5. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Liste di disponibilita' 
 
    1. Presso ogni centro per l'impiego della Regione  Friuli-Venezia
Giulia sono istituite cinque liste di disponibilita',  corrispondenti
ai settori di intervento previsti all'art. 7, comma 2, lettera c). 
    2. Le liste di cui al comma  1  hanno  validita'  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento fino alla conclusione  dei
progetti di cui all'art. 8. 
    3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 che intendono aderire
alle iniziative di cui all'art. 7, comma 2, lettera  c),  numeri  1),
2), 3), 4) e 5) presentano domanda di iscrizione nelle liste  di  cui
al comma 1 presso il centro per l'impiego  ove  sono  domiciliati  su
apposito modulo messo a  disposizione  dal  centro  per  l'impiego  a
partire dal 16 luglio 2012 e sino al termine perentorio del 30 aprile
2013. 
    4. Il centro per l'impiego, verificato il possesso dei  requisiti
di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  b),  iscrive  i  soggetti
beneficiari nelle liste di cui al comma 1. 
    5. Il soggetto beneficiario che, senza  documentata  motivazione,
rifiuta l'inserimento lavorativo  in  un  progetto  territoriale  per
iniziative di lavoro di pubblica attivita'  ovvero  non  si  presenta
alla convocazione effettuata dal  soggetto  attuatore  o  non  prende
servizio nella data stabilita dal  contratto  di  lavoro,  decade  da
tutte le liste di cui al comma 1. La convocazione e'  effettuata  dal
soggetto attuatore a mezzo di telegramma e con  preavviso  almeno  di
due giorni al domicilio del beneficiario. 
    6. Il soggetto beneficiario puo' partecipare ad un solo  progetto
di iniziativa di lavoro di pubblica utilita' nel periodo  di  vigenza
delle liste di cui al comma 1, fatto salvo il mancato superamento del
periodo di prova o l'accertata inidoneita' alla mansione prevista. 
    7. La disponibilita' per lo svolgimento di attivita' di lavoro di
pubblica utilita' e' registrata nel piano di  azione  individuale  di
cui all'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n.
227/2006. 
 
                               Art. 6. 
 
 
               Individuazione dei soggetti beneficiari 
 
    1. Il centro per l'impiego individua i  soggetti  beneficiari  da
assumere dal soggetto attuatore tra quelli inseriti  nelle  liste  di
cui all'art. 5. 
    2.  Per  la  scelta  dei  soggetti  beneficiari,  il  centro  per
l'impiego mensilmente redige una  graduatoria  riferita  ai  soggetti
beneficiari domiciliati nel territorio comunale  ove  si  svolgono  i
progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica  utilita'.
In caso di mancanza di nominativi, il centro per l'impiego redige una
graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti  nella
lista  di  disponibilita'  relativa  ad  ogni  singolo   settore   di
intervento. 
    3. La graduatoria e' definita in ordine decrescente tenendo conto
dei seguenti criteri e punteggi: 
      a)  durata  dello  stato  di  disoccupazione   ai   sensi   del
regolamento  regionale  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 227/2006: 
        1) oltre 36 mesi: 20 punti; 
        2) da 30 a 36 mesi : 15 punti; 
        3) da 23 a 29 mesi: 10 punti; 
        4) da 16 a 22 mesi: 5 punti; 
        5) da 8 a 15 mesi: 1 punto; 
      b) eta' anagrafica: 
        1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'
punti 25; 
        2) per coloro che hanno compiuto  il  cinquantesimo  anno  di
eta' e non ancora il sessantesimo: punti 20; 
        3) per coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di eta'
e non ancora il cinquantesimo: punti 15; 
        4) per coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di eta' e
non ancora il quarantesimo: punti 10; 
        5) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta'
e non ancora il trentesimo: punti 5; 
      c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o  piu'
figli a carico: 5 punti. 
      d)   valore   dell'indicatore   della   situazione    economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali  agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
riferito ai redditi 2011: 
        1) da 0,00 a 5.000,00 euro: 20 punti; 
        2) da 5.000,01 a 10.000,00 euro: 15 punti; 
        3) da 10.000,01 a 15.000,00 euro: 10 punti; 
        4) superiore a 15.000,00 euro: 5 punti; 
      e) invalidi del lavoro con percentuale di invalidita' inferiore
al 34%: 5 punti; 
      f) disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della  legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro  dei  disabili):
10 punti. 
      g) lavoratori che raggiungono i requisiti per il  pensionamento
nei successivi quattro anni: 15 punti. 
    4. In caso di parita' di punteggio,  ha  precedenza  il  soggetto
beneficiario piu' anziano di eta'. 
    5. Il centro per l'impiego, su richiesta  numerica  del  soggetto
attuatore, trasmette i nominativi dei soggetti  beneficiari  inseriti
in posizione utile nell'ultima graduatoria mensile, che  il  soggetto
attuatore e' tenuto a impiegare nello svolgimento dei progetti. 
    6. Nella redazione della graduatoria  mensile  e  all'atto  della
trasmissione dei nominativi al  soggetto  attuatore,  il  centro  per
l'impiego verifica che i  soggetti  selezionati  siano  in  stato  di
disoccupazione ai sensi del regolamento regionale emanato con decreto
del Presidente della Regione n. 227/2006 da almeno 8 mesi. 
    7. Nel caso in cui  nella  graduatoria  siano  presenti  soggetti
disabili, per l'inserimento lavorativo degli stessi vengono  attivate
le modalita' previste dalla legge n. 68/1999 tenuto anche  conto,  al
fine della tempistica prevista dal comma 2 dell'art.  12,  dei  tempi
necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui al comma
4 dell'art. 11 della legge n.  68/1999  nel  caso  di  assunzione  di
soggetti affetti da disabilita' psichica. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Iniziative di lavoro di pubblica utilita' 
 
