Allegato Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita', i criteri e le modalita' per il sostegno delle medesime, ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformita' con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti: a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 2. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli-Venezia Giulia: a) assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2006, n. 227; b) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione dell'attivazione dell'occupabilita' di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e della responsabilita' etico sociale delle imprese; c) incentiva il sostegno e l'accesso a iniziative di inserimento occupazionale che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i valori comuni dell'unione che comprendono in particolare un alto livello di qualita', sicurezza e accessibilita' economica, la parita' di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; d) promuove e sostiene l'impegno convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo locale a favore del lavoro in coerenza con le indicazioni strategiche del programma operativo del Fondo sociale europeo 2007-2013. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 la Regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce ai soggetti proponenti di cui all'art. 2 le risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita', nella misura di cui all'art. 9 e nei limiti della disponibilita' di cui all'art. 14. 4. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 4, ha natura di contributo erogato a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti attuatori per realizzare i progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilita', destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale individuati quali beneficiari dell'intervento. Art. 2. Soggetti proponenti 1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di pubblica utilita'. Art. 3. Soggetti attuatori 1. Sono soggetti attuatori dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' le imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei, e le associazioni riconosciute purche': a) abbiano sede legale o unita' locale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; b) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' proposti dal soggetto proponente; c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' proposti dal soggetto proponente; d) assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro; e) prevedano nell'oggetto sociale attivita' che rientrano in uno dei settori d'intervento di cui all'art. 7, comma 2, punto c). 2. Per la realizzazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita', i soggetti attuatori utilizzano i soggetti beneficiari di cui all'art. 4. 3. Tra il soggetto attuatore ed i soggetti beneficiari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato compresi tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi. La prestazione lavorativa del soggetto beneficiario non puo' integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di societa' cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro multiservizi. 4. I soggetti proponenti concedono il contributo a fondo perduto ai soggetti attuatori a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attuazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita'. 5. I soggetti proponenti scelgono i soggetti attuatori utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari dell'intervento i residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 227/2006, i quali: a) siano in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi; b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale; c) siano inseriti nelle liste di disponibilita' di cui all'art. 5. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6, tutti i requisiti sono posseduti dal soggetto beneficiario all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle liste di cui all'art. 5. Art. 5. Liste di disponibilita' 1. Presso ogni centro per l'impiego della Regione Friuli-Venezia Giulia sono istituite cinque liste di disponibilita', corrispondenti ai settori di intervento previsti all'art. 7, comma 2, lettera c). 2. Le liste di cui al comma 1 hanno validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla conclusione dei progetti di cui all'art. 8. 3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 che intendono aderire alle iniziative di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) presentano domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 presso il centro per l'impiego ove sono domiciliati su apposito modulo messo a disposizione dal centro per l'impiego a partire dal 16 luglio 2012 e sino al termine perentorio del 30 aprile 2013. 4. Il centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), iscrive i soggetti beneficiari nelle liste di cui al comma 1. 5. Il soggetto beneficiario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica attivita' ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dal soggetto attuatore o non prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade da tutte le liste di cui al comma 1. La convocazione e' effettuata dal soggetto attuatore a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni al domicilio del beneficiario. 6. Il soggetto beneficiario puo' partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilita' nel periodo di vigenza delle liste di cui al comma 1, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneita' alla mansione prevista. 7. La disponibilita' per lo svolgimento di attivita' di lavoro di pubblica utilita' e' registrata nel piano di azione individuale di cui all'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 227/2006. Art. 6. Individuazione dei soggetti beneficiari 1. Il centro per l'impiego individua i soggetti beneficiari da assumere dal soggetto attuatore tra quelli inseriti nelle liste di cui all'art. 5. 2. Per la scelta dei soggetti beneficiari, il centro per l'impiego mensilmente redige una graduatoria riferita ai soggetti beneficiari domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono i progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita'. In caso di mancanza di nominativi, il centro per l'impiego redige una graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti nella lista di disponibilita' relativa ad ogni singolo settore di intervento. 3. La graduatoria e' definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi: a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 227/2006: 1) oltre 36 mesi: 20 punti; 2) da 30 a 36 mesi : 15 punti; 3) da 23 a 29 mesi: 10 punti; 4) da 16 a 22 mesi: 5 punti; 5) da 8 a 15 mesi: 1 punto; b) eta' anagrafica: 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' punti 25; 2) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di eta' e non ancora il sessantesimo: punti 20; 3) per coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non ancora il cinquantesimo: punti 15; 4) per coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di eta' e non ancora il quarantesimo: punti 10; 5) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e non ancora il trentesimo: punti 5; c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o piu' figli a carico: 5 punti. d) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) riferito ai redditi 2011: 1) da 0,00 a 5.000,00 euro: 20 punti; 2) da 5.000,01 a 10.000,00 euro: 15 punti; 3) da 10.000,01 a 15.000,00 euro: 10 punti; 4) superiore a 15.000,00 euro: 5 punti; e) invalidi del lavoro con percentuale di invalidita' inferiore al 34%: 5 punti; f) disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 10 punti. g) lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi quattro anni: 15 punti. 