    1. Per iniziative di lavoro di  pubblica  utilita'  si  intendono
tutte le attivita' che hanno per oggetto lo svolgimento di  attivita'
lavorative di pubblica utilita' e di interesse generale,  individuate
dai soggetti  proponenti,  che  abbiano  come  finalita'  precipua  e
caratterizzante l'effettivo impiego dei soggetti beneficiari  di  cui
all'art. 4. 
    2. Le attivita' di cui al comma 1: 
      a)     sono     caratterizzate     dalla      straordinarieta',
dall'occasionalita', dalla temporaneita'; 
      b) non rientrano nell'ordinaria  attivita'  amministrativa  del
soggetto proponente; 
      c) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento: 
        1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano,  extraurbano  e
rurale, compresa la relativa manutenzione; 
        2)  valorizzazione  di  beni  culturali  e  artistici   anche
mediante l'attivita'  di  salvaguardia,  promozione,  allestimento  e
custodia di mostre relative  a  prodotti,  oggetti  attrezzature  del
territorio, nonche' riordino o recupero e valorizzazione di  testi  o
documenti di interesse storico e culturale; 
        3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo
tecnico o amministrativo; 
        4)  custodia  e  vigilanza  finalizzati   a   migliorare   la
fruibilita' degli impianti e attrezzature sportive,  centri  sociali,
educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti; 
        5)  attivita'  ausiliarie  di  tipo   sociale   a   carattere
temporaneo. 
    3. L'elenco delle attivita' rientranti  nei  settori  di  cui  al
comma 2, lettera c), sono  indicate  nell'allegato  A  che  fa  parte
integrante e sostanziale del presente regolamento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
 Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' 
 
    1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilita' sono inserite  in
progetti territoriali redatti dai soggetti  proponenti  e  sottoposti
alla valutazione di  ammissibilita'  del  servizio  competente  della
direzione centrale competente in  materia  di  lavoro  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. I progetti contengono le seguenti indicazioni: 
      a) il settore di intervento e l'elenco delle attivita'  di  cui
all'allegato A del presente regolamento dell'iniziativa di lavoro  di
pubblica utilita' che si intende realizzare; 
      b) il luogo di svolgimento; 
      c) il numero dei soggetti beneficiari componenti la squadra  di
lavoro che si intendono inserire nel progetto; 
      d) la durata prevista espressa in settimane; 
      e) la qualifica; 
      f) il numero delle ore  di  impegno  settimanale  previsto  per
ciascun componente la squadra di lavoro; 
      g) il costo complessivo del progetto; 
      h) il numero  minimo  di  tutor  del  progetto  dipendenti  del
soggetto attuatore; 
      i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza
sul  lavoro  e  all'utilizzo  delle  attrezzature  che  si  ritengono
necessarie per l'avvio dell'attivita' lavorativa. 
    3.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  a  finanziamento,  i  progetti
territoriali: 
      a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di  intervento  di
cui all'art. 7, comma 2, lettera c); 
      b) hanno una durata complessiva tra un minimo di quattro ed  un
massimo di otto mesi; 
      c) prevedono per ciascun soggetto  beneficiario  coinvolto,  un
orario di lavoro da un minimo di venti ad un massimo di trentadue ore
settimanali; 
      d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro  composta  fino
ad un massimo di sei soggetti beneficiari; 
      e) hanno coerenza tra settore  di  attivita'  e  finalita'  del
progetto. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                    Spese ammissibili a rimborso 
 