4. In caso di parita' di punteggio, ha precedenza il soggetto beneficiario piu' anziano di eta'. 5. Il centro per l'impiego, su richiesta numerica del soggetto attuatore, trasmette i nominativi dei soggetti beneficiari inseriti in posizione utile nell'ultima graduatoria mensile, che il soggetto attuatore e' tenuto a impiegare nello svolgimento dei progetti. 6. Nella redazione della graduatoria mensile e all'atto della trasmissione dei nominativi al soggetto attuatore, il centro per l'impiego verifica che i soggetti selezionati siano in stato di disoccupazione ai sensi del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 227/2006 da almeno 8 mesi. 7. Nel caso in cui nella graduatoria siano presenti soggetti disabili, per l'inserimento lavorativo degli stessi vengono attivate le modalita' previste dalla legge n. 68/1999 tenuto anche conto, al fine della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 12, dei tempi necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge n. 68/1999 nel caso di assunzione di soggetti affetti da disabilita' psichica. Art. 7. Iniziative di lavoro di pubblica utilita' 1. Per iniziative di lavoro di pubblica utilita' si intendono tutte le attivita' che hanno per oggetto lo svolgimento di attivita' lavorative di pubblica utilita' e di interesse generale, individuate dai soggetti proponenti, che abbiano come finalita' precipua e caratterizzante l'effettivo impiego dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4. 2. Le attivita' di cui al comma 1: a) sono caratterizzate dalla straordinarieta', dall'occasionalita', dalla temporaneita'; b) non rientrano nell'ordinaria attivita' amministrativa del soggetto proponente; c) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento: 1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione; 2) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attivita' di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti attrezzature del territorio, nonche' riordino o recupero e valorizzazione di testi o documenti di interesse storico e culturale; 3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo; 4) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilita' degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti; 5) attivita' ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo. 3. L'elenco delle attivita' rientranti nei settori di cui al comma 2, lettera c), sono indicate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Art. 8. Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilita' 1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilita' sono inserite in progetti territoriali redatti dai soggetti proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilita' del servizio competente della direzione centrale competente in materia di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. I progetti contengono le seguenti indicazioni: a) il settore di intervento e l'elenco delle attivita' di cui all'allegato A del presente regolamento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilita' che si intende realizzare; b) il luogo di svolgimento; c) il numero dei soggetti beneficiari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto; d) la durata prevista espressa in settimane; e) la qualifica; f) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro; g) il costo complessivo del progetto; h) il numero minimo di tutor del progetto dipendenti del soggetto attuatore; i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attivita' lavorativa. 3. Ai fini dell'ammissibilita' a finanziamento, i progetti territoriali: a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'art. 7, comma 2, lettera c); b) hanno una durata complessiva tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi; c) prevedono per ciascun soggetto beneficiario coinvolto, un orario di lavoro da un minimo di venti ad un massimo di trentadue ore settimanali; d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di sei soggetti beneficiari; e) hanno coerenza tra settore di attivita' e finalita' del progetto. Art. 9. Spese ammissibili a rimborso 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia finanzia una quota pari all'90% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 8. Il restante 10% e' a carico del soggetto proponente. 2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa sostenute dal soggetto attuatore: a) il costo del lavoro sostenuto dal soggetto attuatore per l'assunzione temporanea dei soggetti beneficiari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi ed agli oneri previdenziali e assistenziali; b) il costo dei materiali di consumo, ivi compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuali ed il costo del carburante, strettamente connessi allo svolgimento delle attivita' previste nel progetto da parte dei soggetti beneficiari interessati; c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto; d) il costo del personale del soggetto attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro; e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei soggetti beneficiari; f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attivita' di rendicontazione realizzate dal soggetto attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato; g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilita' civile stipulate dai soggetti attuatori per la copertura dei rischi connessi alle prestazioni dei soggetti beneficiari; h) l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione; i) le spese per la certificazione esterna dei rendiconti fino ad un massimo di euro 250,00. 3. Al momento della presentazione del progetto, le spese ammissibili a rimborso rispettano le seguenti percentuali: a) il costo di cui al comma 2, lettera a), rappresenta almeno il 70% del costo complessivo del progetto; b) i costi di cui al comma 2, lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i) non possono, complessivamente, essere superiori al 30% del costo complessivo del progetto. Art. 10. Presentazione dei progetti 1. La presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti alla direzione centrale competente in tema di lavoro, avviene a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al termine perentorio del 30 giugno 2012. 2. Le domande di finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, ove necessaria, e i relativi progetti sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on-line disponibile nel sito Internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata. 3. Sono finanziabili progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di: a) 30 posti di lavoro ciascuna per le amministrazioni provinciali ed i comuni capoluogo di provincia; b) 18 posti di lavoro ciascuna per le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni; c) 6 posti di lavoro ciascuna per le altre amministrazioni pubbliche. 