    1. La Regione  Friuli-Venezia  Giulia  finanzia  una  quota  pari
all'90%  delle  spese  sostenute  dal  soggetto  attuatore   per   la
realizzazione dei progetti di cui all'art. 8. Il restante  10%  e'  a
carico del soggetto proponente. 
    2. Sono ammissibili a rimborso le  seguenti  tipologie  di  spesa
sostenute dal soggetto attuatore: 
      a) il costo del lavoro sostenuto  dal  soggetto  attuatore  per
l'assunzione  temporanea  dei  soggetti  beneficiari  per  la  durata
prevista   dal   progetto,   relativo   alla   paga   base   riferita
all'inquadramento del livello iniziale per  categoria  del  contratto
collettivo  nazionale  di   lavoro   multiservizi   ed   agli   oneri
previdenziali e assistenziali; 
      b)  il  costo  dei  materiali  di  consumo,  ivi  compresi  gli
eventuali dispositivi di  protezione  individuali  ed  il  costo  del
carburante, strettamente connessi allo  svolgimento  delle  attivita'
previste nel progetto da parte dei soggetti beneficiari interessati; 
      c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto; 
      d) il costo del personale del soggetto attuatore impegnato  nel
progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro; 
      e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di
una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla
procedura  di  selezione,  spese   relative   alla   consulenza   per
l'elaborazione delle paghe dei soggetti beneficiari; 
      f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie  per  la
realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di  carattere
amministrativo, connessi alle attivita' di rendicontazione realizzate
dal soggetto attuatore  attraverso  proprio  personale  dipendente  o
parasubordinato; 
      g) i premi relativi ad  assicurazioni  per  la  responsabilita'
civile stipulate dai soggetti attuatori per la copertura  dei  rischi
connessi alle prestazioni dei soggetti beneficiari; 
      h) l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative
richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del
soggetto attuatore a titolo di anticipazione; 
      i) le spese per la certificazione esterna dei  rendiconti  fino
ad un massimo di euro 250,00. 
    3.  Al  momento  della  presentazione  del  progetto,  le   spese
ammissibili a rimborso rispettano le seguenti percentuali: 
      a) il costo di cui al comma 2, lettera a),  rappresenta  almeno
il 70% del costo complessivo del progetto; 
      b) i costi di cui al comma 2, lettera b), c), d), e),  f),  g),
h) ed i) non possono, complessivamente, essere superiori al  30%  del
costo complessivo del progetto. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Presentazione dei progetti 
 
    1. La presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti
alla direzione centrale competente  in  tema  di  lavoro,  avviene  a
partire dall'entrata in vigore del presente  regolamento  e  fino  al
termine perentorio del 30 giugno 2012. 
    2. Le domande di finanziamento, in regola con l'imposta di bollo,
ove necessaria, e i relativi progetti  sono  presentati,  a  pena  di
esclusione, sull'apposito formulario  on-line  disponibile  nel  sito
Internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione
digitale) e inviati  tramite  PEC  (posta  elettronica  certificata),
all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella
sezione posta certificata. 
    3. Sono finanziabili progetti  presentati  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, che prevedono posti  di  lavoro
individuati nel numero massimo di: 
      a)  30  posti  di  lavoro  ciascuna  per   le   amministrazioni
provinciali ed i comuni capoluogo di provincia; 
      b) 18 posti di lavoro ciascuna per le amministrazioni  comunali
e le unioni dei comuni; 
      c) 6 posti di lavoro  ciascuna  per  le  altre  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Nel caso di soggetti proponenti  che  presentano  progetti  di
iniziative di lavoro di pubblica utilita' da realizzarsi a favore  di
altre amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro
viene incrementato di 6 unita'. 
 