4. Nel caso di soggetti proponenti che presentano progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' da realizzarsi a favore di altre amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 6 unita'. Art. 11. Valutazione di ammissibilita' dei progetti 1. La procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 14. 2. I progetti vengono selezionati sulla base della valutazione di conformita' ai requisiti previsti dal presente regolamento e del sistema di ammissibilita' con l'applicazione dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del piano operativo regionale del Fondo sociale europeo nella seduta del 13 dicembre 2007: a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione; b) coerenza e qualita' progettuale; c) coerenza finanziaria. Art. 12. Approvazione del progetto, concessione ed erogazione prima rata del finanziamento, avvio del progetto 1. Conclusa l'istruttoria in applicazione della legge regionale n. 7/2000 e valutata la conformita' e l'ammissibilita' del progetto, il servizio competente in materia di lavoro provvede all'assegnazione del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili di cui dell'art. 14, comma 2, ed alla contestuale erogazione del 70% del finanziamento concesso. 2. Il progetto e' avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012. 3. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno uno dei posti di lavoro e' stato coperto. 4. Il soggetto proponente comunica l'avvio e la fine dell'attivita' al servizio competente in materia di lavoro. In particolare, unitamente alla comunicazione di avvio attivita', trasmette un rapporto indicando le generalita', la qualifica e la data di assunzione dei soggetti beneficiari, i dati del soggetto attuatore ed il nominativo del tutor di progetto. 5. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attivita' concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio culturale, per le quali il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) prevede l'acquisizione di autorizzazioni preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i soggetti proponenti comunicano, unitamente a quanto previsto dal comma 4, l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del patrimonio culturale. Art. 13. Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento 1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione del rendiconto presentato dal soggetto attuatore al soggetto proponente, ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto proponente, presenta al servizio competente la seguente documentazione: a) il rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore esposte per singole voci di costo ammissibile e giustificate da documenti contabili probatori; b) il prospetto dei costi rimborsati dal soggetto proponente giustificati da documenti contabili probatori; c) un rapporto finale di esecuzione del progetto di iniziative di lavoro di pubblica utilita'. 2. Il servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'art. 14, comma 2, ai sensi dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di Fondo sociale europeo. Art. 14. Risorse disponibili 1. I progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' sono finanziati con risorse messe a disposizione dal bilancio regionale per l'anno 2012 e dal Fondo sociale europeo 2007/2013 «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualita' 2012» D. Progetto FSE occupabilita' programma specifico n. 14 a valere sul POR occupabilita' 2007-2013 asse occupabilita' - Obiettivo specifico B) «Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a-bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese». 2. L'assegnazione delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali in base al numero di soggetti in stato di disoccupazione in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre 2011 e' disposta con decreto del direttore centrale competente in materia di lavoro. Art. 15. Informazione 1. Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita', in particolare del programma operativo obiettivo 2 - Competitivita' regionale e occupazione del Fondo sociale europeo 2007/2013, di seguito definito programma comunitario: a) i modelli relativi alle domande di finanziamento evidenziano che i progetti di lavoro di iniziative di pubblica utilita' sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario e recano gli emblemi previsti nell'allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento; b) gli atti amministrativi dei soggetti proponenti, gli atti di concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' ed ogni altro atto o comunicazione del soggetto proponente in relazione ai contributi medesimi, indicano che il contributo e' concesso nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario; c) i soggetti attuatori di cui all'art. 3 ed i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 sono adeguatamente informati che il contributo e' finanziato attraverso il programma comunitario; d) a cura del soggetto attuatore, all'esterno dei luoghi in cui si svolgono i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' finanziati con le risorse del programma comunitario sono esposti cartelloni contenenti gli emblemi previsti nell'allegato B. Art. 16. Controllo e monitoraggio 1. L'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' e' sottoposta ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le modalita' previste dalle normative che regolano le attivita' finanziate con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 2. I costi non riconosciuti in sede di controllo, se gia' erogati, sono recuperati con le modalita' e le procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali. 3. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' e' svolto dall'Agenzia regionale del lavoro. 4. Il soggetto proponente deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti. Art. 17. Disponibilita' dei documenti 1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilita' e' tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal soggetto proponente, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'art. 89, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' resa disponibile per ogni richiesta di controllo. Art. 18. Compatibilita' del finanziamento 1. Il finanziamento concesso ai sensi dal presente regolamento e' cumulabile con incentivi provinciali, regionali e nazionali. Art. 19. Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della regione 29 luglio 2011, n. 182 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonche' i criteri e le modalita' di sostengo delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)); b) il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2011, n. 222 (Modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonche' i criteri e le modalita' di sostengo delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n.116). Art. 20. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).