                              Art. 11. 
 
 
             Valutazione di ammissibilita' dei progetti 
 
    1. La procedura valutativa e' svolta  secondo  le  modalita'  del
procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge  regionale
n. 7/2000 fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'art. 14. 
    2. I progetti vengono selezionati sulla base della valutazione di
conformita' ai requisiti previsti  dal  presente  regolamento  e  del
sistema di ammissibilita' con  l'applicazione  dei  seguenti  criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza del piano operativo  regionale
del Fondo sociale europeo nella seduta del 13 dicembre 2007: 
      a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione; 
      b) coerenza e qualita' progettuale; 
      c) coerenza finanziaria. 
 
                              Art. 12. 
 
 
Approvazione del progetto, concessione ed erogazione prima  rata  del
                  finanziamento, avvio del progetto 
 
    1. Conclusa l'istruttoria in applicazione della  legge  regionale
n. 7/2000 e valutata la conformita' e l'ammissibilita' del  progetto,
il servizio competente in materia di lavoro provvede all'assegnazione
del  finanziamento  nei   limiti   delle   risorse   complessivamente
disponibili di  cui  dell'art.  14,  comma  2,  ed  alla  contestuale
erogazione del 70% del finanziamento concesso. 
    2. Il progetto e' avviato, pena revoca del  finanziamento,  entro
il termine perentorio del 31 ottobre 2012. 
    3. Il progetto si intende validamente avviato quando  almeno  uno
dei posti di lavoro e' stato coperto. 
    4.  Il  soggetto  proponente   comunica   l'avvio   e   la   fine
dell'attivita' al  servizio  competente  in  materia  di  lavoro.  In
particolare,  unitamente  alla  comunicazione  di  avvio   attivita',
trasmette un rapporto indicando le generalita',  la  qualifica  e  la
data di assunzione dei soggetti  beneficiari,  i  dati  del  soggetto
attuatore ed il nominativo del tutor di progetto. 
    5. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attivita'
concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio  culturale,
per le quali il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002,  n.  137)  prevede  l'acquisizione  di  autorizzazioni
preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i  soggetti
proponenti comunicano, unitamente a  quanto  previsto  dal  comma  4,
l'avvenuto adempimento degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  a
tutela del patrimonio culturale. 
 
                              Art. 13. 
 
 
      Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento 
 
    1. Entro 90 giorni dalla  data  di  approvazione  del  rendiconto
presentato dal soggetto attuatore al  soggetto  proponente,  ai  fini
dell'erogazione  del  saldo,  il  soggetto  proponente,  presenta  al
servizio competente la seguente documentazione: 
      a)  il  rendiconto  certificato  delle   spese   effettivamente
sostenute dal soggetto attuatore esposte per singole  voci  di  costo
ammissibile e giustificate da documenti contabili probatori; 
      b) il prospetto dei costi rimborsati  dal  soggetto  proponente
giustificati da documenti contabili probatori; 
      c) un rapporto finale di esecuzione del progetto di  iniziative
di lavoro di pubblica utilita'. 
    2. Il servizio competente eroga il saldo  del  finanziamento  nei
limiti del finanziamento concesso e delle spese  ammissibili  di  cui
all'art. 14, comma 2, ai sensi dei regolamenti comunitari,  nazionali
e regionali vigenti in materia di Fondo sociale europeo. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                         Risorse disponibili 
 
    1. I progetti di iniziative di lavoro di pubblica  utilita'  sono
finanziati con risorse messe a disposizione  dal  bilancio  regionale
per l'anno 2012 e dal Fondo sociale europeo 2007/2013 «Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - annualita' 2012» D.  Progetto  FSE
occupabilita'  programma  specifico  n.   14   a   valere   sul   POR
occupabilita' 2007-2013 asse occupabilita' - Obiettivo  specifico  B)
«Sostenere  l'accesso  al  mercato  del  lavoro  secondo  una  logica
preventiva  e  attenta  a-bisogni  e  caratteristiche   tanto   degli
individui quanto delle imprese». 
    2. L'assegnazione  delle  risorse  disponibili  suddivise  tra  i
quattro territori provinciali in base al numero di soggetti in  stato
di disoccupazione in ciascuna provincia alla  data  del  31  dicembre
2011 e' disposta con decreto del  direttore  centrale  competente  in
materia di lavoro. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                            Informazione 
 
    1. Al fine di garantire la trasparenza sulla  partecipazione  dei
Fondi comunitari al  finanziamento  dei  progetti  di  iniziative  di
lavoro di pubblica utilita', in particolare del  programma  operativo
obiettivo 2  -  Competitivita'  regionale  e  occupazione  del  Fondo
sociale europeo 2007/2013, di seguito definito programma comunitario: 
      a) i modelli relativi alle domande di finanziamento evidenziano
che i progetti di lavoro di  iniziative  di  pubblica  utilita'  sono
finanziati nell'ambito dell'attuazione del  programma  comunitario  e
recano gli emblemi previsti nell'allegato B che fa parte integrante e
sostanziale del presente regolamento; 
      b) gli atti amministrativi dei soggetti proponenti, gli atti di
concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di iniziative
di lavoro di pubblica utilita' ed ogni altro atto o comunicazione del
soggetto proponente in relazione ai contributi medesimi, indicano che
il contributo e' concesso nell'ambito dell'attuazione  del  programma
comunitario; 
      c) i soggetti  attuatori  di  cui  all'art.  3  ed  i  soggetti
beneficiari di cui all'art. 4 sono  adeguatamente  informati  che  il
contributo e' finanziato attraverso il programma comunitario; 
      d) a cura del soggetto attuatore, all'esterno dei luoghi in cui
si svolgono i progetti di iniziative di lavoro di  pubblica  utilita'
finanziati con le risorse  del  programma  comunitario  sono  esposti
cartelloni contenenti gli emblemi previsti nell'allegato B. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Controllo e monitoraggio 
 
    1. L'attuazione delle iniziative di lavoro di  pubblica  utilita'
e' sottoposta ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono
svolte le iniziative stesse,  secondo  le  modalita'  previste  dalle
normative che regolano le attivita' finanziate con la  partecipazione
dei Fondi comunitari e secondo quanto  previsto  dall'art.  44  della
legge regionale n. 7/2000. 
    2. I costi  non  riconosciuti  in  sede  di  controllo,  se  gia'
erogati,  sono  recuperati  con  le  modalita'  e  le  procedure   di
restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali. 
    3. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di  iniziative  di
lavoro di pubblica utilita'  e'  svolto  dall'Agenzia  regionale  del
lavoro. 
    4. Il soggetto  proponente  deve  garantire  l'inoltro  dei  dati
relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                    Disponibilita' dei documenti 
 
    1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di
lavoro di pubblica utilita' e' tenuta a disposizione, in originale  o
copia autenticata, dal soggetto proponente, per i tre anni successivi
alla  chiusura  del  programma  operativo  ai  sensi  dell'art.   89,
paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006. 
    2. La documentazione di cui al comma 1 e'  resa  disponibile  per
ogni richiesta di controllo. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                  Compatibilita' del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento concesso ai sensi dal presente regolamento e'
cumulabile con incentivi provinciali, regionali e nazionali. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento
sono abrogati: 
      a) il decreto del Presidente della regione 29 luglio  2011,  n.
182 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative  di  lavoro
di pubblica utilita' prestate a favore di  Amministrazioni  pubbliche
nonche' i criteri e le modalita' di sostengo delle medesime ai  sensi
dell'art. 9, commi 48, 49 e 50  della  legge  regionale  30  dicembre
2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)); 
      b) il decreto del Presidente della Regione 13  settembre  2011,
n. 222  (Modifiche  al  regolamento  concernente  i  requisiti  delle
iniziative di lavoro  di  pubblica  utilita'  prestate  a  favore  di
amministrazioni  pubbliche  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
sostengo delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della
legge regionale 30 dicembre 2009, n.  24  (legge  finanziaria  2010),
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28  maggio  2010,
n.116). 
 
                              Art. 20. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art.  19  continuano  a
trovare applicazione con riferimento  a  procedimenti  relativi  alle
domande presentate anteriormente all'entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).